Appeals struck off after settlement on land restoration

52.1997.56Other CourtJul 14, 1997Settled

Summary

The Administrative Court dealt with two appeals against municipal refusals of building permits for landfill works and related monetary sanctions. After a site inspection, the judge-delegate proposed a settlement requiring restoration of the land and related technical steps. The appellants and cantonal authority accepted immediately, and both municipalities later confirmed their acceptance in writing. The court therefore held that the proceedings were exhausted, ordered the appeals struck from the roll, and decided that no fees, costs, or party compensation would be charged.

Regest

Administrative procedure; settlement reached during appellate proceedings; effect on pending appeals and costs. Where, after a site inspection, the parties and the competent authorities accept a judicial settlement proposal, the proceedings are exhausted and the pending appeals are struck from the roll without further formalities. If the settlement so provides, no court fees or party compensation are to be levied; a waiver of cost recovery by the State is effective according to the agreed terms (consid. not specified).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1997.56

Data decisione, Autorità: 14.07.1997, TRAM

Incarto n. 52.97.00055 52.97.00056

Lugano 14 luglio 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 13 marzo 1997 di


Comunione ereditaria __________ patrocinati da avv. __________

contro

a) la decisione 26 febbraio 1997, no. 930 del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 27 agosto 1997 degli insorgenti interposto contro la risoluzione 17 luglio 1996 del municipio di __________ di diniego del rilascio della licenza edilizia per il colmataggio al mappale no. __________ RF di __________ e della comminatoria di una sanzione pecuniaria di fr. 7'556.--;

b) contro la decisione 26 febbraio 1997, no. 945, del Consiglio di Stato che respinge i ricorsi 25 aprile 1996 degli insorgenti avverso le decisioni 26 marzo 1996 del municipio di __________ di diniego del rilascio della licenza edilizia per il colmataggio al mappale no. __________ RF di __________ e dell'imposizione di una sanzione pecuniaria di fr. 52'406;

preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo del 24 giugno 1997, dopo discussione, il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

"1. La ditta __________ si impegna a ripristinare lo "status quo ante" dei fondi part. __________ RF __________ e part. __________ RF di __________ assumendosene le spese.

  1. Il ripristino avverrà alla seguente condizioni:

2.1. Lo stato finale dovrà essere conforme ai rilievi del geometra in atti.

2.2. I lavori dovranno essere terminati entro il 30.4.1998.

2.3. La ditta __________ si impegna a utilizzare il sentiero (strada sterrata) che scende verso __________.

2.4. Il comune di __________ provvederà a stabilire in contraddittorio con il signor __________ lo stato della strada utilizzata.

2.5. La ditta __________ si impegna a ripristinare il sedime stradale nello stato in cui si trova attualmente.

2.6. Sui fondi verrà posato un ultimo strato di 30 cm di terra vegetale previa ricoltivazione del sottofondo compattato.

2.7. La ditta __________ si impegna a notificare al Dipartimento la destinazione finale del materiale asportato.

2.8. La ditta __________ si impegna inoltre a notificare preventivamente, senza particolari formalità, agli uffici tecnici di __________ e __________ i giorni in cui verranno eseguiti i lavori.

2.9. Prima della posa dello strato di terra vegetale e di ricoltivazione la ditta __________ avvertirà la sezione agricoltura del Dipartimento finanze e economia, (ing. __________) affinché possa dare le necessarie disposizioni.

2.10. Il collaudo dell'intervento di ripristino verrà eseguito dalla Sezione agricoltura in collaborazione degli uffici tecnici di __________ e __________ previa misurazione da parte del geometra.

2.11. In caso di ritardo viene fissata una penale di fr. 200.-- al giorno da versare in ragione di 1/4 a __________ e 3/4 a __________ indipendentemente dalle cause del ritardo.

  1. Ai municipi di __________ e di __________ è assegnato un termine sino al 12 luglio 1997 per pronunciarsi sulla proposta, ritenuto che la stessa viene accettata seduta stante da parte delle ricorrenti e dell'Autorità cantonale.

  2. In caso di accettazione le cause vengono stralciate dai ruoli senza spese e senza assegnazioni di ripetibili, ritenuto che lo Stato rinuncia all'incasso delle tasse di giustizia.

  3. In caso di rifiuto della proposta il Tribunale cantonale amministrativo statuirà sui ricorsi senza ulteriori formalità ritenuto che le parti non hanno altre prove da aggiungere e rinunciano alle conclusioni ed al dibattimento finale."

rilevato che con comunicazione 25 giugno 1997, il municipio di __________, e con lettera 8 luglio 1997 il municipio di __________, hanno aderito alla proposta transattiva di cui sopra;

considerato pertanto che i procedimenti sono così esauriti,

decreta:

  1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli.

  2. Non si prelevano né tasse, né spese.

Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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