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52.1997.99 ΓÇó Gate permit upheld; no need to await civil easement suit
52.1997.99Other CourtSep 15, 1997Dismissed
The Ticino Administrative Court dismissed an appeal by neighboring landowners against a municipal building permit authorizing a gate and fence on the respondent’s property. The court held that it could decide on the written file without a site inspection, and that the pending civil lawsuit over a right of way did not justify suspending the administrative proceedings because an easement is not a precondition for a building permit. It also rejected the argument that the gate violated local zoning rules or road safety. The appellants were ordered to pay the court fee and party compensation.
Art. 18 PAmm; Art. 2 cpv. 1 LE; building permit review and relevance of civil easement disputes. The administrative court may decide on the file where the plans and file sufficiently establish the decisive facts and no further legally relevant clarifications are to be expected from an on-site inspection (consid. 1). A pending civil action concerning a right of passage does not constitute a prejudicial issue requiring suspension of the permit proceedings, since the building permit only examines whether public-law obstacles exist at the time of decision; even an existing or later-recognized easement does not preclude the permit (consid. 2). Traffic-safety objections must be substantiated and cannot rest on abstract assertions (consid. 3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.99
Data decisione, Autorità: 15.09.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00099
Lugano 15 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 maggio 1997 di
patrocinati da: St.leg. __________
contro
la decisione 16 aprile, no. 1818, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 17 gennaio 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la posa di un cancello e di una rete di cinta sulla sua proprietà (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
13 maggio 1997 del comune di __________;
14 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
6 giugno 1997 di __________ e __________;
9 giugno 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che i ricorrenti sono proprietari delle part. n. __________ e __________ RFD di __________; il resistente è invece proprietario della vicina part. n. __________ RFD;
che l'accesso ai fondi dei ricorrenti passa attraverso la proprietà del resistente; non è comunque garantito da una servitù di passo iscritta a RF;
che il 2 dicembre 1996 __________ ha notificato al municipio l'intenzione di cintare il suo fondo, chiudendo l'accesso in questione con un cancello;
che i ricorrenti si sono opposti alla domanda, allegando che il cancello avrebbe impedito l’accesso alle loro proprietà;
che il 17 gennaio 1997 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione e rinviando gli opponenti al competente foro civile;
che con giudizio 16 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative, ritenendo a sua volta che l'opera fosse conforme al diritto edilizio comunale e che le contestazioni sollevate dai ricorrenti fossero da proporre davanti al componete giudice civile;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia;
che i ricorrenti rimproverano anzitutto al Consiglio di Stato di essere incorso in un diniego di giustizia, omettendo di esperire il sopralluogo richiesto;
che, nel merito, i ricorrenti invece rilevano:
· di aver convenuto in giudizio il resistente davanti alla Pretura di __________ allo scopo di ottenere il diritto di passo, per cui la procedura amministrativa andrebbe sospesa;
· che la posa del cancello disattende l'art. 40 NAPR di __________, rendendo difficoltoso l'accesso e pregiudicando quindi la sicurezza della circolazione;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dal beneficiario della licenza;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE; pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare invero atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, stante che la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dalle planimetrie annesse alla domanda di costruzione,
che per gli stessi motivi del tutto infondati sono i rimproveri che i ricorrenti muovono all'indirizzo del Consiglio di Stato con riferimento al rigetto della domanda di sopralluogo;
che da respingere siccome ingiustificata è pure l'istanza di sospensione del presente giudizio sintanto che il giudice civile non avrà evaso la petizione inoltrata dai ricorrenti contro il resistente; l'esistenza del diritto di passo è in effetti irrilevante ai fini del giudizio che questo Tribunale è chiamato a rendere; non costituisce in particolare una pregiudiziale della licenza edilizia;
che la licenza edilizia è infatti un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione di determinati lavori (cfr. art. 2 cpv. 1 LE; 1 RLE; Scolari, Commentario, II ed., N. 627);
che il passo rivendicato dai ricorrenti non costituirebbe un impedimento al rilascio della licenza nemmeno se dovesse sussistere o essere riconosciuto dal giudice civile (Scolari, op. cit., N. 676);
che le eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento all'art. 40 NAPR di __________ ed alla sicurezza della circolazione sono del tutto infondate: non è invero dato di vedere come il cancello, arretrato di 5 m rispetto all'intersezione dell'accesso privato con l'antistante strada comunale, possa pregiudicare la sicurezza della circolazione;
che, così stando le cose, il ricorso palesemente privo di fondamento, per non dire temerario, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;
visti gli art. 1, 21 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 500.-- al resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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