AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.57
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.97.00057
Lugano
30 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 ottobre 1995 di
tutti
patr. da: avv. __________
contro
la
decisione 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5389) che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 2 agosto
1993 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza
edilizia per ampliare il macello-salumificio che sorge sulla part. n.
__________ RF;
viste le risposte:
-
7 novembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
17 novembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
24 novembre 1995 di __________;
-
24 novembre 1995 del municipio di
__________;
esperito
un sopralluogo,
preso
atto della sentenza 18 febbraio 1997 del Tribunale federale
esperiti
ulteriori accertamenti;
viste
le osservazioni delle parti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario di
uno stabilimento per la produzione di salumi, situato nel nucleo di __________
a ridosso della sua casa d'abitazione e del piccolo negozio di macelleria, di
cui è titolare (part. n. __________ RT). Il salumificio è costituito da un
fabbricato strutturato su quattro livelli, frutto di successivi ampliamenti. Al
piano terreno trovano spazio i locali per la lavorazione delle carni, il
lavaggio delle bacinelle, l'etichettatura, l'imballaggio sotto vuoto, le
spedizioni, il deposito della merce in partenza, la preparazione delle spezie,
la pressa per i prosciutti, un piccolo ufficio, uno spogliatoio con i servizi e
diverse celle: per il negozio di macelleria, per la conservazione delle
budella, per l'asciugamento dei salumi, per il congelamento, per la salamoia,
per la carne semilavorata e per gli impasti. Al primo piano sono situati gli
spazi per la macellazione degli animali ed una cella frigorifera. Al primo
livello sfalsato, sono situate quattro camere per la stagionatura e
l'asciugamento dei salumi, nonché un deposito. Al secondo livello sfalsato v'è
una cella per l'asciugamento, una per la stagionatura e una per il deposito dei
prodotti che escono dal locale pressa.
Nel settore produttivo sono occupati 7 macellai qualificati,
di cui uno al 50 %, 3 operai semiqualificati, 5 aiuti macellai, 1 addetto alla
pulizia, 1 apprendista e 5 donne a ore (pari a 2 unità lavorative a tempo
pieno). Nel settore commerciale sono invece occupati una segretaria a metà
tempo, 2 autisti e 2 rappresentanti.
Gli orari di lavoro del salumificio sono: il lunedì
06.30-18.00; martedì 07.00-17.30; mercoledì e giovedì 07.00-18.00 e venerdì
07.00-12.00.
Nel salumificio vengono macellati ogni settimana 70 maiali,
un vitello e 4 mucche. La produzione settimanale ammonta a 60 q di prodotti
freschi. Gli animali vengono forniti il lunedì mattina, con un grosso
autocarro. L'evacuazione degli scarti ha luogo lunedì, mercoledì e venerdì a
mezzo di autocarri di medie dimensioni e di furgoni. Ogni giorno sul lato NE
dello stabilimento vi sono inoltre almeno un paio di altri movimenti di camion
che portano carne fresca o asportano prodotti finiti.
La cifra d'affari del salumificio e della macelleria negli
ultimi anni ha superato abbondantemente i 5 milioni di franchi (quota parte
della macelleria 8-10 %).
B. Nell’asserito intento di
adeguare il salumificio alle nuove normative della CEE, il 18 febbraio 1993
__________ ha chiesto al municipio il permesso di ampliare lo stabilimento,
aggiungendovi una nuova ala sul lato NE. L'aggiunta, stando al progetto inoltrato,
è costituita da un corpo edilizio di circa 20 m x 13 x 10,05, suddiviso su
quattro livelli, di cui uno completamente interrato (di maggiori dimensioni).
In essa verrebbero sistemati gli spogliatoi del personale, una nuova, capiente
cella di congelamento (piano interrato), locali per la lavorazione delle carni,
il lavaggio ed il deposito delle bacinelle, celle per i cascami e la carne
fresca (PT), celle per l'asciugamento (1. piano) e celle per la stagionatura
(2. piano).
Alla domanda si sono opposti i ricorrenti citati ingresso,
proprietari di fondi confinanti (part. n. __________ RT: __________; n.
__________ RT: __________), contestando l'intervento dal profilo della
conformità di zona, degli indici, delle distanze, delle immissioni moleste, dei
posteggi e dell'inserimento estetico.
C. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 2 agosto 1993 il municipio di __________
ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini qui
ricorrenti.
L'autorità comunale ha ritenuto in particolare che l'attività
del salumificio fosse conforme alla destinazione della zona del nucleo; zona,
che oltre agli insediamenti abitativi ammette anche attività commerciali ed
artigianali che non turbano la tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di
riposo e che sono tollerabili nell'altro tempo, come piccoli laboratori di
falegname, da fabbro e da meccanico. Abbondanzialmente, il municipio ha inoltre
ritenuto che l'ampliamento rientrasse comunque nei limiti ammessi dall'art. 70
LALPT.
D. Con giudizio 3 ottobre 1995
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Assunte le prove, il Governo ha in sostanza condiviso
l'assunto del municipio di __________ circa la conformità di zona dello
stabilimento. Esso ha in particolare ritenuto che l'attività dello stabilimento
fosse di tipo artigianale, essendo in gran parte svolta ancora manualmente.
L’intervento, stando al Consiglio di Stato, avrebbe comunque dovuto essere
autorizzato anche nel caso in cui lo stabilimento fosse da considerare
industriale. In quanto volto a migliorare la qualità del processo produttivo,
l’ampliamento potrebbe infatti beneficiare di un’autorizzazione eccezionale fondata
sull'art. 70 cpv. 2 LALPT. Respinte le ulteriori censure sollevate dagli
insorgenti in relazione agli indici, alle immissioni, alle distanze ed ai
posteggi, il Governo ha pertanto confermato la controversa licenza.
E. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venisse annullato assieme alla licenza avversata.
Rievocati gli accertamenti esperiti dalla precedente istanza,
i ricorrenti hanno negato che lo stabilimento potesse ancora essere considerato
di natura artigianale: viste le dimensioni, si tratterebbe di una vera e
propria industria, incompatibile con la destinazione assegnata alla zona del
nucleo. Contrariamente a quanto assunto dalle precedenti istanze, l'aggiunta
non potrebbe essere autorizzata nemmeno in base all'art. 70 cpv. 2 LALPT.
L'ampliamento, hanno soggiunto i ricorrenti, sarebbe eccessivo dal profilo
delle volumetrie, aggraverebbe i momenti di contrasto con la zona di
utilizzazione e comporterebbe un intollerabile sorpasso dell'indice di
sfruttamento prescritto per la zona. Esso pregiudicherebbe inoltre gli
obbiettivi della vicina zona di protezione monumentale. Disattese sarebbero
infine le prescrizioni sulle distanze tra edifici e sui posteggi, nonché le
disposizioni della LPAmb sulle immissioni foniche (rumore dei ventilatori e del
traffico di autocarri) ed atmosferiche (odori).
F. Con sentenza 26 giugno 1996
il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto in minima parte l’impugnativa
in esame, subordinando la licenza edilizia alla condizione che il carico e lo
scarico delle merci e degli animali iniziasse dopo le 0700.
Questo tribunale ha anzitutto ritenuto che lo stabilimento da
ampliare non fosse conforme alla funzione assegnata alla zona del nucleo. Preso
atto delle indicazioni quantitative fornite dal resistente in merito alle
dimensioni dell’ampliamento, esso ha nondimeno ritenuto date le premesse per
rilasciare una licenza edilizia fondata sulla facilitazione prevista dall’art.
70 cpv. 2 LALPT.
L’aggiunta è stata peraltro ritenuta conforme alle
disposizioni della LPAmb, dell’OIF e dell’OIAt.
G. Con sentenza 18 febbraio
1997 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il
ricorso di diritto pubblico inoltrato contro di esso dai vicini opponenti.
Respinte le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento
all’applicabilità delle norme riguardanti l’indice di sfruttamento nella zona
dei nuclei, il Tribunale federale ha in sostanza ritenuto che gli atti non
permettessero di verificare il fondamento delle contestazioni relative agli
aspetti quantitativi dell’ampliamento. Di conseguenza, ha annullato la sentenza
di questo tribunale in quanto fondata su accertamenti incompleti,
retrocedendogli gli atti per nuova decisione previa completazione
dell’istruttoria.
H. Il 3 giugno 1997, il
resistente __________ ha versato agli atti un calcolo dettagliato delle
volumetrie e della SUL, rispettivamente uno studio sulle immissioni d’ombra
derivanti dall’ampliamento. Questo calcolo stabiliva in 967.30 mq la SUL del
salumificio esistente ed indicava che quella dell’ampliamento, esclusi i locali
per la stagionatura del salumificio esistente e quelli per il congelamento
della parte nuova, avrebbe raggiunto i 286.11 mq. Il volume SIA dell’attuale
stabilimento era fissato in 7’140.92 mc, mentre quello dell’aggiunta, non
comprensivo del secondo piano e di quello interrato, avrebbe dovuto ammontare a
2’092.72 mc.
I. A seguito dell’udienza di
conciliazione tenutasi l’8 settembre 1997 davanti a questo tribunale, il 19
novembre 1997 il resistente ha proposto di ridurre le dimensioni dell’aggiunta,
rinunciando a sfruttare il piano cantina ed il secondo piano. Un nuovo calcolo
della SUL e delle volumetrie prodotto in quell’occasione fissava la SUL del
salumificio esistente a mq 1’356.36 ed a mq 416.44 quella dell’ampliamento. Le
volumetrie indicate dal precedente calcolo rimanevano invece invariate.
K. In sede di conclusioni i
ricorrenti hanno lamentato l’insufficienza degli accertamenti esperiti,
contestando in particolare l’attendibilità dei calcoli allestiti dal
progettista. Hanno inoltre sostenuto la necessità di sottoporre la variante
riduttiva ad una nuova procedura di rilascio del permesso, contestando nel contempo
l’indispensabilità dell’ampliamento e dolendosi delle immissioni prodotte dal
vecchio stabilimento e dalla nuova ala.
Il resistente si è invece confermato nelle tesi addotte in
precedenza, mentre l'autorità cantonale ed il municipio non hanno formulato
particolari osservazioni.
L. Posteriormente all’inoltro
delle conclusioni, il giudice delegato ha constatato che nelle more della
procedura di ricorso lo stabilimento esistente era stato ampliato in misura non
trascurabile sul lato W. Ha quindi chiesto al resistente di rielaborare i calcoli
della SUL e delle volumetria allestiti, tenendo conto dell’aggiunta che aveva
nel frattempo realizzato su quel lato in base alla licenza 5 gennaio 1998
rilasciatagli dal municipio all’insaputa di questo tribunale.
Dando seguito alla richiesta, il 4 dicembre 1998 il
resistente ha prodotto nuovi calcoli, fondati su un rilievo aggiornato della situazione
esistente, che fissavano in mq 1’522.93, rispettivamente mc 7’666.66 la SUL e
la volumetria dello stabilimento ampliato sul lato W. Nello stesso tempo ha
corretto in mq 450.58 la SUL dell’aggiunta prevista sul lato E. Ponendo la SUL
e la volumetria di entrambe le aggiunte a confronto con quelle dello
stabilimento esistente, i nuovi calcoli facevano stato di un aumento
percentuale del 36% per la SUL, rispettivamente del 31.8% per la volumetria.
M. Resosi verosimilmente conto
delle dimensioni ancora eccessive del controverso intervento, l’8 febbraio 1999
il resistente ha proposto un ulteriore ridimensionamento dell’aggiunta prevista
sul lato E, presentando una variante che riduceva a metà la volumetria del
primo piano. Il nuovo calcolo indicava un incremento del 30% della SUL e del
24.5% della volumetria.
Prendendo posizione su questa ulteriore proposta, i
ricorrenti hanno ribadito le contestazioni sollevate in precedenza, obiettando
in particolare che si tratterebbe di un nuovo progetto, che non sarebbe
dimostrata la necessità dell’ampliamento, che mancherebbero indicazioni in
merito alle immissioni, che i calcoli della SUL e delle volumetrie sarebbero
inaffidabili e che l’aggiunta disattenderebbe sia le prescrizioni dell’OIF
applicabili alle zone con grado di sensibilità II, sia quelle della legge cantonale
sulla protezione dei beni culturali.
Gli altri interessati hanno rinunciato a presentare osservazioni.
O. In sede di redazione del
presente giudizio, è emerso che l’anno scorso il resistente ha acquistato il
fondo (part. n. __________ RT) che confina verso S con il sedime oggetto del
controverso ampliamento. Invitato a pronunciarsi in merito alla rilevanza di
questo fatto nuovo per rapporto alle contestazioni sollevate dai ricorrenti a
proposito dell’ubicazione dell’accesso veicolare, il resistente ha presentato
un’ennesima variante che prevede di eliminare l’accesso previsto a ridosso del
confine verso il fondo dei ricorrenti, spostandolo sul versante opposto
dell’aggiunta, lungo il confine del fondo acquistato.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la
tempestività dell'impugnativa sono invero pacifiche.
-
2.1. Il giudizio può essere
reso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli ulteriori
accertamenti esperiti da questo tribunale (art. 18 PAmm). Non occorre procedere
a verifiche peritali dei calcoli relativi all’entità dell’ampliamento prodotti dal
resistente. La loro attendibilità può essere verificata anche da parte di
questo tribunale sulla base dei piani. Le contestazioni sollevate al riguardo
dai ricorrenti vanno disattese poiché omettono di considerare le risultanze dei
rilievi planimetrici dello stabilimento esistente prodotti in questa sede dal
resistente (piani n. 188/20-22).
2.2. Oggetto del presente giudizio è la decisione con cui il
Consiglio di Stato ha stabilito che la licenza edilizia 2 agosto 1993
rilasciata dal municipio di __________ al resistente per l’ampliamento del suo
salumificio è conforme al diritto.
Con variante del febbraio 1999 prodotta in questa sede il resistente
ha tuttavia dichiarato di ridimensionare il progetto approvato a suo tempo,
rinunciando a costruire il piano interrato, il secondo piano e metà del primo
piano. I ricorrenti hanno chiesto che la modifica fosse sottoposta ad una nuova
procedura di rilascio del permesso.
2.2.1. Giusta l’art. 16 LE, la pubblicazione deve essere
ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura di approvazione
o successivamente. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche
essenziali, soggiunge la norma, è sufficiente la procedura della notifica.
Differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile
non soggiacciono a nessuna formalità.
La norma mira in primo luogo a salvaguardare il diritto di
essere sentito di eventuali opponenti, offrendo loro la possibilità di contestare
le modifiche apportate al progetto inizialmente inoltrato. Soggiacciono quindi
all’obbligo di pubblicazione tutte le modificazioni suscettibili di
pregiudicare interessi di terzi tutelati dal diritto pubblico (DTF 99 I 346;
Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 16 LE, N. 901).
2.2.2. Nell’evenienza concreta, l’ultima modifica proposta
dal resistente si traduce in una consistente riduzione dell’altezza fuori e
sotto terra della costruzione, che viene ridimensionata dal profilo della SUL e
della volumetria mediante l’eliminazione del piano interrato, del secondo piano
e di metà del primo piano.
Al di là di queste modifiche, il progetto rimane comunque immutato
nelle sue caratteristiche essenziali. La destinazione, l’ubicazione, le
distanze dai confini e l’espressione architettonica dell’aggiunta rimangono invariate.
Considerata la sua natura meramente riduttiva, ben si può ammettere che si
tratti di una variante non soggetta a particolari formalità di pubblicazione,
in quanto comportante differenze insuscettibili di pregiudicare interessi di
terzi che non siano già stati toccati dalla domanda iniziale.
Va quindi respinta la domanda di ripetizione della procedura
avanzata dai ricorrenti, che hanno peraltro potuto prendere conoscenza dei
cambiamenti proposti e formulare le loro osservazioni, esercitando compiutamente
i loro diritti di difesa.
- Nel giudizio annullato dal
Tribunale federale questo tribunale aveva in sostanza escluso che lo
stabilimento esistente fosse conforme alla funzione assegnata alla zona del
nucleo di __________. Ne ha quindi dedotto che l’ampliamento potesse essere
autorizzato soltanto sulla base della facilitazione prevista dall’art. 70 cpv.
2 LALPT a favore delle costruzioni esistenti in contrasto con la funzione
assegnata alla zona di utilizzazione. La sentenza 18 febbraio 1997 del
Tribunale federale ha sostanzialmente condiviso questo assunto. Non mette
quindi conto di rinvenire sulla questione. Il resistente ed il municipio hanno
peraltro rinunciato a sostenere ulteriormente le tesi addotte a tal proposito
in prima istanza.
Dopo l’inoltro delle conclusioni il resistente ha chiesto a
questo tribunale di tener conto delle modifiche del PR, che sono state
recentemente adottate dal consiglio comunale. Queste modifiche sono tuttavia
inapplicabili, poiché non sono ancora state approvate dal Consiglio di Stato
(art. 37 LALPT). La richiesta va quindi disattesa.
- 4.1. Riallacciandosi alla
garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni
acquisite, l'art. 70 cpv. 1 LALPT dispone che edifici ed impianti, la cui
funzione non è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, possono
essere conservati. Possono essere autorizzati, soggiunge la norma, soltanto
lavori di manutenzione indispensabili.
Fondandosi sulla facoltà che l'art. 23 LPT riserva al diritto
cantonale di prevedere eccezioni al principio della conformità di zona sancito
dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, il seguente capoverso della norma in esame ha
tuttavia introdotto la possibilità di autorizzare ampliamenti e migliorie
tecniche nel processo produttivo di edifici ed impianti esistenti in contrasto
con la funzione assegnata alla zona di situazione. La facilitazione è stata
subordinata alla condizione che la destinazione difforme non sia di grave pregiudizio
alla zona di utilizzazione e che siano rispettate le altre disposizioni del PR.
4.1.1. Il beneficio in rassegna può essere accordato soltanto
una tantum. Ampliamenti a tappe possono essere autorizzati unicamente
nella misura in cui la somma delle singole aggiunte non travalica i limiti
dell’ampliamento che può essere ammesso nel quadro di un unico intervento.
Diversamente, si giungerebbe a vanificare qualsiasi limitazione degli
ampliamenti ammissibili (cfr. DTF 113 Ib 224 consid. 4d in fine; Scolari,
Commentario, II. ed., ad art. 71/72 LALPT, N. 542).
4.1.2. Per beneficiare della facilitazione introdotta a
favore delle costruzioni esistenti in contrasto con il principio della
conformità di zona, occorre anzitutto che l'ampliamento si mantenga in un
rapporto di subordinazione con l'opera preesistente. Non deve in particolare
sovvertirne l'identità. Tanto dal profilo qualitativo, quanto dal profilo
quantitativo, l'aggiunta non deve essere tale da far apparire la costruzione
risultante come una nuova opera edilizia (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 70
LALPT, N. 516 seg.; Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, II. ed., § 135 N. 3 e
4a). Utili indicazioni possono essere dedotte, per analogia, dal concetto di
ampliamento elaborato dalla giurisprudenza nell'ambito dell'applicazione dell'art.
24 cpv. 2 LPT.
4.1.3. Come detto, l'agevolazione prevista dall'art. 70 cpv.
2 LALPT presuppone inoltre che le costruzioni esistenti in contrasto con la
destinazione assegnata alla zona di utilizzazione non arrechino un grave
pregiudizio alla funzionalità della zona. Determinante non è tanto l'importanza
del contrasto fra la destinazione della costruzione esistente e la funzione
assegnata alla zona di utilizzazione, quanto piuttosto la gravità del
pregiudizio che la destinazione difforme arreca alla zona di situazione dell'opera
edilizia (STA 29.2.96 in re B. & Co; Scolari, op. cit., ad art. 70 LALPT;
N. 518). L’ampliamento non deve in altri termini compromettere le possibilità
di utilizzare la zona conformemente alla sua funzione. Diversamente da quanto
dispone l’art. 39 RLE per le trasformazioni importanti, ma non sostanziali, di
edifici ed impianti esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in
epoca successiva, l’art. 70 cpv. 2 LALPT si limita ad esigere che la
destinazione difforme non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione.
Anche se non pretende esplicitamente che il contrasto non pregiudichi in modo
apprezzabile l’interesse pubblico o quello dei vicini, la norma in esame esige
comunque che gli ampliamenti autorizzati in deroga al principio della
conformità di zona tengano debitamente conto degli interessi dei vicini, evitando
di pregiudicare in misura significativa le possibilità di fruire dei loro fondi
in conformità della funzione prevista per la zona di situazione.
4.1.4. Il rilascio di un'autorizzazione fondata sull'art. 70
cpv. 2 LALPT è infine subordinato al rispetto di tutte le altre disposizioni
del PR (indici, distanze, altezze ecc.) La norma succitata permette infatti di
derogare soltanto al principio della conformità di zona. Non abilita l'autorità
a concedere anche deroghe agli altri parametri edilizi.
4.1.5. A differenza di quanto esige l’art. 75 LALPT per le trasformazioni
parziali di costruzioni esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con
la funzione assegnata alla zona di situazione, l’art. 70 cpv. 2 LALPT non
subordina l’autorizzazione per ampliamenti alla dimostrazione
dell’indispensabilità dell’interven-to ai fini della continuazione
dell’utilizzazione attuale. Derogando al principio della conformità di zona,
anche le facilitazioni fondate sull’art. 70 cpv. 2 LALPT devono comunque essere
sorrette da una situazione di necessità suscettibile di giustificare
l’eccezione. Lo esigono i principi generali che regolano la concessione di deroghe.
4.2. In concreto, l’ampliamento previsto dal progetto
approvato con la licenza qui impugnata è risultato di dimensioni superiori a
quelle ammissibili in base all’art. 70 cpv. 2 LALPT. L’aumento della volumetria
e della SUL è in effetti risultato tale da alterare in misura eccessiva
l’identità dello stabilimento preesistente. Le deduzioni tratte da questo
tribunale nel precedente giudizio in base ad una sommaria verifica delle
indicazioni fornite dal resistente non possono quindi essere confermate.
4.2.1. Per rimediare al difetto riscontrato in esito ad un
controllo più approfondito dell’effettivo incremento della volumetria e della
SUL, il resistente ha proposto di ridurre l’entità dell’aggiunta prevista sul
lato E in modo da scendere al di sotto del limite del 30% ammesso dalla prassi
consolidatasi attorno al concetto di ampliamento di cui all’art. 24 cpv. 2 LPT.
Tenuto conto che lo stabilimento è stato nel frattempo ampliato sul lato W, la
riduzione si è per finire tradotta nell’eliminazione del piano interrato, del
secondo piano e di metà del primo (variante 1999). Stando ai calcoli allestiti
dallo stesso resistente, l'aggiunta prevista sul lato E, cumulata con quella realizzata
sul lato opposto (W), comporterebbe un incremento della volumetria pari al
24.5%. La SUL aumenterebbe invece del 30%. I calcoli, sottoposti ad un’accurata
verificati da parte di questo tribunale sulla scorta dei piani di rilievo della
situazione esistente (attendibili in quanto conformi alle indicazioni della
mappa catastale), possono essere ritenuti esatti se si omette di considerare
che l'ampliamento in contestazione verrebbe a sorgere al posto dell’attuale
magazzino. L’aumento percentuale dei parametri in questione è invece inferiore
(volumetria: + 19.81%; SUL: 23.65%) se si considera che questo manufatto
verrebbe demolito per far posto alla nuova ala. Ipotesi questa che impone di
sottrarre dalla volumetria (mc 1555.94 + 262.21 = 1818.15) e dalla SUL (mq
363.4 + 72.10 = 435.5) complessive delle due aggiunte i dati relativi a tale
fabbricato (volume = mc 350.89 ; SUL = mq 92.34).
Tutto sommato, dal profilo della volumetria e della SUL, ben
si può ora affermare che l'ampliamento previsto sul lato E, ridotto nei limiti
indicati dalla variante 1999, non sovverta l'identità delle costruzioni
esistenti. Non appare quindi fuori luogo ritenere che l’incremento di questi
parametri rientri nei limiti ammessi dalla giurisprudenza e dalla dottrina
consolidatesi attorno all’art. 24 cpv. 2 LPT.
4.2.2. Soddisfatta appare pure la condizione posta dall'art.
70 cpv. 2 LALPT con riferimento al pregiudizio arrecato alla zona di
utilizzazione dallo stabilimento esistente. L'ampliamento ha infatti per
oggetto una costruzione che dal profilo della destinazione non pregiudica in
misura rilevante la funzione della zona in cui sorge. Vero è che le
ripercussioni ingenerate nell'ambiente circostante dal salumificio non sono del
tutto irrilevanti. Le immissioni foniche (traffico) ed atmosferiche (odori)
derivanti dalla sua attività sono senz’altro percettibili.
La valutazione di natura pianificatoria, operata
dall'autorità comunale in ordine alla gravità del pregiudizio arrecato alla
zona di utilizzazione, regge tuttavia alla critica dei ricorrenti. Ritenendo
che questi inconvenienti non siano di grave nocumento alla zona di utilizzazione,
il municipio non ha affatto abusato della latitudine di giudizio riservatagli
dall'art. 70 cpv. 2 LALPT ai fini dell'individuazione del contenuto precettivo
del concetto giuridico indeterminato insito nel termine "grave
pregiudizio". Non può invero essere disatteso che prima dell'introduzione
della domanda di costruzione nessuno si era mai lamentato delle ripercussioni negative
derivanti dallo stabilimento in oggetto. Persino i ricorrenti non avevano mai
sollevato obiezioni al riguardo.
L'attività del salumificio non compromette, peraltro, in
misura rilevante la funzione residenziale, commerciale ed artigianale assegnata
alla zona di utilizzazione del nucleo. Non turba in particolare "la
tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo" ed è tutto sommato
"tollerabile nell'altro tempo" (cfr. art. 14 NAPR).
4.2.3. Il Tribunale federale, nel giudizio di rinvio, ha
imposto di considerare anche le immissioni foniche ed atmosferiche derivanti
dall’attività del salumificio e l’ombra proiettata dell’aggiunta sul fondo del
ricorrente __________ al fine di operare una valutazione globale di tutti i
fattori in gioco.
Riconsiderato l’ampliamento alla luce del predetto giudizio,
questo tribunale reputa che anche la variante 1999 non tenga sufficientemente
conto degli interessi dei ricorrenti. Valutato il progetto ridimensionato nel
suo insieme, non si può in effetti fare a meno di rilevare come gli
inconvenienti che l’ampliamento arreca ai fondi dei ricorrenti non vengano
contenuti nei limiti dello stretto indispensabile. Al fine di ridurre le
dimensioni dell’aggiunta il resistente ha fra l’altro rinunciato a realizzare
il piano interrato previsto dal progetto iniziale ed ha ridotto il numero dei
piani fuori terra. Per limitare l’impatto sui fondi vicini avrebbe tuttavia
dovuto mantenere il piano interrato, trasferendovi le celle di asciugamento del
primo piano ed i magazzini con le celle dei cascami e della carne fresca
attualmente previste a pianterreno. L’ingombro del piano fuori terra si sarebbe
così ridotto agli spazi destinati allo scarico ed alla pesatura delle merci,
alla lavorazione della carne ed al lavaggio delle bacinelle, con conseguente,
significativa riduzione degli inconvenienti cagionati ai fondi dei ricorrenti
dall’ampliamento. Vero è che questa modifica avrebbe determinato un aumento dei
costi di costruzione. Posto a confronto con i vantaggi derivanti ai ricorrenti
dal minor ingombro dell’edificio fuori terra e tenuto conto del carattere eccezionale
dell’autorizzazione sollecitata dal resistente, il maggior costo non sarebbe
tuttavia apparso inesigibile.
In quest’ordine di idee, anche l’accesso per i fornitori,
previsto a ridosso del confine verso i fondi dei ricorrenti avrebbe potuto essere
spostato sul lato opposto dell’ala in contestazione, lungo il confine con la
part. n. __________ RT, che è stata nel frattempo acquistata dal ricorrente.
L’acquisto di questo fondo, perfezionato dopo la decisione del Consiglio di
Stato, ma prima della presentazione della variante 1999, qui in esame, ha di
fatto reso insostenibile la prevista ubicazione dell’accesso veicolare. Nulla
impediva infatti al resistente, nell’ambito dell’ultima rielaborazione del
progetto, di spostarlo a ridosso del fondo acquistato, in modo da evitare ai
ricorrenti le immissioni derivanti dall’accesso. L’ultima variante, presentata
dal resistente appena gli è stata prospettata questa eventualità, ne è la prova
lampante.
Pur valutando positivamente la disponibilità progressivamente
dimostrata dal resistente a ridimensionare l’aggiunta, le rielaborazioni del
progetto presentate in questa sede non permettono di ritenere date le premesse
per la concessione di una deroga. Ai fini del rilascio di un permesso
eccezionale retto dall’art. 70 cpv. 2 LALPT, non è infatti sufficiente che l’ampliamento
risulti dettato da una situazione di necessità, suscettibile di giustificare la
concessione di una deroga al principio della conformità di zona. Occorre anche
che le soluzioni architettoniche concretamente proposte appaiano sorrette da un
interesse prevalente su quello dei vicini. Presupposto, questo, che non appare
soddisfatto né per quel che attiene la scelta di edificare l’aggiunta
interamente fuori terra, eliminando il piano interrato originariamente previsto,
né per quanto concerne l’accesso dei fornitori, mantenuto a ridosso del fondo
dei ricorrenti anche dopo l’acquisto della part. n. __________ RT da parte del
resistente.
4.2.4. Il principio di proporzionalità vieta di respingere
domande di costruzione non conformi al diritto, quando al difetto può essere
facilmente posto rimedio, subordinando la licenza edilizia ad opportune
clausole accessorie.
Nell’evenienza concreta, non sono tuttavia date le premesse
per procedere in tal modo. Le difformità di cui si è detto sopra non possono
infatti essere facilmente corrette mediante clausole accessorie. Il
trasferimento nel sottosuolo dei magazzini e dei depositi del pianterreno e del
primo piano, la riduzione del piano fuori terra ai locali indispensabili per la
ricezione dei fornitori e lo spostamento dell’accesso a ridosso del confine
verso la part. n. __________ RT richiedono infatti una rielaborazione della variante
febbraio 1999 che supera manifestamente i limiti di una correzione suscettibile
di essere definita mediante semplici condizioni. L’ennesima variante inoltrata
dal resistente non può essere presa in considerazione a tal fine, perché, oltre
ad avvicinare l’ampliamento al fondo dei ricorrenti __________, mantiene il
fabbricato interamente fuori terra.
4.2.5. Già per queste considerazioni, la licenza edilizia e
la decisione governativa impugnate vanno quindi annullate siccome irrimediabilmente
travalicanti i limiti posti dall’art. 70 cpv. 2 LALPT.
-
Per completezza, si può
ancora rilevare che per gli altri aspetti messi in discussione dai ricorrenti
l’ampliamento non sarebbe di per sé contrario al diritto. L’aggiunta ridimensionata
sarebbe in particolare conforme alle disposizioni della legislazione federale
sulla protezione dell’ambiente. A tal proposito andrebbero in sostanza riprese
le considerazioni sviluppate da questo tribunale nel precedente giudizio. Non
potendo comunque giovare alla causa del resistente, il Tribunale cantonale
amministrativo si limita a rinviarvi, rinunciando a riproporle in esteso.
-
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando le decisioni delle
precedenti istanze.
La tassa di giustizia e le ripetibili vanno poste a carico
del resistente in quanto soccombente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 22, 23 LPT; 70 LALPT; 5, 10, 14, 15
NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza, sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 2 agosto 1993
rilasciata dal municipio di __________ a __________ per l’ampliamento del
salumificio;
1.2. la decisione 3 ottobre 1995 (n.
5389) del Consiglio di Stato;
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'000.- sono a carico del resistente, che rifonderà fr.
3’000.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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