AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.364
Data decisione, Autorità:
06.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00364
Lugano
6 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 dicembre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 19 novembre 1997 (n. 5915) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 giugno 1997
della Sezione della Circolazione del Dipartimento delle istituzioni che gli
ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 16 dicembre 1997 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4 settembre 1994, alle
ore 18.42/18.43, __________ circolava alla guida della sua autovettura Opel
__________, in territorio di __________, alla velocità di 162 km/h (già dedotto
il limite di tolleranza del 5%) laddove vige un limite massimo di 120 km/h.
La sua velocità è stata accertata per il tramite di un
veicolo di servizio della Polizia cantonale equipaggiato di un registratore
della velocità del tipo Prosimus VT 11, che lo ha inseguito.
B. a) Per questi fatti, il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha inflitto,
con risoluzione 28 ottobre 1994, una multa di fr. 560.--, oltre a tassa di
giustizia e spese per complessivi fr. 240.--.
La sanzione, resa sulla base degli art. 32 cpv. 2 e 3, 90
cfr. 1 LCStr, nonché 4a cpv.1 e 5 ONC, è stata integralmente confermata dal
Tribunale cantonale amministrativo, che con decisione 21 marzo 1996 ha respinto
il ricorso interposto dal multato (agli atti).
b) Atteso l'esito del procedimento penale, la Sezione della
Circolazione ha quindi risolto il 5 giugno 1997, in applicazione dell'art. 16
cpv. 2 LCStr, di revocargli la licenza di condurre veicoli a motore a scopo di
ammonimento per il periodo 27 giugno-26 luglio 1997 compresi.
C. Contro la decisione di
revoca __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato con gravame 9 giugno
1997, postulandone l'annullamento.
In estrema sintesi in quella sede ha contestato:
-
che non
sussiste base legale per i controlli di velocità effettuati da veicoli inseguitori.
-
che si
crea una disparità di trattamento tra il cittadino e l'agente inseguitore il quale,
pur commettendo il medesimo eccesso di velocità del conducente inseguito, non è
oggetto di procedimento penale;
-
che non
sussiste alcun interesse pubblico che legittimi all'utilizzo di tale metodo, oltretutto
pericoloso, di rilevamento della velocità.
D. Con giudizio 19 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha respinto la suddetta impugnativa, confermando
perciò il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della Circolazione.
L'Esecutivo cantonale ha sottolineato che per i fatti oggetto
della procedura amministrativa al ricorrente è stata inflitta una sanzione
penale confermata dal Tribunale cantonale amministrativo.
Evidenziato come l'autorità amministrativa è di regola
vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Consiglio di
Stato non ha ravvisato motivi importanti per discostarsi dalle costatazioni
contenute nel giudizio penale e per procedere all'assunzione delle prove
offerte.
Siccome secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale il superamento
della velocità consentita di 30 km/h deve necessariamente dar luogo alla revoca
della licenza di condurre, indipendentemente dalle condizioni di viabilità e
dalla reputazione dell'interessato quale conducente di veicoli a motori, e
considerato che nel caso di specie il superamento è stato di 42 km/h oltre il
limite massimo consentito, il Governo ha ritenuto la misura perfettamente
legittima, non potendosi pronunciare nel caso del ricorrente, contrariamente a
quanto da lui richiesto, un semplice ammonimento.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ripropone in sostanza le medesime contestazioni già sollevate
in sede penale e davanti al Consiglio di Stato con l'impugnativa inoltrata
contro il provvedimento di revoca.
Chiede di essere sentito in contraddittorio e che venga richiamata
agli atti la documentazione relativa ad un incidente della circolazione nel
quale sarebbe stato coinvolto un veicolo della Polizia cantonale durante un
controllo della velocità tramite inseguimento, al fine di dimostrare la
pericolosità e l'illiceità di questo genere di controlli.
Il ricorrente ha chiesto di tenere in sospeso il presente ricorso
sino alla conoscenza dell'esito di una procedura impugnata al Tribunale
Federale per una fattispecie analoga che tocca il suo patrocinatore.
Ritenuto che il Tribunale federale ha respinto quel ricorso
in data 23 dicembre 1997, che la sentenza è stata intimata l'8 gennaio 1998 e
che a tutt'oggi, a oltre un mese e mezzo di distanza, il ricorrente non ha
ritirato il suo gravame, pur essendo stato telefonicamente sollecitato in tal
senso per il tramite del suo legale, questo Tribunale si pronuncia nel merito.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle argomentazioni poste a
fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
Cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCStr.
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza necessità di assumere le prove
notificate dal ricorrente che non procurerebbero a questo Tribunale la
conoscenza di fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm), soprattutto alla
luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale 23 dicembre 1997 in re
G..
- a) Il ricorrente contesta
essenzialmente il metodo con il quale le autorità di polizia hanno accertato i
fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca della licenza qui in
rassegna.
Le censura sollevate in questa sede dal ricorrente sono sostanzialmente
uguali a quelle proposte in sede penale.
A questo proposito si richiamano integralmente le argomentazioni
già esposte nella decisione 21 marzo 1996, ad evasione dell'impugnativa
presentata dal ricorrente contro il decreto di multa pronunciato dal Dipartimento
delle istituzioni per i medesimi fatti qui in rassegna.
Gli art. 106 cpv. 1 LCStr., 97 cpv. 1 ONC, 133 OAC e 115 OSS
costituiscono sicuramente una base legale sufficiente per le direttive tecniche
volte a regolamentare i controlli di velocità nella circolazione stradale.
Per quanto riguarda il metodo usato per rilevare l'infrazione
del ricorrente, il Tribunale Federale, in una sentenza pubblicata in JdT 1993 I
766 e segg., ha avuto modo di indicare chiaramente e inequivocabilmente che la
raccolta di prove relative a superamenti della velocità mediante l'uso di radar
mobili montati su veicoli inseguitori è perfettamente lecita, un sufficiente
interesse pubblico giustificando l'agire della polizia.
Infatti i rischi generati da questo tipo di controlli, volti
a reprimere infrazioni che mettono a repentaglio la sicurezza del traffico, sono
largamente compensati dai benefici che ne derivano per la stessa sicurezza.
Di fronte a tale evidenza le principali censure sollevate dal
ricorrente devono essere respinte. La sua richiesta di richiamare agli atti la
documentazione relativa ad un non meglio precisato incidente della circolazione
accaduto ad un "veicolo-civetta" della Polizia cantonale deve
pertanto necessariamente essere disattesa, atteso pure che da un tale atto
istruttorio non sortirebbero elementi rilevanti per l'evasione del presente
ricorso.
b) Nella recente sentenza 23 dicembre 1997 in re G., il
Tribunale Federale, ricordando che compete alle autorità di Polizia il compito
di accertare le infrazioni alle norme della circolazione stradale, segnatamente
di controllare il rispetto dei limiti di velocità (art. 32 LCStr., art. 4a
ONC), sanciti dalla legislazione in materia di circolazione stradale (art. 130
e 133 OAC, art. 13 LALCStr e 4 RALACLCStr), ha ammesso che a tal proposito essi
possono fondarsi sulle istruzioni concernenti i controlli di velocità emanate
dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, indipendentemente dal valore
giuridico delle stesse (DTF 100 Ib 13, 94 IV 5 cons. 1).
Nel caso del ricorrente, come d'altra parte in quello oggetto
della predetta sentenza dell'Alta Corte, l'inseguimento degli agenti era
coperto dal dovere d'ufficio sancito dall'art. 32 CP, applicabile in materia di
circolazione stradale in virtù dell'art. 102 cpv. 1 LCStr (JdT 1993 pag. 767).
Invano dunque il ricorrente invoca l'illiceità del metodo di
accertamento adottato dalla polizia nel suo caso.
Di riflesso anche la censura di sussistenza di una disparità
di trattamento si avvera perfettamente infondata. Il ricorrente non può infatti
invocare alcun motivo giustificativo della portata dell'art. 32 CP.
- Ove esiste a carico
dell'interessato un procedimento penale, il Tribunale federale ha stabilito che
l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla
propria decisione sino a quando i la decisione penale è cresciuta in giudicato,
nella misura in cui l'accertamento dei fatti e la qualifica giuridica del
comportamento litigioso è di rilevanza nel quadro del procedimento
amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). Sempre l'Alta Corte federale ha
ritenuto che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della
licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto
contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato e ciò anche qualora il
giudizio penale sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,
segnatamente quando, come nella presente fattispecie, la decisione penale si
fonda essenzialmente su un rapporto allestito da un agente della Polizia cantonale.
La decisione dipartimentale con cui il ricorrente è stato
condannato al pagamento di una multa per l'infrazione in rassegna è stata
confermata dal Tribunale cantonale amministrativo in ultima istanza con
sentenza 21 marzo 1996.
In considerazione della predetta giurisprudenza il ricorrente
non è più legittimato a rimettere qui in discussione i fatti già definitivamente
accertati in quella sede.
D'altra parte con il suo gravame, egli non apporta nuovi
elementi di fatto che, considerati dalle istanze penali, avrebbero potuto
portare a un esito differente da quello che poi ha avuto, ma si limita a
riproporre l'assunzione di prove manifestamente irrilevanti ai fini del
giudizio.
Vero invece che le misurazioni agli atti, dalle quali si
rileva che il ricorrente ha viaggiato con una velocità superiore di 42 km/h al
limite di 120 km/h concesso, sono di certo attendibili, motivo per cui non sono
date le premesse per scostarsi dagli accertamenti operati in sede penale.
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata
se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione
(art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr).
La revoca della licenza a titoli di ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento deve essere stabilita secondo le
circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett a LCStr).
- L'applicazione del disposto
di legge che prevede la revoca obbligatoria (art. 16 cpv. 3 LCStr) è
essenzialmente subordinata a tre condizioni.
-
che il
conducente abbia infranto una norma della circolazione;
-
che
abbia gravemente compromesso la sicurezza della circolazione.
-
che
abbia agito con colpa, ossia intenzionalmente oppure per negligenza.
L'infrazione ad una norma della circolazione si perfeziona
sia quando il conducente viola le disposizioni della LCStr, sia quando non
ottempera a regole volte ad assicurare la sicurezza del traffico previste nelle
ordinanze di applicazione alla LCStr. Per compromettere gravemente la sicurezza
della circolazione non è necessario che un conducente metta concretamente in
pericolo gli altri utenti della strada, ma basta che egli con il suo comportamento
dia luogo ad una situazione di pericolo astratto accresciuto (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 5.2.2, R.
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III,
n. 2258).
Se in una precisa fattispecie il comportamento del conducente
di un veicolo ha dato luogo a una situazione di accresciuto pericolo astratto o
meno, si determina non sulla base delle norme della circolazione violate, bensì
in virtù delle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso. Si deve
ammettere l'esistenza di un rischio astratto accresciuto quando sussiste la
possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF
118 IV 285 e segg.).
- E' a giusto titolo che la
Sezione della circolazione ed il Consiglio di Stato hanno ritenuto che
__________, circolando ad una velocità di 42 km/h superiore al limite massimo
consentito, ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione realizzando
la fattispecie di cui all'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCStr.
Secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale Federale, un
superamento del limite di velocità di 30 km/h comporta necessariamente la
revoca della licenza di condurre indipendentemente dalle circostanze oggettive
in cui è stata commessa l'infrazione: la situazione come tale è infatti
ritenuta come costitutiva di un grave pericolo per la sicurezza della
circolazione (DTF 122 IV 173, cons. 2c; 119 Ib 154 e segg., 118 IV 188).
In considerazione di questa giurisprudenza nel caso del ricorrente
si impone la revoca della licenza di condurre quale misura amministrativa
obbligatoria ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a).
- La durata della revoca deve
essere stabilita soprattutto in funzione della gravità della colpa, della
reputazione come conducente e della necessità professionale a condurre veicoli
(art. 33 cpv. 2 OAC).
Ora, ritenuto che per la gravità dell'infrazione non si può
prescindere nel caso di specie dalla revoca della licenza di condurre, la
durata della stessa fissata nel minimo legale di un mese è certamente
proporzionata.
Visto quanto precede il ricorso va dunque integralmente
respinto.
Per l'attribuzione di tasse e spese, si è considerato il
fatto che il ricorrente, a conoscenza dell'esito avuto dal gravame interposto
dal suo patrocinatore per fattispecie analoga presso il Tribunale Federale, non
si è premurato di ritirare tempestivamente il suo ricorso, come si era
riservato.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 10 LALCStr, 16 cpv. 2 e 3 lett. a), 17 cpv. 1 lett a), 32 cpv. 2 e 3,
90 cfr. 1 LCStr, 30 cpv. 2, 33 cpv.2 OAC, 4a cpv. 1 e 5 ONC; 18, 28, 43, 47,
60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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