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Numero d'incarto:
52.1997.369
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00369
Lugano
5 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 9 dicembre 1997 di
patrocinato
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 19 novembre 1997 (n. 5912) del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 24 aprile 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione,
gli ha revocato la licenza di condurre per un periodo di tre mesi;
vista la risposta 11 dicembre 1997 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ ha conseguito la
licenza di condurre veicoli a motore il 26 ottobre 1995. Il 14 aprile 1996
verso le ore 13.30, il titolare circolava sull'autostrada A 13 nel tratto
__________ -__________ in direzione di __________ alla guida dell'autovettura
marca Ford Sierra targata __________.
Giunto in territorio di __________, egli ha cercato di
effettuare una manovra di sorpasso di un autoveicolo circolante sulla corsia di
sorpasso, urtandolo.
B. In seguito a questi
avvenimenti, con sentenza penale 20 febbraio 1997 il Bezirksamt Oberrheintal
(SG) ha condannato __________ al pagamento di una multa di fr. 1000.–, oltre
agli oneri processuali per complessivi fr. 385.–, per il reato di grave violazione
alle norme della circolazione.
La decisione, resa in applicazione degli art. 35 cpv. 2, 90
n. 2 LCStr e 63, 68 n. 1 CP, non è stata impugnata, per cui la stessa risulta
cresciuta in giudicato.
Atteso l'esito del procedimento penale, la Sezione della
circolazione del Cantone Ticino, con decisione 24 aprile 1997 ha risolto di
revocare all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore ai sensi
dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr per un periodo di tre mesi a titolo educativo
e preventivo onde evitare una recidiva, in considerazione della gravità
dell'infrazione commessa e della vicinanza temporale tra l'evento ed il
conseguimento della licenza di condurre.
C. Con ricorso 12 maggio 1997,
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo - previo
conferimento dell'effetto sospensivo - la riduzione a un mese del provvedimento
adottato. In estrema sintesi, pur non contestando l'accertamento dei fatti, il
ricorrente censura una violazione del principio della proporzionalità.
D. Con giudizio 19 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa confermando in tal modo
il provvedimento pronunciato dalla Sezione della circolazione.
Evidenziando come l'autorità amministrativa sia di regola
vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Consiglio di
Stato non ha ravvisato nel caso in esame motivi sufficienti per scostarsi dalle
risultanze del giudizio 20 febbraio 1997 e al Bezirksamt Oberrheintal.
Il Governo cantonale ha quindi considerato legittima e
giustificata la durata della misura di revoca fissata dall'autorità di prima
istanza tenuto conto della colpa del ricorrente come pure del breve lasso di
tempo trascorso tra il conseguimento della licenza di condurre e l'infrazione
commessa.
E. Contro la pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo che la revoca venga ridotta a un mese.
Il ricorrente, pur riconoscendo di aver compromesso
gravemente la sicurezza della circolazione, sostiene in sostanza che in ragione
del tempo trascorso e del buon comportamento da egli osservato durante lo
stesso la revoca violerebbe il principio della proporzionalità e non
apparirebbe giustificata quo alla sua durata, l'infrazione essendo un caso
isolato nel contesto di una reputazione automobilistica senza macchia.
F. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni
poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10
LACstr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- In concreto, il ricorrente
ha urtato un autoveicolo circolante sulla corsia di sorpasso, cercando di
effettuare analoga manovra ed è stato condannato penalmente a una multa di fr.
1000.– giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr.
2.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare
che chi, violando gravemente le norme della circolazione ai sensi dell'art. 90
cifra 2 LCStr, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o se ne assume
il rischio, compromette gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi
dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr., le due nozioni essendo identiche (DTF 120
Ib 285).
Ne consegue che, sotto il profilo amministrativo, l'autorità
competente era tenuta a pronunciarsi sui medesimi fatti accertati dal giudice
penale e ha correttamente considerato che l'insorgente ha compromesso
gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a
LCStr.
2.2. Le revoche a scopo di ammonimento ordinate in seguito a
infrazioni alle prescrizioni della circolazione, servono a correggere i
conducenti e ad impedire la recidività (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta
ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale
provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa
deve tenere conto della gravità della colpa, della reputazione dell'interessato
in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a
fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata minima
della revoca della licenza di condurre - che è obbligatoria - è fissata a un
mese (DTF 123 II 65 consid. 3c/aa).
- Occorre ora esaminare se la
revoca di tre mesi sia in concreto adeguata.
3.1. L'art. 35 cpv. 2 LCStr dispone che è permesso fare un sorpasso
solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la
manovra non è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Nella
circolazione in colonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di poter
rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri veicoli.
Chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in
particolare a coloro che vuole sorpassare (cpv. 3). Giusta l'art. 10 cpv. 1
ONC, il conducente che vuole sorpassare deve spostarsi a sinistra con prudenza
senza ostacolare i veicoli che seguono. Egli non deve sorpassare, se davanti al
veicolo che lo precede si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in
preselezione o pedoni che attraversano la strada. Eseguito il sorpasso, il conducente
deve riportarsi a destra, quando non vi è più alcun pericolo per il veicolo
sorpassato (cpv. 2).
3.2. Circolando il 14 aprile 1996 sull'autostrada provvista
di due corsie nel suo senso di marcia (v. schizzo Polizia cantonale sangallese,
pag. 14), il ricorrente ha cercato di effettuare una manovra di sorpasso di un
veicolo circolante sulla corsia di sorpasso, urtandolo. D'altronde egli non
nega di aver tentato una manovra di sorpasso azzardata. Benché si sia
verificata di giorno con buone condizioni meteorologiche, la manovra si è
svolta in curva e ha pure cagionato danni materiali (v. rapporto della Polizia
cantonale sangallese, pag. 3). Inoltre l'infrazione si è verificata
sull'autostrada dove si impone la massima prudenza, dato che i rischi di
incidente sono concreti a causa dell'alta velocità.
3.3. Ne consegue che, con la sua manovra, il ricorrente ha
commesso una grave negligenza, e la sua colpa giustifica la durata della revoca
stabilita dall'autorità di prime cure. Egli si duole del fatto che l'autorità
inferiore non ha tenuto conto della sua reputazione automobilistica senza
macchia. Se non che tale aspetto non è di nessun ausilio, a favore o a
svantaggio dell'interessato, la licenza essendo stata ottenuta soltanto da
pochi mesi (Tercier/Auberson, La route et la circulation routière, 56,
n. 23). Circa la riduzione postulata, bisogna ancora osservare che la durata
minima della revoca a un mese è adottata soltanto in casi limite e dove
l'interessato invoca un interesse professionale di condurre il veicolo (RJN
1991 180 segg.; RDAF 1980 46). Ciò che non è il caso nell'evenienza concreta.
Tutto ben ponderato la decisione censurata deve essere confermata.
Con il che il ricorso va respinto.
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a, 32 cpv. 2 e 3, 35 cpv. 2 e 3, 90
LCStr; 10 cpv. 1 e 2 ONC; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 28, 43,
46, 60, 61, 62, PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 1000.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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