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52.1997.363 ΓÇó Standing to challenge building permit denied
52.1997.363Other CourtFeb 3, 1998Dismissed
The Administrative Court of Ticino held that the neighbor lacked standing to challenge a municipal building permit authorizing the conversion of a disused barn into a dwelling in the village core. His properties were about 40 meters away and separated by third-party parcels, so he did not belong to the limited circle of persons sufficiently affected by the permit and had no personal, current, concrete interest. The court therefore confirmed the government’s inadmissibility decision and ordered the appellant to pay CHF 400 in court costs.
Art. 21 LE; standing to challenge a building permit requires that the complainant belong to a limited and qualified circle of persons whose legal position is sufficiently closely and intensely affected by the contested measure. Mere ownership of property at a considerable distance, without a specific and concrete impairment distinguishable from that of the general inhabitants, does not suffice; absent standing, the appeal is inadmissible and the merits are not examined (consid. 2). Court costs follow the losing party and may be influenced by repeated recourse behaviour (consid. 3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.363
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00363
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 dicembre 1997 di
contro
la decisione 19 novembre 1997, no. 5932, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 2 settembre 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per trasformare in casa d'abitazione una stalla situata nel nucleo del paese (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
19 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;
23 dicembre 1997 del Dipartimento del territorio;
5 gennaio 1998 del municipio di __________,
8 gennaio 1998 di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 17 giugno 1997 il resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare in casa d'abitazione una vecchia stalla in disuso situata nel nucleo del paese (part. no. __________ RF; zona NV);
che alla domanda si è opposto il qui ricorrente __________, proprietario di una casa d'abitazione (part. no. - RF) e di un terreno (part. no. __________ RF), situati a circa 40 m dal fondo del resistente e separati da quest'ultimo da immobili di proprietà di terzi (part. no. __________ RF);
che con decisione 2 settembre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del qui ricorrente __________;
che con giudizio 19 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva l'impugnativa presentata dall'opponente contro la predetta licenza edilizia;
che il soccombente impugna ora il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza in oggetto;
che, rivendicata la legittimazione attiva, l'insorgente censura la licenza dal profilo delle disposizioni di natura estetica che disciplinano l'attività edilizia nella zona del nucleo;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dal beneficiario della licenza, che ne chiedono il rigetto con argomenti di cui semmai si dirà più avanti;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che ad __________ va invece negata la legittimazione attiva;
che il ricorrente, in quanto proprietario di fondi situati a ragguardevole distanza dallo stabile del resistente (40 m) non appartiene infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione giuridica risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso;
che la sua situazione non è sostanzialmente diversa da quella degli altri abitanti di __________;
che il ricorrente non è nemmeno portatore di un interesse personale, attuale e concreto a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che quest'ultimo gli arreca;
che, così stando le cose, la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto va senz'altro confermata;
che la tassa di giustizia, commisurata alla recidiva specifica dell’insorgente in questo genere di procedure ricorsuali (STA 31.3.95 in suis), segue la soccombenza;
visti gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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