Administrative fines annulled due to prescription

52.1998.157Other CourtNov 9, 2000Granted

Summary

The appellant challenged three municipal fines for allegedly improper parking in a pedestrian zone under a special permit. The State Council had rejected his appeals and imposed judgment fees. The Administrative Court held that it had jurisdiction and that the complaint was admissible, but found that the penal action had prescribed while the case was pending. It therefore annulled both the State Council decisions and the underlying municipal fines and ordered that no court fee be collected.

Regest

Art. 149 LOC and the decree governing prescription in contravention matters; prescription of the penal action in municipal contravention proceedings. The limitation period is two years and is not interrupted by procedural acts, including recourse to the Administrative Court, counted from the day the offence was committed (consid. on prescription). Where absolute prescription has intervened for the charged conduct, the challenged administrative penalty decisions and the underlying fines must be annulled ex officio; the fee order falls away accordingly.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1998.157

Data decisione, Autorità: 09.11.2000, TRAM

Incarto n. 52.1998.00157

Lugano 9 novembre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

segretario:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 giugno 1998 di


contro

le risoluzioni 20 maggio 1998 (nn. 2245, 2246 e 2247) con le quali il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative presentate dall'insorgente avverso i rispettivi decreti di multa 30 gennaio (a), 6 marzo (b) e 24 marzo 1997 (c) inflitti dal municipio di __________ nei suoi confronti per violazione dell'ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale;

viste le risposte:

  • 24 giugno 1998 del Consiglio di Stato,

  • 14 luglio 1998 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

che con decisione 30 gennaio 1997 (a) il municipio di __________ ha inflitto all'avv. __________ una multa di fr. 100.– per i seguenti motivi:

"sosta nella zona pedonale con il veicolo marca Lancia targato __________ per scopi diversi da quelli contemplati dall'autorizzazione di tipo B rilasciata dal Municipio (sosta continuata in luogo di carico e scarico)";

che il 6 marzo 1997 (b) l'Esecutivo comunale di __________ ha nuovamente inflitto allo stesso una multa, questa volta di fr. 150.–, sempre per

"sosta nella zona pedonale con il veicolo marca Lancia targato __________ per scopi diversi da quelli consentiti dall'autorizzazione B rilasciata dal Municipio (sosta continuata in luogo di carico e scarico)";

che in data 24 marzo 1997 (c) il municipio di __________ ha multato nuovamente il ricorrente con fr. 150.– ancora per

"sosta nella zona pedonale con il veicolo marca Mercedes targato __________ per scopi diversi da quelli consentiti dall'autorizzazione B rilasciata dal Municipio (sosta prolungata in luogo di carico e scarico)";

che i fatti sono stati accertati dalla locale Polizia comunale rispettivamente nei giorni 1° dicembre 1996 dalle ore 15.30 alle ore 17.45 e 2 dicembre 1996 dalle ore 15.50 alle ore 17.50 (a), il 7 dicembre 1996, dalle ore 08.00 alle ore 11.25 (b), e il 2 gennaio 1997 dalle ore 14.10 alle ore 16.30 (c) nella zona pedonale in piazza __________ /via __________;

che con tre separate decisioni 20 maggio 1998, il Consiglio di Stato ha respinto i relativi gravami;

che il Governo, dopo aver accertato la validità della base legale su cui erano fondati i tre decreti di multa, ha ritenuto che il permesso speciale B rilasciato al ricorrente non gli permettesse di accedere alla zona pedonale se non per ragioni strettamente connesse con le operazioni di carico e scarico, ha rilevato come l'asserita precedente autorizzazione speciale di parcheggio non fosse in tutti i casi più valida a seguito dell'introduzione dell'OZP entrata in vigore il 1° gennaio 1995, ed ha infine posto a carico del ricorrente una tassa di giudizio di fr. 200.– per ciascuna decisione;

che contro le predette pronunzie governative, l'avv. __________ è insorto con un unico gravame davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento unitamente ai rispettivi decreti di multa; in via del tutto subordinata ha chiesto che gli oneri processuali venissero ridotti a fr. 65.– per ciascuna delle risoluzioni;

che l'insorgente ha considerato infondati gli argomenti relativi alla decadenza dell'autorizzazione speciale di cui era a beneficio in quanto non vi era una decisione municipale esplicita di revoca in tal senso e la stessa non era inconciliabile con l'OZP; ha ritenuto che le sanzioni inflitte dal municipio dovessero essere fondate sulla LCStr; ha sostenuto infine di non essersi introdotto con i suoi veicoli nella zona pedonale per scopi diversi rispetto a quelli consentiti e di non aver sostato durevolmente tra gli orari indicati senza averli rimessi in circolazione;

che al ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e il municipio, con argomenti che non occorre riassumere;

che la competenza del Tribunale è data (art. 148 cpv. 3 e 208 cpv. 1 LOC) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 LOC e 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che nel caso concreto, si deve constatare che l'azione penale nelle more della procedura si è nel frattempo prescritta;

che infatti, per il combinato di cui agli art. 149 LOC e 1 del DL che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni, l'azione penale si prescrive in due anni e per l'art. 2 4° periodo del citato decreto legislativo gli atti di istruttoria, compreso il ricorso al Tribunale, non ne interrompono il corso a partire dal giorno in cui l'imputato ha compiuto il reato (v. anche Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 279, p. 163; Ratti, Il Comune, vol. II, p. 1440);

che nel caso in esame la prescrizione assoluta per le diverse infrazioni imputate al ricorrente è intervenuta rispettivamente il 1° e 2 dicembre 1998, 7 dicembre 1998 e 2 gennaio 1999.

Per questi motivi,

visti gli art. 145, 148 cpv. 3, 149 e 208 cpv. 1 LOC; DL che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni; 3, 28, 43, 46, 51, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Sono annullate per intervenuta prescrizione dell'azione penale:

a) le risoluzioni 20 maggio 1998 (nn. 2245, 2246 e 2247) del Consiglio di Stato;

b) i decreti di multa 30 gennaio, 6 marzo e 24 marzo 1997 inflitti dal municipio di __________ nei confronti dell'avv. __________.

  1. Non si percepisce tassa di giudizio.

  2. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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