AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1998.124
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00124
Lugano
14 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 28 aprile 1998 di
contro
la
decisione 1. aprile 1998 (n. 1'357/1f/16) del Consiglio di Stato, che
respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 25
novembre 1997 (n 550), con la quale la Sezione degli Stranieri gli ha
notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato
soggiorno all'estero,
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, nato nel
__________, cittadino __________, originario di __________, è giunto in
Svizzera per la prima volta nel 1980, anno in cui si è sposato con la cittadina
svizzera __________, dalla quale ha avuto una figlia l'anno successivo.
I coniugi, dopo alcuni
mesi trascorsi nel nostro paese, si sono trasferiti in __________ dove sono
rimasti fino al 1985, quando sono rientrati in Svizzera.
Il ricorrente ha beneficiato dapprima di un permesso di
dimora e poi di un permesso di domicilio, rinnovato l'ultima volta l'8 agosto
1996 con validità fino al 1. settembre 1999.
Con sentenza 7 ottobre 1996 il matrimonio con __________,
dalla quale viveva separato sin dal 1993, a parte un breve periodo nel 1994, è
stato sciolto per divorzio.
L'11 dicembre 1996, __________ si è annunciato come partente
presso l'Ufficio regionale degli stranieri di __________, chiedendo nel
contempo un permesso di assenza di tre mesi.
Il 10 giugno 1997, con un'ulteriore istanza, ha chiesto un permesso
di assenza fino al 31 maggio 1999. Il 1. luglio 1997 l'istanza è stata
respinta; la relativa decisione è cresciuta in giudicato.
Rientrato in Svizzera l'insorgente vive presso __________,
cittadina __________ di __________, pensionata, con la quale occupa un
appartamento di 1 ½ locali in via __________ a __________.
B. Il 24 ottobre 1997,
__________ ha inoltrato alla Sezione degli Stranieri un'istanza volta ad
ottenere il ripristino del permesso di domicilio.
Esperiti i dovuti accertamenti, la summenzionata Sezione ha deciso
con risoluzione 25 novembre 1997 di respingerla, con la motivazione che il
ricorrente era stato all'estero per un periodo superiore ai sei mesi,
circostanza questa che fa decadere il permesso di domicilio.
C. Avverso la risoluzione
dipartimentale, __________ si è aggravato presso il Consiglio di Stato, con
ricorso 9 dicembre 1997, postulando l'annullamento della decisione impugnata e
la concessione del permesso richiesto.
In quella sede ha rilevato che le deduzioni del Dipartimento,
secondo cui egli sarebbe stato assente dal nostro paese per un periodo
ininterrotto di oltre sei mesi, non sarebbero corrette, essendo rientrato
durante tale periodo più volte in Svizzera.
Con decisione 1. aprile 1998 il Governo ha respinto il
ricorso, confermando la decisione impugnata.
L'Esecutivo ha ritenuto che il ricorrente avesse perso il suo
permesso di domicilio, siccome nel termine di sei mesi dalla sua partenza per
l'Italia l'11 dicembre 1996, non avrebbe più stabilito durevolmente in Svizzera
la propria dimora, semplici soggiorni a scopo di affari o di visita, non
essendo sufficienti per interrompere il termine.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia
riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Sottolinea che per motivi contingenti, da ascrivere al
disagio personale vissuto dopo il divorzio nonché alla difficoltà di trovare un
posto di lavoro, sarebbe stato costretto a partire per __________a per trovare
appoggio presso i suoi parenti in Italia.
La partenza, inizialmente annunciata all'Ufficio regionale
degli Stranieri per l'11 dicembre 1996, non sarebbe di fatto avvenuta prima
dell'8 gennaio 1997, perché in tale periodo si sarebbe ancora rivolto a diversi
datori di lavoro per trovare un'occupazione.
Proprio l'8 gennaio 1997 avrebbe effettuato un prelevamento
di denaro. Non si sarebbe però curato di comunicare all'Ufficio regionale degli
stranieri di __________ di avere posticipato il rientro in Italia dall'11
dicembre 1996 all'8 gennaio 1997. Quindi Il termine semestrale inizierebbe a
decorrere appena dal 9 gennaio 1997
Contrariamente a quanto indicato nell'ambito di un
interrogatorio davanti alla Polizia, per disattenzione essendo la questione in
quel contesto marginale, egli non sarebbe rientrato il 21 agosto 1997, bensì si
sarebbe trovato a __________ già alla fine di marzo 1997, come attesterebbero i
prelevamenti di denaro effettuati in data 29 marzo 1997, la sua visita
all'Ufficio controllo abitanti del 4 aprile 1997, la spedizione l'8 aprile 1997
direttamente dall'Ufficio postale di __________ di una lettera all'Ufficio regionale
degli Stranieri di __________.
Ancora nel mese di giugno si sarebbe trovato in Svizzera per
firmare un contratto di locazione per un parcheggio e per documentare
all'Ufficio Stranieri la sua richiesta di ottenere un periodo di assenza dalla
Svizzera fino al 31 maggio 1999.
Il ricorrente ha anche prodotto una dichiarazione di
__________, che attesta di averlo ospitato dai primi di aprile al primo agosto
1997.
A sostegno del suo gravame ha anche sottolineato, oltre al
fatto che tra dicembre 1996 e agosto 1997 è stato maggiormente in Svizzera che
in __________, di mantenere un solido legame affettivo con la figlia che vive
in Svizzera, nonché di avere intenzione di riprendere un'attività lavorativa
quale taxista e di essersi assunto l'impegno di accudire l'anziana signora
presso la quale abita.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone la Sezione degli Stranieri, adducendo delle argomentazioni
di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione
dell'impugnativa, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale Cantonale Amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 1 della Legge
transitoria di applicazione dell'art. 98 a della legge federale sull'organizzazione
giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997).
1.2. Il ricorso è diretto contro una decisione che nega
all'insorgente il rinnovo del permesso di domicilio. Giusta l'art. 100 lett. b
cifra 3 OG, in materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale Federale è esperibile contro il rilascio o il
rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce
un diritto. Se nel caso concreto il ricorrente disponga di un simile diritto
può restare aperto; egli infatti contesta che il permesso di domicilio a suo
tempo rilasciatogli dalle autorità sia decaduto. In simile circostanze si deve
ammettere che il rifiuto del rinnovo equivale in pratica ad una revoca del
permesso esistente. Per costante prassi del TF contro il ritiro o il decadimento
del permesso di domicilio il ricorso di diritto amministrativo non è escluso,
anzi, tale rimedio di diritto non è ammissibile al fine di appurare se tale
autorizzazione sia decaduta o meno (ZBl 1986, pag. 555 consid. 1).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm), e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c) LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima dello
scadere del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni.
Per residenza effettiva, ai sensi della precitata
disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato
luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo
dell'interessato. Nel caso in cui l'interessato ha trasferito il centro dei
suoi interessi all'estero, il termine non è interrotto se, poco prima della sua
scadenza, lo straniero torna in Svizzera solo per brevi soggiorni d'affari o di
visita (DTF 120 Ib 369).
Ancora, in caso di trasferimento all'estero, il semplice
fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine
settimana o altri brevi periodi non basta a evitare la decadenza del permesso
di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello
straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il
nostro paese (DTF 120 ib 369, consid. 2c) e rinvii).
- 3.1. Nella specie occorre
quindi esaminare se le predette condizioni stabilite dalla legge e sviluppate
dalla giurisprudenza si siano o meno verificate.
Va avantutto rilevato che in data 11 dicembre 1996 il
ricorrente indicava all'Ufficio regionale degli stranieri di "effettuare
la partenza a partire dalla data odierna per trasferirsi temporaneamente (3
mesi circa)" a __________.
In considerazione di questa chiara comunicazione, le
allegazioni proposte dal ricorrente in questa sede, secondo cui egli sarebbe
partito solo l'8 gennaio successivo, risultano poco credibili. Intanto perché
egli se ne prevale per la prima volta, quando in precedenza (chiaramente nel
suo ricorso 9 dicembre 1997 al Consiglio di Stato dichiarava che dovrebbe
essere ritenuta valida "l'assenza che va dall'11 dicembre 1996 al 10
giugno") e in tutta la documentazione prodotta ha sempre indicato come
esatta la data dell'11 dicembre 1996 senza punto rettificarla. In secondo luogo
perché l'attestazione dell'avvenuto prelevamento in data 8 gennaio 1997, da
sola, non dimostra che egli sia rimasto ininterrottamente durante le feste nel
nostro paese.
Questo Tribunale ritiene perciò che il termine semestrale
abbia iniziato a decorrere l'11 dicembre 1996 e non dopo, come anche le
istanze precedenti hanno rilevato e il ricorrente mai ha contestato.
3.2. __________ ha prodotto diversa documentazione attestante
che successivamente a quest'ultima data ha fatto più volte ritorno in Svizzera.
Questa è interamente relativa al disbrigo di questioni amministrative e
burocratiche. In considerazione della giurisprudenza citata in precedenza però
soggiorni a tale scopo non sono atti ad interrompere il termine semestrale.
Il ricorrente ha quindi prodotto una dichiarazione datata 29
gennaio 1998 di __________, che certifica che egli ha abitato presso di lei dai
primi di aprile 1997 al primo agosto 1997. Le osservazioni formulate dal Consiglio
di Stato al proposito vanno senz'altro condivise, atteso che in effetti dagli
atti emerge che egli non ha potuto essere raggiunto in Svizzera durante tale
periodo, ma unicamente tramite invii postali indirizzati al suo recapito a
__________.
Ma v'è di più. Che tale dichiarazione sia poco credibile può
essere dedotto dal fatto che è stata prodotta la prima volta al Consiglio di
Stato in data 30 gennaio 1997, posteriormente quindi al ricorso 9 dicembre 1997
presso la medesima autorità, contestualmente al quale il ricorrente aveva
invece dichiarato che il periodo di assenza era durato dall'11 dicembre 1996 al
10 giugno 1997, precisando anzi che a quest'ultima data, dopo avere richiesto
un periodo di assenza dalla Svizzera di due anni, "ha ritenuto opportuno
ritornare in Italia e attendere la risposta".
Le numerose incongruenze che emergono dagli atti sono indiziarie
della pretestuosità delle allegazioni ricorsuali di __________, al limite del
temerario.
Certo è che egli non ha mai dato prova durante il periodo di
assenza, quand'anche interrotta da brevi soggiorni, di mantenere il suo centro
di interessi in Svizzera, nel senso richiesto dalla giurisprudenza citata in
precedenza.
Sembra invece che il mantenere il domicilio nel nostro paese
rappresenti per lui piuttosto una soluzione di comodo. Tant'è che in data 2
ottobre 1997 scriveva all'Ufficio regionale degli stranieri che il suo rientro,
dopo che la sua richiesta di assenza dalla Svizzera era stata respinta con
decisione 1. luglio 1997 era motivato "per la causa del mantenimento del
permesso di domicilio".
Nemmeno è certa la data esatta del rientro del ricorrente in
Svizzera, stante almeno la documentazione agli atti. In ogni caso essa si situa
non prima del mese di agosto 1997, quindi quando il termine semestrale
stabilito dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS era ampiamente decorso.
Stando anzi alle dichiarazioni del ricorrente egli sarebbe
rientrato il 21 agosto 1997 o, forse anche dopo, come ha avuto modo di
notificare per iscritto all'Ufficio circondariale di tassazione "per
rimanervi solo dal 2 ottobre", atteso che in precedenza il recapito presso
__________, era "utilizzato solo per abitare saltuariamente (2 o 3
giorni)".
3.3. Le altre argomentazioni proposte dal ricorrente, segnatamente
il mantenimento di un solido rapporto con la figlia in Svizzera (tutto da
dimostrare), l'impegno ad accudire __________, nonché l'intenzione di
intraprendere un'attività lavorativa, non possono essere prese in
considerazione, ritenuta la chiara lettera dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS che
non ammette eccezioni alla perdita del permesso di domicilio in caso di
permanenza all'estero per più di sei mesi.
Nemmeno sono rilevanti i motivi, a suo dire di natura
personale e congiunturale, che hanno indotto __________ a ritornare a __________.
- Il ricorso deve quindi
essere respinto. Al ricorrente è pure fissato un termine per lasciare il nostro
paese.
Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS; 100 lett. b) cifra 3 OG; 1 della Legge
transitoria di applicazione dell'art. 98a della Legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza a __________ è fatto ordine di lasciare il territorio
del Cantone Ticino entro il 31 agosto 1998 notificandone la partenza al
competente Ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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