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Numero d'incarto:
52.1998.159
Data decisione, Autorità:
07.08.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00159
Lugano
7 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 giugno 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 20 maggio 1998, no. 2240, del Consiglio di Stato che annulla la
licenza edilizia 21 novembre 1997 rilasciata dal municipio di __________
all'insorgente per la costruzione di uno stabile commerciale ed abitativo
sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
-
23 giugno 1998 di __________ e
__________;
-
24 giugno 1998 del municipio di
__________;
-
24 giugno 1998 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 12 settembre 1997
il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire uno stabile commerciale-abitativo lungo via __________ (part. no.
__________ RFD);
che alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti contestandola
dal profilo dell'i.s. e della distanza dalla strada;
che il 21 novembre 1997 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione;
che gli opponenti hanno impugnato la licenza davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 20 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha
accolto il ricorso, annullando la licenza;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che la SUL effettiva
dell'immobile comprendesse anche una cantina/deposito a PT (77.47 mq) ed
un'autorimessa al piano interrato (mq 160): ne ha pertanto dedotto che la
costruzione superasse l'i.s. ammesso dall'art. 37 NAPR;
che il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto che la parte
interrata potesse beneficiare di una deroga alle norme sulle distanze dalla
strada;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la licenza
venga annullata unicamente in considerazione del sorpasso di indice dovuto al
computo nella SUL della superficie della cantina/deposito a PT e non anche in
conseguenza dell'inclusione dell'autorimessa al piano interrato;
che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver
omesso di considerare che l'art. 8.1.1. NAPR ammette "in supplemento agli
indici di zona" i locali sotterranei utilizzati per depositi di attività
artigianali o commerciali" a condizione che non siano accessibili al
pubblico o a clienti e che non siano connessi a lavorazione di materiale":
condizioni che nel caso dell'autorimessa sotterranea sarebbero realizzate;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni;
che il municipio di __________ postula invece l'accoglimento
dell'impugnativa, condividendo le eccezioni sollevate dall'insorgente in
relazione all'art. 8.1.1. NAPR;
che i vicini opponenti postulano infine che il ricorso venga
dichiarato irricevibile in quanto rivolto contro i motivi del giudizio impugnato;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data dall'art. 21 LE;
che il ricorso è tempestivo;
che all'insorgente va per contro negata la qualità per agire
in via di ricorso per mancanza di interesse legittimo;
che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone
in effetti che l'insorgente sia concretamente ed effettivamente pregiudicato
dalla decisione impugnata;
che, chiedendo l'annullamento della licenza edilizia
rilasciatagli dal municipio di __________, che il Consiglio di Stato ha già
provveduto ad annullare con il giudizio in esame, l'insorgente riconosce
implicitamente di non subire alcun pregiudizio in conseguenza di tale giudizio;
che il ricorso deve quindi essere respinto in ordine siccome
irricevibile per mancanza di gravame;
che infondata è la preoccupazione dell'insorgente di vedersi
in futuro opporre le argomentazioni che hanno indotto il Consiglio di Stato, in
apparente contrasto con l'art. 8.1.1. NAPR, a computare nella SUL anche la
superficie dell'autorimessa interrata;
che i motivi del giudizio non partecipano infatti alla
crescita in giudicato;
che l'autorità comunale chiamata a statuire su una nuova domanda
di costruzione potrà quindi senz'altro scostarsi dalle considerazioni
sviluppate dal Consiglio di Stato con riferimento al computo dell'autorimessa
sotterranea nella SUL;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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