AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1997.374
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00374
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 agosto 1996 di
patrocinati
da avv. __________
contro
la
risoluzione 6 agosto 1996 (n. 3937) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso 16 febbraio 1996 degli insorgenti avverso la decisione 1 febbraio
1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________, la
licenza edilizia per la costruzione di una stalla al mapp. __________ di
__________;
viste le risposte:
-
12 settembre 1996 del Dipartimento
del territorio;
-
11 settembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
16 settembre 1996 del Comune di
__________;
-
27 settembre 1996 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16 dicembre 1989
__________ ha presentato una domanda di costruzione di una stalla al mapp.
__________ di __________. Avverso la detta domanda hanno presentato
opposizione, tra gli altri, __________, __________ ed __________. Il dipartimento
delle pubbliche costruzioni ha concesso l'autorizzazione cantonale a costruire
il 17 agosto 1990. Il municipio di __________ ha invece negato all'istante il rilascio
della licenza edilizia con decisione 17 settembre 1990, evocando motivi di
ordine paesaggistico ("impatto ambientale" secondo la
decisione) e, per la vicinanza con la zona edificabile, igienico. Il municipio
ha rinviato al preavviso emesso al momento della trasmissione degli atti al dipartimento,
consistente in un rapporto sulla domanda allestito dal pianificatore comunale,
il quale ipotizzava un contrasto con l'art. 32 NAPR, regolamentante le
costruzioni nella zona agricola, e l'art. 17 RISA.
B. a) __________, __________,
__________ e il municipio di __________ hanno impugnato l'autorizzazione
cantonale a costruire con ricorsi al Consiglio di Stato. __________ ha invece
impugnato il diniego della licenza edilizia comunale davanti alla stessa autorità.
b) Con giudizio di data 20 agosto 1991 (risoluzione n. 6672)
il Governo ha respinto i ricorsi presentati da __________, __________,
__________ e dal municipio di __________ avverso l'autorizzazione cantonale a
costruire.
c) Con giudicato di identica data (risoluzione n. 6654) il
Consiglio di Stato ha invece accolto il ricorso di __________, annullato la
decisione 17 settembre 1990 del municipio di __________ e retrocesso gli atti
allo stesso affinché procedesse al rilascio della licenza sollecitata
dall'insorgente. Esso ha considerato che il municipio non poteva negare la
licenza edilizia richiamandosi all'art. 32 NAPR, poiché il PR non era ancora
stato approvato, ma nemmeno avrebbe potuto sospendere l'esame della domanda in
applicazione dell'art. 66 LALPT, dal momento che il terreno era idoneo
all'utilizzazione agricola, la costruzione era indispensabile per lo
svolgimento dell'attività agricola del richiedente e nello stesso tempo
compatibile con le esigenze di inserimento paesaggistico.
C. a) __________, __________ e
__________ sono insorti avverso i citati giudizi davanti a questo Tribunale con
ricorsi di data 11, 12 e 13 settembre 1991, attraverso i quali essi hanno
chiesto che fosse annullata l'autorizzazione cantonale a costruire, la risoluzione
governativa n. 6672 che la tutelava ed infine la risoluzione n. 6654 mediante
la quale il Governo, accogliendo il ricorso di __________, aveva disposto la
trasmissione degli atti al municipio di __________ affinché avesse a rilasciare
a favore di quest'ultimo la licenza edilizia comunale.
b) Esperita un'istruttoria, con sentenza 30 ottobre 1992 il
Tribunale ha dichiarato irricevibile il gravame di __________ ed ha respinto
gli altri. In primo luogo il Tribunale ha accertato che il mapp. __________
doveva essere semplicemente considerato come posto fuori dalle zone
edificabili, poiché alla data della decisione governativa impugnata 20 agosto
1991, determinante ai fini del giudizio del Tribunale amministrativo secondo la
costante prassi dello stesso, il PR di __________, primo strumento pianificatorio
di cui si era dotato il comune, il quale aveva assegnato il mapp. __________
alla zona agricola, non era ancora stato approvato dal Consiglio di Stato
medesimo: l'approvazione di detto strumento aveva infatti avuto luogo in costanza
di litispendenza davanti a questo Tribunale, e più precisamente il 24 marzo
1992. Il Tribunale amministrativo ha indi ritenuto che, per quanto concerneva
il diritto di applicazione da parte del dipartimento, il progetto soddisfacesse
l'art. 24 cpv. 1 LPT, la legislazione federale di protezione dell'ambiente (ed
in particolare le raccomandazioni FAT n. 350, applicabili attraverso il rinvio
di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a OIAt e alla cifra 512 dell'allegato 2 all'OIAt
medesima) e le disposizioni cantonali relative all'inserimento paesaggistico
(consid. 4). Per quanto interessava invece la licenza edilizia municipale
(consid. 5), richiamandosi alla propria prassi concernente il diritto
applicabile il Tribunale ha fatto astrazione delle disposizioni di PR, poiché
entrato in vigore posteriormente alla resa del giudizio governativo. Dette
disposizioni non potevano oltretutto ritornare applicabili nemmeno a titolo
anticipato attraverso il blocco edilizio sancito all'art. 66 LALPT: in effetti
il PR di __________ era stato pubblicato nel periodo 16 gennaio-15 febbraio
1989, per cui il termine biennale di validità delle restrizioni fondate sull'art.
66 LALPT era decaduto al più tardi il 15 febbraio 1991. Il Tribunale ha inoltre
negato una disattenzione degli art. 17 e 21 RISA ed infine escluso
l'applicabilità dell'art. 141 del nuovo regolamento comunale, che fissava per
la realizzazione di nuovi depositi di letame una distanza di m 100 dall'abitato
e dalle zone edificabili, poiché entrato in vigore posteriormente alla
risoluzione governativa impugnata.
D. a) Il 4 dicembre 1992
__________, __________ e __________ sono insorti con ricorso di diritto
amministrativo innanzi al Tribunale federale contro la sentenza 30 ottobre 1992
di questo Tribunale. Gli insorgenti hanno sollecitato l'annullamento dell'autorizzazione
cantonale a costruire, oltre che delle decisioni che la tutelavano, ed hanno inoltre
domandato che, per quanto interessava il rilascio della licenza edilizia, la
domanda di costruzione fosse esaminata tenendo conto sia delle norme del PR,
entrato in vigore il 24 marzo 1992, sia dell'art. 141 del nuovo regolamento
comunale, approvato dal dipartimento delle istituzioni il 15 luglio 1992.
b) Con sentenza 4 ottobre 1993 il Tribunale federale ha
respinto i gravami. L'alta Corte federale ha respinto, siccome manifestamente
infondata, la richiesta dei ricorrenti di esaminare i progetti alla luce delle
normative comunali (PR e regolamento comunale) entrate in vigore posteriormente
al giudizio governativo (consid. 3). Per il rimanente ha ritenuto che questo
Tribunale avesse applicato correttamente tanto l'art. 24 LPT quanto le norme di
esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (consid. 4).
E. a) Richiamandosi alla
sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale, con decisione 19 maggio 1994 il
municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia a __________.
b) __________, __________ e __________ sono insorti contro
quella decisione con ricorso 3 giugno 1994 davanti al Consiglio di Stato, al
quale hanno domandato di annullarla e di retrocedere gli atti al municipio per
una nuova decisione. Essi hanno lamentato - in particolare - che il rilascio
della licenza edilizia non era motivato, poiché il municipio non prendeva
posizione sulla compatibilità del progetto con il diritto comunale (PR entrato
in vigore il 24 marzo 1992, art. 141 del nuovo regolamento comunale).
Con risoluzione 12 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile il gravame. Esso ha considerato che la decisione municipale di
rilascio della licenza edilizia costituiva semplicemente un atto di esecuzione
della sentenza governativa 20 agosto 1991 (n. 6654), confermata su ricorso con
sentenze di questo Tribunale e del Tribunale federale di data 30 ottobre 1992 e
4 ottobre 1993 rispettivamente. Donde la sua inimpugnabilità.
c) Con ricorso 12 settembre 1994 __________, __________ e
__________ si sono aggravati davanti a questo Tribunale conto la risoluzione
governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento insieme a
quello della licenza edilizia 19 maggio 1994, ribadendo le censure già
sostenute davanti all'istanza inferiore.
Con sentenza 23 novembre 1994 il Tribunale ha respinto il gravame,
condividendo le motivazioni addotte dal Governo, ma in particolare il fatto che
il rilascio della licenza edilizia 19 maggio 1994 non costituiva una decisione
impugnabile ai sensi dell'art. 1 cpv. 1, 43 PAmm e 48 LE 1973, ma una semplice
misura di esecuzione dell'ordine impartito al municipio da parte del Consiglio
di Stato nella risoluzione 20 agosto 1991 (n. 6654), confermata su ricorso da
questo Tribunale e dal Tribunale federale.
F. a) Previo espletamento delle
procedure di sussidiamento (federale e cantonale), con scritto 27 ottobre 1995
il capo dell'ufficio edilizia rurale e migliorie alpestri del dipartimento
delle finanze e dell'economia, richiamandosi all'art. 12 del Regolamento concernente
l'edilizia rurale, migliorie agricole in genere e migliorie alpestri del 23
marzo 1983 ha autorizzato __________ ad iniziare i lavori di costruzione della
stalla.
b) Avendo constatato l'inizio dei lavori, con lettere 6 e 18
novembre 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ se i progetti
posti in esecuzione corrispondessero a quelli approvati. A quelle richieste é
succeduta un'istanza di intervento del 25 novembre successivo, sempre di
__________, nei confronti dell'operato del municipio, a seguito della quale é
stato esperito un sopralluogo il 5 dicembre 1995, presenti il municipio in
corpore, __________, __________, il capo dell'ufficio edilizia rurale e
migliorie alpestri e due rappresentanti dell'ufficio domande di costruzione.
Dall'incontro é risultato quanto segue (cfr. al relativo verbale):
"...
-
Si
prende atto dell'esistenza di nuovi piani (variante) trasmessi la scorsa settimana
(lunedì 27.11.95) dal progettista all'ufficio edilizia rurale per la conferma
della validità degli stessi.
-
Si
decide che questa nuova proposta dovrà seguire la procedura ordinaria prevista
dalla LE e quindi quella per le domande di costruzione.
-
Dalla
stessa si può stabilire che la fossa del colaticcio ha un'altra ubicazione, e
precisamente più a sud e anche altre dimensioni, così da ottenere una capienza
maggiore. Dalle due planimetrie 1:1000 esiste una differenza della superficie e
della volumetria tra la stalla approvata e quella in discussione, risultando
però difficile da stabilire in questa sede se è a vantaggio o a scapito del proprietario.
-
Il
signor __________ porterà a termine i lavori per la realizzazione della fossa
del colaticcio, non conforme al progetto approvato, assumendosi interamente il
rischio di un eventuale diniego di questa modifica da parte delle Autorità competenti.
I
piccoli lavori collaterali che si stanno eseguendo nell'ambito delle fondazioni
della stalla potranno pure essere terminati a rischio totale del signor
__________ (altezza massima di ca. ½ m. per il cemento armato).
- La
domanda-variante dovrà essere presentata al Municipio entro l'11.12.95.
Il
Municipio consegna ai rappresentanti del Dipartimento del territorio tutta la
documentazione intervenuta tra il 6.11.95 e la data odierna.
Dal
susseguente sopralluogo vengono scattate 10 fotografie.
- La
signora __________ si riserva un breve periodo per confermare o ritirare l'istanza
d'intervento suddetta
..."
G. a) Il 5 dicembre 1995
__________ ha inoltrato una domanda di costruzione chiedente l'approvazione di
una variante alla licenza edilizia in suo possesso per l'edificazione della
stalla al mapp. __________ di __________. Nella relazione tecnica annessa ai
piani veniva spiegato che la modifica dei progetti era dettata dall'introduzione
di un nuovo sistema di gestione del bestiame, la stabulazione libera, la quale
permetteva sostanziosi risparmi delle spese di costruzione rispetto al sistema
della stabulazione fissa, che stava alla base della domanda di costruzione approvata.
b) __________, __________, __________, __________, __________
e __________ hanno contestato il rilascio della licenza edilizia con
opposizione 23 dicembre 1995. Dopo aver rilevato che la licenza edilizia in
possesso di __________ era scaduta il mese precedente e che l'avversata costruzione
poggiava su nuovi piani, gli opponenti hanno eccepito un contrasto con la zona
di protezione del paesaggio di cui al PR approvato dal Governo il 24 marzo 1992
e con l'art. 141 del regolamento comunale, in vigore dal 15 luglio 1992, che -
come é stato spiegato in precedenza - vieta la creazione di nuovi letamai a
meno di 100 ml dall'abitato e dalle zone edificabili.
c) Il rilascio della licenza edilizia é parimenti stato
contestato da __________ e __________ con opposizione 27 dicembre 1995. Questi
hanno sostenuto che i nuovi progetti prevedevano delle modifiche importanti
rispetto a quelli approvati, per cui la domanda doveva essere trattata come una
nuova domanda di costruzione, totalmente assoggettata al diritto vigente, ma in
particolare al PR comunale e all'art. 141 del nuovo regolamento comunale, la
cui applicazione conduceva al diniego del permesso di costruzione.
d) Raccolto l'avviso, favorevole, del dipartimento del
territorio, con decisione 1 febbraio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato
a __________ la licenza edilizia. L'opposizione di __________ e llcc é stata
respinta richiamando la sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale; alle
obiezioni sollevate da __________ e __________ é invece stato risposto che la
volumetria della stalla non subìva sostanziali mutamenti, mentre che la fossa
del colaticcio veniva spostata più lontano rispetto alla zona edificabile, a
tutto loro vantaggio.
H. a) __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ hanno impugnato
quella decisione con ricorso 16 febbraio 1996 innanzi al Consiglio di Stato, al
quale hanno domandato di annullarla, ribadendo le censure svolte innanzi al
municipio. Essi hanno inoltre lamentato una carente motivazione della
risoluzione municipale per quanto concerneva il rigetto delle loro opposizioni.
b) Con risoluzione 6 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame. Ammessa una sufficiente motivazione della decisione
impugnata e ritenuto corretto l'iter procedurale seguito, il Consiglio di Stato
ha in seguito respinto la richiesta degli insorgenti di assoggettare la domanda
di costruzione al nuovo diritto (PR e nuovo regolamento comunale), ostandovi la
sicurezza del diritto. Malgrado le modifiche interne e delle facciate dello
stabile il numero di capi da stabulare rimaneva infatti invariato; la variante
prevedeva inoltre una riduzione della superficie e del volume del manufatto. Né
lo spostamento di circa 18 ml della fossa del colaticcio, che presentava un
diametro di 13 ml (contro gli 11 ml di quella approvata), permetteva di giungere
a diversa conclusione. Il Governo ha infine rilevato che __________ aveva
iniziato i lavori prima della decadenza del permesso di costruzione in suo
possesso.
I. a) I già ricorrenti ed
inoltre __________ sono insorti contro il giudicato governativo con gravame 30
agosto 1996 davanti a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarlo
insieme alla licenza edilizia 1 febbraio 1996, riprendendo gli argomenti già
sostenuti nelle precedenti sedi. Essi hanno altresì chiesto di essere sentiti
in sede di sopralluogo.
Il Consiglio di Stato, la sezione della pianificazione
urbanistica, il municipio di __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione
dell'impugnativa.
b) Il Tribunale ha evaso il ricorso con sentenza 15 ottobre
1996.
Il Tribunale ha anzitutto considerato che la licenza edilizia
a favore di __________ era cresciuta in giudicato il 4 ottobre 1993, data del
giudizio del Tribunale federale. Poiché era stata rilasciata in applicazione
dell'or abrogata LE 1973 ed aveva pertanto una durata di un solo anno, essa era
venuta a scadenza già il 4 ottobre 1994. La domanda di costruzione inoltrata il
5 dicembre 1995 da __________, volta a far approvare delle modifiche ai
progetti a suo tempo approvati, non poteva di conseguenza beneficiare del
trattamento privilegiato riservato alle domande di variante di licenza
edilizia, poiché non poteva fondarsi sulla predetta licenza edilizia, oramai
decaduta e pertanto sprovvista di effetti. La domanda di costruzione 5 dicembre
1995 doveva dunque essere integralmente verificata alla luce del diritto in vigore
al momento della sua decisione (consid. 3.2.). Per addivenire a questo
risultato il Tribunale ha rifiutato la tesi affacciata dal resistente, secondo
cui il dies a quo per determinare la durata di validità della licenza edilizia
dovesse essere riportato al 23 novembre 1994, data alla quale questo Tribunale
aveva respinto il ricorso di __________, __________ e __________ contro la
risoluzione 12 agosto 1994 con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato
irricevibile il loro ricorso avverso la decisione 19 maggio 1994 attraverso la
quale il municipio di __________ aveva effettivamente rilasciato la licenza
edilizia a __________. In effetti, come questo Tribunale aveva avuto occasione
di spiegare al consid. 2.1. di quel giudicato (riassunto sub E, lett. c, che
precede), l'atto 19 maggio 1994 non poteva valere quale licenza edilizia ai
sensi dell'art. 44 LE 1973, ma costituiva una semplice misura di esecuzione del
giudizio governativo al termine dello svolgimento dell'iter ricorsuale che
aveva portato gli insorgenti a contestare senza successo fin davanti all'ultima
istanza federale il rilascio della licenza edilizia stabilito dal Consiglio di
Stato: donde la sua inimpugnabilità (consid. 3.3.).
Il Tribunale non ha quindi proceduto all'esame dell'entità
delle numerose modifiche apportate dalla domanda di costruzione 5 dicembre 1995
rispetto ai piani precedentemente approvati, poiché l'applicabilità della procedura
di variante di licenza edilizia doveva essere esclusa. Il Tribunale ha altresì
rilevato che tanto la decisione municipale 1 febbraio 1996 quanto quella governativa
6 agosto 1996, le quali avevano riconosciuto al resistente il beneficio della
procedura di variante di licenza edilizia, apparivano viziate in ogni caso per
il motivo che si limitavano ad accertare i presupposti di sussistenza di quel
beneficio, ovvero il mantenimento dell'identità del progetto originario, senza
però successivamente procedere ad una verifica di conformità con il diritto
vigente delle parti della stalla e dell'annessa fossa del colaticcio con
sovrastante letamaio che avevano subìto modifiche: verifica indispensabile anche
se si fosse dovuto ammettere la procedura di variante di licenza edilizia
(consid. 3.4. e 4.).
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, annullato la
risoluzione governativa impugnata e la licenza edilizia 1 febbraio 1996 e retrocesso
gli atti alle autorità inferiori (art. 65 cpv. 2 PAmm), ma in primo luogo al
municipio, affinché verificassero l'intero progetto contemplato dalla domanda
di costruzione 5 dicembre 1995 alla luce del diritto vigente: in altre parole
come se si trattasse di una domanda di costruzione completamente nuova. In
effetti, né il municipio di __________, né il Consiglio di Stato avevano effettuato
quell'esame, volto a accertare segnatamente la compatibilità della prospettata
stalla con le disposizioni di PR concernenti la zona agricola e la tutela del
paesaggio e quella dell'annesso letamaio con l'art. 141 del regolamento
comunale. Per quanto concerneva il diritto di applicazione da parte
dell'autorità cantonale, risultava dagli atti che il dipartimento del
territorio aveva invece effettuato un esame completo della pratica. Dai progetti
annessi alla variante 5 dicembre 1995 mancava tuttavia il piano delle
canalizzazioni; inoltre nel contesto dell'esame della compatibilità ambientale
della costruzione, il problema della distanza della stalla rispetto alle zone
edificabili più prossime, che era stato oggetto di contestazione fin davanti al
Tribunale federale in occasione dell'approvazione dei progetti originari, non
era stato affrontato in modo sufficientemente approfondito. L'incarto é quindi
stato retrocesso in primo luogo all'ufficio delle domande di costruzione
affinché acquisisse agli atti il piano delle canalizzazioni, offrisse agli
opponenti la possibilità di prendere posizione sullo stesso e successivamente
emettesse un nuovo avviso che tenesse conto di detto nuovo documento e che
motivasse nel contempo la conformità dei progetti con l'OIAt sotto l'aspetto
delle distanze rispetto alla zona edificabile (consid. 5).
Il ricorso di __________ é tuttavia stato dichiarato
irricevibile, poiché non aveva inoltrato ricorso innanzi al Consiglio di Stato
(consid. 1).
J. Adito da __________, il
Tribunale federale con sentenza 28 novembre 1997 ha cassato la sentenza 15
ottobre 1996 di questo Tribunale. Contrariamente all'opinione espressa in
questa sede, i giudici federali hanno ritenuto che il rilascio della licenza
edilizia effettuato il 19 maggio 1994 da parte del municipio di __________
costituisse una vera e propria decisione, non invece una misura di esecuzione
del giudizio governativo, confermato da Tribunale amministrativo e federale,
che gli ingiungeva di procedere a tanto. Per questo motivo la licenza edilizia
comunale é cresciuta in giudicato il 23 novembre 1994, data alla quale questo
Tribunale aveva respinto il ricorso inoltrato contro di essa da __________,
__________ e __________. A __________ - ha concluso il Tribunale federale - non
era quindi preclusa la possibilità di inoltrare una domanda di costruzione in
variante di tale licenza edilizia, avendo iniziato i lavori di costruzione il 6
novembre 1995, ossia entro il termine annuale di validità del permesso. Il
Tribunale federale ha quindi retrocesso gli atti a questo Giudice per un nuovo
giudizio sull'oggetto.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Difetta tuttavia
della necessaria legittimazione __________, la quale non aveva presentato ricorso
davanti al Consiglio di Stato. Con questa riserva, il gravame é dunque ricevibile
in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); per i motivi che verranno esposti in
seguito, non appare necessario esperire un sopralluogo, come chiedono i
ricorrenti.
-
I ricorrenti contestano che
__________ possa beneficiare della procedura di variante di licenza edilizia.
In primo luogo essi evidenziano l'importanza delle modifiche contemplate dai
nuovi progetti rispetto a quelli approvati. In secondo luogo essi eccepiscono
la decadenza del permesso di costruzione in possesso del resistente. La seconda
censura é già stata affrontata e respinta, a titolo definitivo, da parte del Tribunale
federale. Rimane a questo punto da esaminare la prima.
-
3.1. Nel caso di una
modifica di progetti precedentemente approvati che non muta gli attributi
sostanziali, in altre parole l'identità, della costruzione, l'istante può far capo
alla procedura di variante di licenza edilizia (RDAT 1984 N. 60 consid. 4 e rinvii).
La licenza edilizia in variante viene generalmente considerata alla stregua di
un atto amministrativo di duplice natura: autorizzativa per le parti di
costruzione modificate in rapporto al progetto iniziale, semplicemente
confermativa per le parti che rimangono invece immutate. Per principio una
variante di licenza edilizia può quindi essere impugnata soltanto limitatamente
agli aspetti autorizzativi del provvedimento; improponibili sono per contro le
contestazioni concernenti le parti della costruzione che non subiscono
modifiche rispetto ai progetti già approvati (RDAT I-1995 N. 24 consid. 3.1. e
rinvii). Il ricorso alla procedura di variante di licenza edilizia costituisce
pertanto un indubbio vantaggio per il richiedente, poiché sottrae all'esame
dell'autorità ed alle censure di eventuali opponenti le parti della costruzione
che rimangono immutate. Poiché alle domande di costruzione é applicabile il
diritto in vigore al momento della decisione (cfr., tra tante, la sentenza 4
ottobre 1993 con cui il Tribunale federale ha deliberato sul progetto primitivo
della stalla, consid. 3 a, pubbl. in RDAT II-1994 N. 22), se il diritto
applicabile fosse mutato tra il momento dell'approvazione dei progetti
originari e quello d'esame delle varianti agli stessi, solo le parti variate
del progetto verrebbero dunque (esaminate ed) assoggettate all'ossequio del
nuovo diritto (cfr. RDAT 1984 cit., ibidem). Il beneficio della procedura della
licenza edilizia in variante é tuttavia subordinato al soddisfacimento del
requisito poco sopra ricordato, ovvero che la modifica dei progetti
precedentemente approvati non muti gli attributi sostanziali della costruzione.
L'individuazione di quel requisito non appare sempre di agevole momento: per
principio la questione va risolta ponendo mente all'insieme degli elementi che
concorrono a definire l'identità della costruzione, in particolare
all'ubicazione, alle dimensioni, all'aspetto esterno e alle modalità di
utilizzazione (cfr. RDAT I-1995 cit., ibidem).
3.2. L'approvazione di una variante di licenza edilizia nel
senso appena descritto ha luogo attraverso la procedura semplificata di
notifica (art. 16 cpv. 2 LE): procedura in principio identica a quella
ordinaria, ma con la sostanziale differenza che gli atti non vengono trasmessi
al dipartimento e che pertanto il rilascio della licenza edilizia é di
esclusiva competenza del municipio (art. 12 seg. LE). In realtà tuttavia,
questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che la procedura di notifica
non può essere adottata per quelle domande di costruzione che devono essere
esaminate anche alla luce del diritto la cui applicazione é affidata al
dipartimento in applicazione degli art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE e
dell'allegato 1 al RLE: queste domande devono essere necessariamente trattate
secondo la procedura ordinaria (art. da 4 a 10 LE), essendo la sola che
permette di svolgere un loro esame completo (STA 27 ottobre 1995 in re M. e G.,
consid. 3, relativa all'applicazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente).
- 4.1. I progetti annessi
alla domanda di costruzione 16 dicembre 1989 presentano la controversa stalla
quale edificio disposto su due piani e chiuso sui quattro lati, con muri
perimetrali in mattoni BKS e legno e tetto in eternit ondulato bruno, dal quale
sporgono dei camini di ventilazione. Il pianterreno ospita la stalla vera e
propria, predisposta per la stabulazione fissa di bestiame bovino (vacche,
manze, manzette, vitelli e toro) pari a 33,8 UBG. Sul lato ovest sono ubicati
il locale per il deposito e la lavorazione del latte nonché il locale per il
contadino con doccia e WC, sul lato nord l'officina, il vano per lo strame,
infine quello per il foraggio, a valere anche quale deposito. Il primo piano
accoglie invece il fienile, di mc 1'150 di capienza, oltre che un ampio portico.
L'edificio misura m 30,40 di lunghezza e m 12,20 di larghezza, cui bisogna
tuttavia aggiungere il corpo posto sul lato nord (officina, vani per strame e foraggio),
di m 17,50 x 5,25, e denuncia un'altezza di m 9 alla gronda e di m 12 al colmo.
Sul lato est della stalla é previsto l'impianto di essiccazione; a fianco del
lato ovest é indicata la posa di un silo per foraggi di 80 mc di capacità. A
circa 9 m ad est dell'edificio sono invece progettati la fossa del colaticcio
ed il letamaio, a forma cilindrica, di m 11 di diametro e 310 mc di volume.
4.2. Nei piani annessi alla domanda di costruzione 5 dicembre
1995 l'edificio, ubicato nello stesso luogo e dalle dimensioni del tutto simili
(m 30,10 x 11,90) a quello approvato, é parimenti suddiviso in due piani. Il
pianterreno rimane adibito a stalla per gli stessi UBG di bestiame bovino,
predisposta tuttavia per la stabulazione libera. Questa modifica
nell'impostazione della gestione del bestiame fa sì che la facciata sud
dell'edificio, ovvero quella rivolta a valle, rimanga aperta a quel livello,
cioè a pianterreno. Il locale per il deposito e la lavorazione del latte rimane
ubicato sul lato ovest dell'edificio. Il locale per il contadino viene invece
spostato al piano superiore, sopra lo spazio ove era originariamente previsto.
I nuovi progetti prevedono al suo posto la sala per la mungitura. Il corpo
aggiunto sul lato nord (officina, vani per strame e foraggio) scompare e con
esso il sovrastante portico al primo piano: quel manufatto rimane solo nella
misura in cui serve a collegare quest'ultimo livello al terreno a monte dello
stesso. Il primo piano accoglie, per il rimanente, il fienile, di mc 1'100 di
capienza. Le facciate dell'edificio, dalle aperture modificate in funzione
delle nuove esigenze, sono costituite prevalentemente legno e Novopan; il
tetto, che rimane in eternit ondulato ma senza camini di aerazione, denuncia
un'altezza alla gronda di m 8 ed al colmo di m 11,60. L'impianto di
essiccazione é spostato sul lato sud dell'edificio. Sul lato ovest della stalla
rimane prevista la posa di un silo per foraggi di 100 mc di capacità. La fossa
del colaticcio ed il letamaio, di m 13 di diametro e 320 mc di volume, sono
invece stati spostati a 4 m a valle dell'edificio, ovvero - se si prende in
considerazione il centro dei manufatti - di m 18 rispetto a quanto indicato dai
piani primitivi.
Com'é noto, il cambiamento dei progetti deriva dal
cambiamento della politica cantonale in materia di sussidiamento di costruzione
di nuove stalle. Dal momento che il sistema della stabulazione libera, seppur
poco praticato nel nostro Cantone, implica dei costi di costruzione minori, a
partire dal 1994 il Consiglio di Stato ed il Gran Consiglio hanno optato per il
sussidiamento, in primo luogo, di stalle che osservano quel tipo di gestione. Il
sussidio massimo di fr. 280'000.-- stanziato dal Gran Consiglio con decreto
legislativo del 4 ottobre 1995 a favore del qui resistente (BU 1995, pag. 558
seg.) parte quindi da questo principio (cfr. messaggio 7 giugno 1995 e relativo
rapporto della commissione speciale delle bonifiche fondiarie 13 settembre
1995, pubbl. in RVGC, sess. ordinaria primaverile 1995, vol. I.2, pag. 1360
segg.).
4.3. Confrontando i due differenti progetti il Tribunale
constata anzitutto che i nuovi prevedono parecchi mutamenti rispetto a quelli
approvati. Taluni cambiamenti, come la modifica di lunghezza, larghezza ed
altezza della stalla, sono di minima entità. Il passaggio dal sistema a
stabulazione fissa a quello a stabulazione libera implica tuttavia una diversa
organizzazione della stalla vera a propria, che si riflette inoltre sulla
ricollocazione degli altri locali interni e sul sistema di aerazione. Esso
comporta inoltre un significativo mutamento nell'aspetto della facciata sud,
così come del resto mutano anche le altre facciate a motivo della
reimpostazione delle aperture e del maggior impiego di legno. Il nuovo sistema
di stabulazione incide anche sulla capienza della fossa del colaticcio e del
letamaio, che viene aumentata. Questi ultimi manufatti trovano inoltre una
nuova collocazione, più prossima alla stalla. I nuovi progetti prevedono infine
l'abbandono di una parte importante del corpo aggiunto a nord dell'edificio.
Trattasi, a non averne dubbio, di mutamenti significativi, non trascurabili.
Ciò malgrado non si può parlare di uno sconvolgimento del progetto primitivo.
Ad un esame d'assieme, questo mantiene le sue linee essenziali, poiché l'ubicazione
della stalla, la sua destinazione, le sue dimensioni ed il suo aspetto rimangono
sostanzialmente intatti.
4.4. Contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, la domanda
di costruzione 5 dicembre 1995 può pertanto essere trattata con la procedura
privilegiata di variante di licenza edilizia.
-
Ciò premesso il Tribunale
amministrativo non può a questo punto che ribadire il secondo motivo in virtù
del quale nel giudizio 15 ottobre 1996, cassato dal Tribunale federale, esso
aveva accolto una prima volta il ricorso dei qui insorgenti: motivo che non é
però stato oggetto di esame da parte dell'alta Corte federale. In effetti tanto
la decisione municipale 1 febbraio 1996 quanto quella governativa 6 agosto
1996, le quali hanno riconosciuto al resistente il beneficio della procedura di
variante di licenza edilizia, risultano senz'altro viziate, nella misura in
cui, una volta accertati i presupposti di sussistenza di quel beneficio, ovvero
il mantenimento dell'identità del progetto originario, hanno rilasciato
rispettivamente confermato il rilascio della licenza edilizia in variante a
favore di __________ senza procedere ad una verifica di conformità con il
diritto (vigente) delle parti della stalla e dell'annessa fossa del colaticcio
con sovrastante letamaio per le quali i nuovi progetti propongono delle modifiche
(cfr. consid. 3.4. e 4 del giudizio citato). Simile limitata verifica appare
invece indispensabile: é anzi proprio l'elemento caratterizzante, sotto
l'aspetto sostanziale (e quindi più importante), della procedura di variante di
licenza edilizia (cfr. sub 3.1.).
-
6.1. Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La risoluzione governativa
impugnata e la licenza edilizia 1 febbraio 1996 devono essere annullate e gli
atti retrocessi alle autorità inferiori (art. 65 cpv. 2 PAmm), ma in primo
luogo al municipio, affinché abbiano ad esaminare la legittimità delle
modifiche dei progetti originari proposti mediante domanda di costruzione in
variante 5 dicembre 1995.
6.2. Per quanto concerne il diritto di applicazione da parte
dell'autorità cantonale, risulta dagli atti che il dipartimento del territorio
ha effettuato un esame completo della pratica e, pertanto, sicuramente
inclusivo di quello delle modifiche apportate attraverso la variante in
discussione. Dai progetti annessi alla variante 5 dicembre 1995 manca tuttavia
il piano delle canalizzazioni. Quel documento dovrà necessariamente essere
integrato agli atti, non potendo valere quello precedentemente approvato, sicuramente
diverso già per il motivo che la fossa del colaticcio ha trovato una diversa
ubicazione. Dagli atti dipartimentali risulta inoltre che, nel contesto
dell'esame della compatibilità ambientale della costruzione, il problema della
distanza della stalla rispetto alle zone edificabili più prossime, che era
stato oggetto di contestazione fin davanti al Tribunale federale in occasione
dell'approvazione dei progetti originari, non é stato affrontato in modo
sufficientemente approfondito. In effetti, le controverse modifiche dei
progetti devono indubitabilmente essere oggetto di nuovo esame sotto questo
aspetto, se si tien conto che é stato adottato un nuovo sistema di stabulazione,
il quale ha inoltre implicato l'apertura dell'edificio su di un lato, la
soppressione dei camini di aerazione, lo spostamento e l'ampliamento della
fossa del colaticcio e del sovrastante letamaio. Non basta pertanto affermare
che le distanze minime secondo le raccomandazioni FAT n. 350 sono rispettate
(avviso 25 gennaio 1996 della SEPA all'ufficio domande di costruzione,
richiamato nell'avviso cantonale, emesso il giorno successivo), ma bisogna
spiegare in che modo si arriva a quella conclusione (in particolare quale
distanza si adotta per UBG e perché, quale sia l'influenza sul calcolo del
diverso sistema di stabulazione e delle relative conseguenze sugli impianti
tecnici ed annessi manufatti di cui si é appena detto, perché non si applicano
i supplementi previsti dalle citate raccomandazioni ecc.). L'incarto viene
quindi retrocesso in primo luogo all'ufficio delle domande di costruzione
affinché acquisisca agli atti il piano delle canalizzazioni, offra agli
opponenti la possibilità di prendere posizione sullo stesso e successivamente
emetta un nuovo avviso che tenga conto di detto nuovo documento e che motivi
nel contempo la conformità dei progetti con l'OIAt sotto l'aspetto delle
distanze rispetto alla zona edificabile.
- La tassa di giudizio deve
essere ripartita tra ricorrenti e resistente in parti eguali (art. 28 Pamm),
compensate le ripetibili (art. 31 Pamm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 24, 36 LPT, 1, 9, LPA, 1 OEIA, 3 OIAt, 16, 21 LE, 13 RLE, 11, 2
DLBN, 3, 5, 15 RDLBN, 17, 21 RISA, 18, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi di __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ sono
parzialmente accolti.
§. Sono di
conseguenza annullate la risoluzione 6 agosto 1996 (n. 3937) del Consiglio di
Stato e la decisione 1 febbraio 1996 con cui il municipio di __________ ha
rilasciato a __________ la licenza edilizia per la costruzione di una stalla ed
annessa fossa del colaticcio con sovrastante letamaio al mapp. __________ di
quel comune.
§§. Gli atti
sono retrocessi al dipartimento del territorio, ufficio domande di costruzione,
affinché proceda come indicato al consid. 6.
-
Il ricorso di __________ é
irricevibile.
-
La tassa di giudizio, di fr.
800.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido per una metà e di __________
per l'altra metà. Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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