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Numero d'incarto:
52.1998.162
Data decisione, Autorità:
07.08.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00162
Lugano
7 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 giugno 1998 del
Comune
di __________
contro
la
decisione 20 maggio 1998, no. 2241, del Consiglio di Stato che annulla la
decisione 12 gennaio 1998 del Consiglio comunale di __________ in materia di
compensazione reale e pecuniaria del territorio agricolo;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzioni del 5 e del
26 aprile 1993 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR
comunale, che prevedeva, fra l'altro, un'estensione della zona edificabile a
scapito di quella agricola in località __________ e __________.
Nell'ambito dell'approvazione del nuovo PR il Consiglio di
Stato si è riservato di ratificare questa scelta pianificatoria soltanto quando
fossero state definite le modalità di compensazione del territorio sottratto
all'agricoltura (cfr. ris. gov. 13.12.93 n. 11313, consid. 10.3. a, pag. 41 e
dispositivo n. 4).
B. Raccolte le osservazioni del
comune e di alcuni dei proprietari interessati, il 9 luglio 1996 il Consiglio
di Stato ha approvato anche le scelte pianificatorie in discussione.
L'efficacia della ratifica è stata tuttavia subordinata al pagamento a titolo
di compensazione secondo l'art. 10 LTAgr della somma di fr. 192'857.-- per i
fondi sottratti all'agricoltura in località __________ e della somma di fr.
579'538.-- per quelli situati in località __________.
Contro questa decisione il comune di __________ è insorto davanti
al Tribunale della pianificazione del territorio, contestando la compensazione
pecuniaria impostagli ed il mancato riparto della stessa per ogni fondo.
Il ricorso è tuttora pendente.
C. Nelle more del procedimento
ricorsuale, il municipio ha valutato la possibilità di ridurre l'entità della
compensazione imposta, rinunciando ad attribuire taluni fondi alla zona
edificabile o chiedendo ai proprietari interessati di versare un contributo
volontario.
Con messaggio municipale 29.12.97 (no. 29/97) il municipio ha
quindi chiesto al consiglio comunale di lasciare alla zona agricola tre fondi
che avrebbero dovuto essere attribuiti alla zona edificabile (part. no.
__________, __________ e __________ RFD), in modo da ridurre di fr. 341'130.--
l'importo dovuto a titolo di compensazione.
Con lo stesso messaggio il municipio ha inoltre sollecitato
lo stanziamento di un credito di fr. 82'365.-- da destinare al pagamento della
somma rimanente a carico del comune una volta dedotti i contributi volontari
dei proprietari interessati all'estensione della zona edificabile (fr.
348'900.--).
D. Con risoluzione del 12
gennaio 1998, adottata a larga maggioranza, il consiglio comunale di __________
ha accolto la proposta del municipio, adottando la variante di PR e stanziando
il credito richiesto per finanziare la compensazione pecuniaria.
E. Contro questa decisione sono
insorti davanti al Consiglio di Stato __________, __________, __________ e
__________, comproprietari della part. no. __________ RFD, che per ridurre
l'importo chiesto a titolo di compensazione avrebbe dovuto restare assegnata
alla zona agricola.
I ricorrenti contestavano soprattutto che la scelta
pianificatoria fosse stata adottata in considerazione del loro rifiuto di
versare un contributo volontario pari alla somma imposta al comune a titolo di
compensazione.
F. Con giudizio 20 maggio 1998
il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la deliberazione del
legislativo comunale.
Pur riconoscendo che il ricorso in quanto volto contro la
nuova variante di PR era prematuro, il Consiglio di Stato è nondimeno entrato
nel merito nella misura in cui aveva per oggetto il credito stanziato per
pagare il contributo di compensazione imposto dal Cantone. Sulla scorta di
considerazioni che non occorre qui riassumere, il Governo è giunto alla
conclusione che la decisione fosse da annullare siccome arbitraria.
G. Contro il predetto giudizio
governativo insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di
__________, chiedendo il ripristino della decisione annullata.
Riproposte in questa sede le perplessità sollevate in prima
istanza in merito alla ricevibilità del gravame presentato dai qui resistenti,
l'insorgente illustra le ragioni che hanno indotto il legislativo comunale ad
adottare la risoluzione censurata, negando in particolare di aver
mercanteggiato determinate scelte pianificatorie con i proprietari interessati,
subordinandone l'adozione al versamento di contributi volontari.
H. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti, con
argomenti che non occorre qui evocare.
Considerato, in
diritto
- Nella misura in cui il
giudizio governativo impugnato si fonda sulla LOC, la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 208 di tale legge. La legittimazione
attiva del comune è certa (art. 46 cpv. 1 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Dati i termini della contestazione, il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv .1 PAmm).
- Giusta l'art. 74 LOC, il
presidente del legislativo comunale pubblica entro cinque giorni all'albo
comunale le risoluzioni adottate dal consesso con l'indicazione dei mezzi e dei
termini di ricorso, nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum.
L'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone invece che il municipio
procede sollecitamente alla pubblicazione del PR adottato dal legislativo
presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio
effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e
nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT).
La prima pubblicazione, prescritta dall'art. 74 LOC, è volta
a permettere l'esercizio del diritto di referendum e quello di ricorso dapprima
al Consiglio di Stato e poi al Tribunale cantonale amministrativo per
violazione della LOC, in particolare delle regole di procedura che disciplinano
le deliberazioni del legislativo comunale (STA 12 giugno 1998 in re comune di
__________ e rimandi; RDAT 1985 N. 6; Scolari, Commentario, 2. ed., ad art. 35
LALPT N. 348).
La seconda pubblicazione, prescritta dall'art. 34 LALPT,
nell'ambito dell'adozione del PR, è invece volta a permettere l'impugnazione
delle risoluzioni adottate dal legislativo dapprima davanti al Consiglio di
Stato e poi al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 35 cpv. 1 e
38 cpv. 1 LALPT). E' in questa procedura che vanno sollevate le contestazioni
riferite al contenuto del piano.
- Nell'evenienza concreta, la
risoluzione del consiglio comunale di __________ che i qui resistenti hanno
impugnato davanti al Consiglio di Stato è intesa, da un lato, a ridefinire i
limiti della zona agricola e di quella edificabile stabiliti a suo tempo nell'ambito
della revisione del PR comunale e, dall'altro, a stanziare il credito
necessario per pagare il contributo di compensazione che il Consiglio di Stato
avrebbe prevedibilmente imposto in applicazione dell'art. 10 LTAgr.
La risoluzione censurata è in pratica destinata a risolvere
il contenzioso pendente davanti al Tribunale della pianificazione del
territorio in merito all'assetto territoriale stabilito in precedenza dallo
stesso legislativo. La sua valenza pianificatoria è chiara ed incontestata, non
solo per quel che concerne l'estensione della zona agricola e di quella
edificabile, ma anche per quel che riguarda la presumibile entità del contributo
dovuto dal comune a titolo di compensazione pecuniaria. Aspetto, questo, che
secondo l'art. 13 LTAgr va definito "nelle vie e nelle forme previste in
materia di PR", in quanto inscindibilmente legato alle scelte pianificatorie
(pubblicazione).
I ricorrenti in prima istanza non hanno sollevato eccezioni
riferite alla procedura seguita dal consiglio comunale nell'ambito dell'adozione
della risoluzione impugnata. Le contestazioni riguardavano esclusivamente il
contenuto del provvedimento per rapporto alla legislazione applicabile in
materia di pianificazione territoriale. Non erano fondate sulla LOC. Esse
andavano quindi proposte nell'ambito della procedura di adozione e di approvazione
del PR retta dagli art. 34 seg. LALPT. Erano del tutto improponibili
nell'ambito di un ricorso inoltrato al Consiglio di Stato in seguito alla
pubblicazione prescritta dall'art. 74 LOC.
- Stando così le cose, il
ricorso del comune di __________ va pertanto accolto, annullando il giudizio
governativo impugnato e riformandolo nel senso di respingere l'impugnativa
inoltrata dai qui resistenti in prima istanza.
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 74, 208 LOC; 34, 35 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 20 maggio 1998, no. 2241, del Consiglio
di Stato è annullata e riformata nel senso che il ricorso di __________,
__________, __________ ed __________ è respinto.
-
La tassa di giustizia di
fr. 800.-- è a carico dei resistenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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