AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.135
Data decisione, Autorità:
14.09.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00135
Lugano
14 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 15 maggio 1998 di
patrocinata
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 5 maggio 1998 (n. 1940) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 febbraio 1998
del Dipartimento delle istituzioni Sezione degli stranieri, in materia di
revoca del permesso di dimora B e di rilascio del permesso di dimora temporaneo
(L);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina
__________, è entrata la prima volta in Svizzera il 1° giugno 1995 per svolgere
l'attività di ballerina. Per tale scopo le è stato rilasciato un permesso di
dimora temporaneo L, più volte prorogato fino al 30 novembre 1995, per esibirsi
in diversi locali notturni; alla sua scadenza è ritornata in Bulgaria. Tramite
il citato permesso, e per la stessa attività, ha nuovamente potuto risiedere in
Svizzera dal 1° febbraio al 30 settembre 1996 e dal 1° marzo al 30 agosto 1997.
Il 1° settembre 1997 all'interessata è stato rilasciato un permesso L valido
fino al 30 novembre successivo con lo scopo di soggiornare in attesa di
sposarsi con __________, cittadino italiano titolare di un permesso di
domicilio in Svizzera. Il matrimonio è stato celebrato avanti all'ufficiale
dello stato civile di __________ il __________. A seguito di tale unione,
__________ ha altresì ottenuto un permesso di dimora B valido fino al 6
novembre 1998 per vivere con il coniuge. Il 9 gennaio 1998, e con scadenza a
fine mese, le è pure stato rilasciato un permesso di dimora di breve durata
"permessino" per svolgere l'attività di ballerina.
B. a) Il 14 gennaio 1998 la
straniera è stata arrestata su ordine del Procuratore pubblico del cantone
Ticino in merito a diversi reati. Interrogata al proposito dalla Polizia
cantonale il 19 gennaio 1998, essa ha tra l'altro dichiarato di aver stipulato
un matrimonio di comodo e fittizio con __________.
Il 16 gennaio 1998
__________ ha chiesto alla competente autorità cantonale in materia di
stranieri il rilascio di un permesso affinché __________ potesse esibirsi come
strip-tease presso il dancing Cabaret "__________" a __________ dal
1° al 28 febbraio 1998.
b) Con decisione 5 febbraio 1998 la Sezione degli stranieri,
prendendo atto delle ammissioni fatte dall'interessata alla Polizia cantonale
in merito al suo matrimonio, ha ritenuto che il motivo del suo soggiorno era
venuto meno in quanto il vincolo del connubio sussisteva soltanto sulla carta.
Ha di conseguenza respinto l'istanza di dimora temporanea per svolgere
l'attività come ballerina presentata dal datore di lavoro e di riflesso ha
dichiarato decaduto il permesso di dimora annuale di cui beneficiava.
C. Con giudizio 5 maggio 1998
il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto
il gravame inoltrato da __________ il 23 febbraio precedente, evidenziando in
particolare che i coniugi avevano contratto un matrimonio fittizio al fine di
aggirare la legislazione in materia di domicilio e dimora degli stranieri. Il
Governo ha considerato che l'interessata non aveva più diritto né al
mantenimento del permesso di dimora annuale né al rilascio di un nuovo permesso
di dimora temporaneo per lavorare quale spogliarellista. Ha pure ritenuto
inapplicabile l'art. 8 CEDU dal momento che non esiste una relazione stretta ed
effettivamente vissuta con il marito. L'Esecutivo cantonale ha per contro
lasciato aperta la questione in merito all'eventuale adozione di un
provvedimento amministrativo di espulsione.
A seguito di tale pronunzia governativa, il 13 maggio 1998 la
Sezione degli stranieri ha ordinato alla ricorrente di lasciare il territorio
cantonale entro il 15 luglio 1998.
D. Con ricorso di ricorso di
diritto amministrativo 15 maggio 1998 __________ è insorta contro la
risoluzione governativa innanzi al Tribunale cantonale amministrativo
postulando - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame al fine di
poter risiedere nel Cantone Ticino durante la litispendenza - in via principale
l'annullamento della decisione di revoca del permesso annuale e in via
subordinata l'annullamento della decisione relativa alla domanda per il
permesso di dimora temporaneo, postulandone il rilascio. Ritiene la decisione
impugnata manifestamente illegale, arbitraria, contraria alle tavole
processuali e contraddicente in maniera urtante il sentimento di giustizia ed
equità. La ricorrente sostiene che la decisione governativa si fonderebbe su
labili e fragili indizi. A suo dire la circostanza secondo cui essa abbia
vissuto temporaneamente separata di fatto dal marito sarebbe dovuta alla
continua interferenza a __________ della di lei suocera, ma che attualmente il
progressivo riavvicinamento sentimentale si sarebbe infine realizzato con il
trasferimento di entrambi a __________. Contesta pure le proprie dichiarazioni
alla Polizia cantonale, perché rilasciate quando vi erano problemi di natura
sentimentale con il marito e rilasciate quindi in un particolare stato d'animo
con conseguente tensione emotiva. Lamenta anche in questa sede una violazione dell'art.
8 CEDU.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo
delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere, dell'8 giugno 1998).
1.2. Nel caso di specie la controversa decisione 5 febbraio
1998 adottata dalla Sezione degli stranieri si configura alla stregua di una
vera e propria revoca del permesso annuale valido sino al 6 novembre 1998 che
__________ deteneva in quel momento. Posto che contro questo genere di
provvedimenti è proponibile ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale (art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG;
STF 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b e rinvii, in particolare DTF 99 Ib 4 consid.
2; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile,
p. 118), anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito
all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data.
1.3. Per quanto concerne invece la domanda di rilascio di un
permesso di dimora temporaneo per svolgere l'attività di ballerina, va tenuto
presente che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora
o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile
permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
Tra la Svizzera e la Repubblica di Bulgaria non esiste alcun
trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini
bulgari, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un
permesso di dimora.
Giusta l'art. 17 cpv. 2
LDDS, se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto
al rilascio del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. In
concreto la ricorrente è sposata con __________, cittadino italiano titolare di
un permesso di domicilio in Svizzera. Non occorre tuttavia esaminare più a
fondo se tuttavia i coniugi vivano effettivamente insieme. Difatti, per le
ragioni che saranno esposte in seguito relative alla revoca del permesso di
dimora annuale, per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 17 LDDS, il
ricorso va in tutti i casi respinto nel merito.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è pertanto ricevibile in ordine. Per i motivi che saranno meglio precisati in
appresso il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione delle prove notificate dalla ricorrente; le testimonianze
offerte non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art.
18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta l'art. 9 cpv. 2
LDDS, il permesso di dimora può essere revocato quando lo straniero l'abbia
ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza
essenziale (lett. a); quando non venga adempiuta una condizione imposta
all'atto della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero
dia motivo a gravi lagnanze (lett. b); gli impegni assunti dallo straniero nel
corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte,
segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni
impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
-
3.1. Nel caso in rassegna
l'insorgente è potuta restare in Svizzera, alla scadenza del suo permesso di
dimora temporaneo con lo scopo di esercitare l'attività di ballerina, al fine
di contrarre matrimonio con un connazionale al beneficio di un permesso di
domicilio. Ha ottenuto altresì un permesso di dimora in virtù dell'art. 17 cpv.
2 LDDS, norma ai sensi della quale lo straniero sposato con una persona in
possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del
permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme, ovvero formano una
comunione domestica effettiva e realmente vissuta. La Sezione degli stranieri
ha in seguito revocato il citato permesso in quanto ha ritenuto che il
matrimonio era di comodo e fittizio e che quindi lo scopo del soggiorno non era
quello indicato dalla ricorrente.
La giurisprudenza ha già
stabilito che i principi elaborati in relazione al matrimonio fittizio di cui all'art.
7 LDDS sono applicabili per analogia anche nell'ambito dell'art. 17 LDDS.
3.2. Il quesito a sapere
se un matrimonio è stato celebrato per eludere le prescrizioni in materia di
dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi
(DTF 123 II 49 consid. 4; 122 II 289 consid. 2; 121 II 1 consid. 2). E'
considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato
pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo
del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le
circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della
relazione prematrimoniale, il fatto che il coniuge straniero vive di
prostituzione, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica oppure
che sia solo apparente, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere
che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica
unione coniugale. Nondimeno, tale volontà non può essere dedotta dal solo fatto
che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto
relazioni intime, poiché un tale comportamento può essere stato adottato
all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (cfr. DTF 122 II 295, così
come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).
- 4.1. Interrogata dalla
Polizia cantonale il 19 gennaio 1998, la ricorrente ha tra l'altro dichiarato,
letto, confermato e sottoscritto:
"Ho conosciuto
__________ nel mese di luglio 1997 quando lavoravo presso il locale notturno
__________ di __________. A presentarmelo fu una mia connazionale a nome
__________ o __________ che in quel momento frequentava __________. Io avevo
fretta di sposarmi con un cittadino svizzero o comunque con qualcuno che era
residente legalmente in Svizzera e questo perché desideravo crearmi il mio
futuro in questa nazione e non aver più bisogno di visti per andare nelle altre
nazioni europee. Faccio rilevare che in __________ la situazione attuale è
molto pesante e questo stato di cose mi ha spinto a scegliere la strada del
matrimonio. Ho chiesto quindi al __________ se era disposto a sposarmi e lui mi
rispose affermativamente a condizione che gli davo frsv. 20'000.–. Io accettai
questa sua richiesta ma la somma gliela diedi in più volte, prelevando dal mio
conto presso la __________. Vennero richiesti tutti i documenti necessari. Da
__________ non giungevano mai i documenti ed alla fine arrivarono con molto
ritardo e per tale motivo potemmo sposarsi solo il 7.11.1997. Tutte le spese
derivanti dal matrimonio, da quelle amministrative a quelle del rinfresco sono
state tutte da me pagate.
Prima di sposarmi avevo già
versato allo __________ la somma di fr. 20'000.– e questo perché era una
condizione che lo __________ aveva posto per sposarmi.
Oltre a questi fr. 20'000.–
io ho dato, dopo il matrimonio altro denaro allo Stefano per un importo
complessivo di almeno frsv. 5'000.–. I motivi delle sue richieste erano
diversi. Io mi stancavo ed andai ad abitare presso il __________. (...)
Parlando con un'amica a nome __________ (francese) e raccontandogli le mie
disavventure con __________ lei mi diceva che potevo annullare questo matrimonio
e farne un altro al che io rispondevo che non avevo altri 20'000.– da spendere
per un nuovo matrimonio".
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, si
deve dunque ammettere che __________ ha contratto matrimonio per eludere la
legislazione elvetica in materia di domicilio e dimora degli stranieri. Essa
contesta il verbale di interrogatorio agli atti, limitandosi tuttavia ad
asserire che tali dichiarazioni andrebbero lette alla luce dei suoi stati
d'animo con conseguente particolare tensione emotiva dovuti in quel momento ai
problemi di natura sentimentale con il marito. Mal si comprende tuttavia come
tali stati d'animo abbiano potuto permettere una dichiarazione di tale rilievo
e gravità, la quale non è nemmeno stata immediatamente ritrattata. Difatti è
soltanto dopo più di un mese dall'interrogatorio che la ricorrente ha
contestato tra l'altro solo genericamente tali risultanze e proprio nell'ambito
del suo ricorso al Consiglio di Stato senza del resto prendere posizione in
modo dettagliato per confutarle. In particolare si rileva che non ha speso
nemmeno una parola sul riscontro oggettivo del prezzo del matrimonio versato a
__________. Ma vi è di più.
4.2. I tempi e luoghi di incontro dei coniugi, la breve
relazione prematrimoniale, il matrimonio celebrato dopo la scadenza del termine
di soggiorno di 8 mesi per anno civile previsto dall'art. 20 cpv. 3 OLS fanno
apparire che l'unione coniugale è stata conclusa per permettere all'insorgente
di vivere in Svizzera a discapito dei vincolanti presupposti per il rilascio di
un permesso di dimora.
I coniugi __________ si sono incontrati nel luglio 1997 (v.
dichiarazione 19 gennaio 1998 alla Polizia cantonale) quando l'insorgente era
attiva presso il locale notturno "__________" a __________, ossia
quattro mesi prima di convolare a nozze. Nel gravame al Consiglio di Stato essa
ha ammesso di essersi in seguito separata e di continuare a vivere presso tale
__________ a __________ (v. petitum), che già frequentava in precedenza (v.
verbale d'interrogatorio): ciò fa concludere che il distacco si è realizzato al
più tardi dopo tre/quattro mesi di matrimonio. Vista la breve convivenza dei
coniugi, si deduce ulteriormente che essi non hanno effettivamente voluto
formare un'unione coniugale vera e propria. Toccava inoltre alla ricorrente
apportare immediatamente le prove convincenti sulle presunte difficoltà della
relazione dopo già poche settimane dopo il matrimonio e non aspettare che
venisse adottato il provvedimento da parte del dipartimento. Del resto i motivi
addotti per giustificare la separazione sono poco convincenti. Essa adduce al
proposito che il distacco era volto unicamente ad ottenere un progressivo
riavvicinamento sentimentale con il marito, ciò che avrebbe dato i frutti
sperati trasferendosi da __________ a __________ e risolvendo in tal modo pure
il problema dell'eccessiva vicinanza della di lei suocera. In realtà, al
momento del ricorso davanti al Consiglio di Stato l'insorgente risiedeva a
__________ presso tale __________. Non si può dunque ancora una volta
concretamente ritenere che i coniugi abbiano vissuto insieme con lo scopo di
fondare una vera unione coniugale. Il fatto di richiedere ora l'interrogatorio
suo e del di lei coniuge sulla loro reale situazione di coppia non
permetterebbe di giungere a diversa conclusione e di confutare in maniera
categorica le conclusioni governative. Difatti il vizio precedentemente citato
non può essere ora sanato con la semplice coabitazione dei coniugi (DTF 121 II
1). Inoltre, e contrariamente a quanto addotto dall'insorgente, il fatto che il
Consiglio di Stato abbia considerato che i motivi della separazione dal marito
sono legati alle reiterate richieste di denaro del coniuge non è affatto
temerario e infondato, viste le ammissioni fatte dalla stessa nel corso del suo
interrogatorio di polizia ed è pure in sintonia con gli indizi che portano alla
convinzione che l'unione è di comodo. Ulteriore indizio è pure dato dal fatto
che con la modifica del 25 ottobre 1995 dell'art. 9 cpv. 5 OLS, le condizioni
d'impiego per le ballerine sono divenute più restrittive e che i relativi
permessi possono essere accordati, tra l'altro, soltanto se può essere provato
che l'attività pattuita sarà almeno di tre mesi consecutivi (lett. b). Orbene,
l'interessata ha già avuto in passato difficoltà ad ottenere un permesso L. Il
19 dicembre 1996 la Sezione degli stranieri aveva infatti respinto la domanda
di entrata in Svizzera dell'interessata per lavorare presso un locale notturno
dal 1° febbraio al 28 febbraio 1997 perché le citate condizioni non erano
adempiute, ciò che non ha permesso alla ricorrente di entrare sul suolo elvetico
a quel momento.
4.3. Viste le risultanze dell'interrogatorio davanti alla
Polizia cantonale come pure gli indizi testé esposti tutt'altro che labili e
fragili, questo Tribunale giunge al solido convincimento che la straniera ha
contratto matrimonio al fine di eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio di stranieri in Svizzera.
4.4. Stante quanto precede, dal momento che l'insorgente non
può beneficiare dei diritti che scaturiscono dall'art. 17 LDDS, essa non ha
dunque nemmeno diritto al rilascio di un permesso di dimora temporaneo per lavorare
quale spogliarellista.
- La ricorrente ritiene che
la decisione impugnata violi manifestamente l'art. 8 CEDU. In effetti, a
dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto
della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi
all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del
proprio permesso di dimora.
Sennonché, per appellarsi
alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra
lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una
relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib
145). Orbene, come testé evidenziato, a seguito degli indizi di matrimonio
fittizio non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed
effettivamente vissuto con il marito. Va pure sottolineato come la ricorrente,
nata nel 1973, sia addirittura in mala fede quando nel ricorso (pag. 5)
sostiene di essere madre di tali __________ e di __________. Quest'ultimi, tra
l'altro maggiorenni, sono difatti totalmente estranei alla presente vertenza e
compaiono nel considerando 10 della risoluzione governativa impugnata a causa
di un infelice errore redazionale. Ne consegue che l'art. 8 CEDU è inapplicabile.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere pertanto respinto. Quanto alla domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo, essa diviene priva d'oggetto. La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 1, 4, 9, 17 LDDS; 8, 10 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3, 101 cpv. 1 lett. d OG; 10 lett. a della Legge di appliczaione alla
legislazione federale in materie di persone straniere; 3, 18, 28, 43, 46, 47,
60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina bulgara, è tenuta a
lasciare il territorio cantonale entro il 31 ottobre 1998 notificandone
la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
Tassa e spese di giustizia
per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster