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Numero d'incarto:
52.1998.142
Data decisione, Autorità:
30.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00142
Lugano
30 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 20 maggio 1998 della
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 4 maggio 1998 n. 10/1998 del Dipartimento delle istituzioni -
Ufficio permessi e passaporti, che nega all'insorgente l'autorizzazione ad
esporre, in territorio del comune di __________, in via __________, sulla
facciata rivolta verso est dello stabile di proprietà __________ e
__________, un'insegna costituita da un telone in plastica, non illuminato,
avente dimensioni di m 12 x 12 (mq. 144), da destinare alla pubblicità per
terzi;
viste le osservazioni 2 giugno 1998 del Dipartimento
delle istituzioni- Ufficio permessi e passaporti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12 febbraio 1998 la
__________ ha chiesto al Dipartimento delle Istituzioni (Ufficio Permessi e
Passaporti-UPP) il permesso di collocare a __________, in via __________, sulla
facciata rivolta verso est dello stabile di proprietà __________, un'insegna
costituita da un telone pubblicitario, non illuminato, di m 12 x 12 (mq. 144),
da destinare all'affissione di messaggi pubblicitari per conto di terzi con
sostituzione saltuaria dei soggetti esposti.
B. Il municipio di __________,
la polizia stradale sezione del Sottoceneri, nonché la Commissione per la
protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN) hanno espresso
preavviso favorevole al rilascio della postulata autorizzazione.
C. Con decisione 20 aprile
1998, Il Dipartimento delle Istituzioni, UPP, ha respinto l'istanza della
ricorrente.
Dopo avere richiamato i preavvisi favorevoli espressi dal
municipio di __________, dalla polizia stradale del Sottoceneri e dalla CBN, il
Dipartimento ha motivato il proprio diniego affermando:
-
che sulla facciata dell'edificio __________ la ricorrente
ha già posto tre pannelli "gran formato" di dimensioni 4 m x 3 m ciascuno,
oggetto dell'autorizzazione n. 421 del 4 agosto 1993, e inoltre sulla
particella confinante n. __________ ha già collocato cinque pannelli
pubblicitari di dimensioni 2.71 x 1.28 m, autorizzati con risoluzione n. 802
del 28 novembre 1995;
-
che, trattandosi di pubblicità stradale non deve avere dimensioni
eccessive e neppure dare esageratamente all'occhio;
-
che la presenza di un'ulteriore insegna potrebbe distrarre
eccessivamente l'attenzione degli utenti della strada, creando pericolo alla
circolazione stradale;
-
che l'impianto pubblicitario non può essere autorizzato già
per il fatto che ha dimensioni esorbitanti;
-che l'esposizione di un ulteriore telone provocherebbe un
affollamento di insegne in contrasto con la legge.
D. Contro il predetto giudizio
dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo.
Sottolinea che tutti i preavvisi, ancorché non vincolanti per
l'autorità dipartimentale, sono stati favorevoli.
La ricorrente non condivide l'opinione del Dipartimento che
ha ritenuto che il telone, per le sue dimensioni giudicate esorbitanti, possa
ingenerare, considerando l'impressione che potrebbe suscitare sull'osservatore
medio, un effetto disarmonico sull'edificio sul quale verrebbe apposto.
Neppure sussisterebbero problemi di inserimento dell'insegna
nell'ambiente circostante, il telone non verrebbe minimamente a danneggiare i
contenuti di quanto circonda l'immobile.
Con l'aggiunta della prevista insegna, non si produrrebbe
alcun sovraffollamento pubblicitario, poiché provenendo da lontano l'utente,
dopo averla vista, avvicinandosi poi, concentrerebbe la sua attenzione sui tre
pannelli già ora posati.
Pannelli e telone si inserirebbero comunque ancora armoniosamente
nello stabile __________, considerate le dimensioni dello stabile e le linee
architettoniche.
Sempre secondo il ricorrente l'affissione non
pregiudicherebbe infine la sicurezza della circolazione, distogliendo
l'attenzione dei conducenti in transito, in considerazione del limite di
velocità ridotto a 50 km/h in vigore su via __________ e della situazione dei
luoghi.
Per la ricorrente la decisione impugnata sarebbe inficiata da
una violazione di diritto, essendo contraria al principio dell'adeguatezza.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Dipartimento delle istituzioni con argomentazioni che verranno
riprese per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo si fonda sull'art. 17 LIns. La legittimazione attiva
del ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza che
si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione
dei luoghi è perfettamente nota a questo Tribunale.
- La posa di insegne
permanenti, cioè destinate a rimanere esposte per più di un mese oppure
costituite da tavole, colonne e altri impianti destinati alla pubblicità collettiva
o all'affissione temporanea, è soggetta ad autorizzazione del Dipartimento
delle Istituzioni, Ufficio permessi e passaporti (art. 2 LIns, 1 RLIns).
Le insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che
non ne risulti turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al
decoro degli edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla
morale (art. 4 LIns).
L'art. 9 lett. d LIns vieta le insegne di dimensioni
esorbitanti.
La pubblicità stradale è regolata dagli art. 95 e ss. OSStr.
Ad evitare l'affollamento delle insegne del medesimo edificio
o in una determinata località, l'autorità competente per la concessione potrà
stabilire un limite massimo all'esposizione o vietare che altre insegne o scritte
si aggiungano alle già esposte (art. 11 LIns).
Giusta l'art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr è considerata
pubblicità stradale ogni istallazione o annuncio collocati ai bordi della strada
pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare
della pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore,
luce, suono).
L'art. 96 cpv. 1 OSStr vieta la pubblicità stradale che
potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusione con
segnali e demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e
dei suoi colori.
In quest'ottica il cpv. 5 di tale norma dispone che la
pubblicità stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure dare
esageratamente all'occhio.
- 3.1. In concreto, il telone
pubblicitario che la ricorrente ha chiesto di potere affiggere sullo stabile di
proprietà __________ di via __________ a __________, ha una superficie totale
di 144 mq (12 m x 12 m), indubbiamente rilevanti.
Siccome verrebbe ad affacciarsi sulla strada cantonale, l'impianto
va qualificato quale pubblicità stradale ai sensi degli art. 95 ss OSStr.
Destinatari del messaggio pubblicitario sono in effetti coloro che transitano
sulla strada a bordo di veicoli.
3.2. Sullo stabile dove
dovrebbe essere posto il telone sono già state affisse insegne pubblicitarie,
così come nelle immediate vicinanze. Il telone, collocato in posizione
sopraelevata, verrebbe ad occupare praticamente l'intera superficie della parete
ancora libera, pari allo spazio verticale di quasi quattro piani dell'edificio.
Verificando la ricostruzione sulla fotografia dello stabile
dell'impatto visivo dell'affissione, si ha chiaramente l'impressione che la
stessa avrebbe dimensioni ragguardevoli per rapporto al contesto degli edifici
circostanti.
Sotto questo profilo, le deduzioni dell'autorità
dipartimentale discendono da un corretto esercizio del potere di apprezzamento
di cui questa autorità dispone.
Quindi già in considerazione dell'art. 9 lett. d Lins e 96
OSStr le censure sollevate dalla ricorrente vanno respinte.
In ogni caso, anche analizzando gli altri aspetti di impatto
della prevista struttura pubblicitaria si giunge ad identica conclusione.
E' vero che su via __________ si affacciano già diverse
insegne pubblicitarie. Queste però, siccome tutte situate lungo la strada o
sulla parte più bassa degli edifici, di dimensioni contenute e usuali, si
integrano ancora convenientemente nella struttura architettonica e paesaggista
della via cittadina.
Per contro quella esaminata, si ergerebbe notevolmente dal
suolo, si confonderebbe addirittura con la parete dello stabile __________,
coprendone la struttura. Per il suo impatto architettonico e paesaggistico,
indubbiamente disarmonico per rapporto al contesto circostante, sarebbe di
disturbo per il passante, anche di media sensibilità, che ne verrebbe
immediatamente colpito, prima ancora di vedere gli edifici e le loro strutture.
Per le medesime caratteristiche, come per altro riconosce la
stessa ricorrente nel suo gravame, i conducenti ne sarebbero attratti sin da
lontano, con notevole pregiudizio per la sicurezza stradale. La pubblicità con
queste caratteristiche va chiaramente proibita in considerazione dei principi
stabiliti dall'art. 96 OSStr, in particolare cpv. 6.
3.3. Con l'apposizione di questa ulteriore insegna si
creerebbe una situazione di "affollamento pubblicitario", viste le
affissioni già presenti sulla parete dell'edificio __________ e nelle immediate
vicinanze, in particolare sul vicino fondo n. __________.
Una tale situazione deve essere per principio evitata. L'art.
11 LIns conferisce infatti al Dipartimento la facoltà di stabilire un limite
massimo di esposizione e di vietare che altre insegne si aggiungano a quelle
già esposte, e ciò in prospettiva sia di salvaguardare l'assetto architettonico
e paesaggistico sia di garantire la sicurezza del traffico.
- In conclusione, la
decisione impugnata, non procedendo da un esercizio scorretto del potere di
apprezzamento che la legge riserva all'autorità decidente, risulta immune da violazioni
del diritto, e deve pertanto essere confermata.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 2, 4, 9 d, 11, 17, LIns, 4 RLIns, 95 ss OSStr, 3, 18, 28, 43, 60, 61
PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le spese
di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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