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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.359
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00284-359
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 8 ottobre e 3 dicembre 1997 di
contro
a) la decisione 23 settembre 1997,
no. 4777, con cui il Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d'impiego
dell'insorgente per il 31 dicembre 1997;
b) la decisione, no. 5828, con cui il
Consiglio di Stato ha rettificato il termine di disdetta portandolo dal 31
dicembre 1997 al 31 marzo 1998;
viste:
le risposte 23 ottobre e 29 dicembre 1997 della Sezione delle risorse umane
(SRU)
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con risoluzione 12 ottobre
1993, no. 8545, il Consiglio di Stato ha assunto la ricorrente __________ in
qualità di funzionaria amministrativa nominata al 50 % presso la scuola
cantonale __________.
A partire dal 3 marzo 1996 la ricorrente è rimasta assente
dal lavoro per malattia. L'assenza si è protratta ininterrottamente sino
all'inizio del 1997. D'intesa con il Medico cantonale, il 2 gennaio 1997 __________
ha ripreso il lavoro al 50 % (del 50 %) a titolo di prova. Ha quindi lavorato
la mattina dei giorni 2, 7 ed 8 di quel mese. Il tentativo non ha avuto
successo e la ricorrente è rimasta nuovamente assente dal lavoro a far tempo
dal 9 gennaio 1997.
B. Il 18 agosto 1997 la Sezione
delle risorse umane (SRU) ha prospettato alla ricorrente l'intenzione di
disdire il rapporto d'impiego per motivi legati al suo stato di salute.
Esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione
davanti all'apposita commissione, il 23 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha
disdetto il rapporto d'impiego per le fine di quell'anno. La disdetta era
motivata dall’assenza ininterrotta e totale che la ricorrente aveva posto in
essere a far tempo dal mese di marzo del 1996.
C. Contro la predetta
risoluzione governativa __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Narrati i fatti salienti, l'insorgente ha rilevato di aver
lavorato dal 2 al 7 gennaio 1997. Non essendo rimasta "totalmente ed ininterrottamente
assente" per malattia a partire dal marzo 1996, non sarebbe quindi dato il
motivo di licenziamento dell’assenza ininterrotta di almeno 18 mesi previsto
dall’art. 60 cpv. 3 lett. b LOrd.
D. Con risposta 23 ottobre 1997
la SRU, agente per delega del Consiglio di Stato, ha chiesto il rigetto
dell'impugnativa. Secondo la resistente, le prestazioni lavorative fornite
dall’insorgente all’inizio di gennaio del 1997 non potrebbero essere considerate
alla stregua di un'interruzione dell'assenza. La prolungata assenza giustificherebbe
la disdetta tanto in base all'art. 60 cpv. 3 lett. b seconda parte LOrd, quanto
in applicazione della seguente lett. c, che permette all’autorità di rescindere
il rapporto d’impiego quando subentrano circostanze che ne rendono inesigibile
la continuazione.
E. Con la replica, l'insorgente
ha ribadito e puntualizzato le tesi addotte in sede di ricorso, allegando in
particolare di aver interrotto il periodo di assenza, lavorando la mattina del
2, del 7 e dell'8 gennaio 1997. Tenuto conto dei giorni festivi, il periodo di
malattia di 18 mesi andrebbe quindi computato a far tempo da lunedì 13 gennaio
1997.
L'insorgente rileva inoltre che, avendo più di 45 anni, il
termine di disdetta sarebbe di 6 e non di 3 mesi.
F. Preso atto di quest'ultima
eccezione, il 18 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha rettificato la
risoluzione impugnata, portando la scadenza del rapporto d'impiego al 31 marzo
1998, in modo da ossequiare il termine semestrale di disdetta previsto a favore
dei dipendenti oltre i 45 anni (ris. gov. no. 5828 del 18 novembre 1997).
Con la duplica, la SRU, per riconoscendo di essere incorsa in
errore sul termine di disdetta, ha contestato le tesi sostenute dall'insorgente
in sede di replica.
G. __________ ha dedotto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo anche la risoluzione con cui il
Consiglio di Stato ha rettificato il termine di scadenza del rapporto
d'impiego.
Riassunta la fattispecie oggetto del precedente ricorso,
l'insorgente nega che i termini fissati con la prima risoluzione possano essere
oggetto di rettifica. Ribadisce di aver interrotto l'assenza iniziata il 3
marzo 1996 e sostiene che una nuova disdetta non possa esserle notificata prima
che sia trascorso un nuovo periodo di 18 mesi conteggiato a partire dal 13
gennaio 1997.
H. Anche questa seconda
impugnativa è stata avversata dalla SRU che ne ha chiesto il rigetto
sviluppando ulteriormente gli argomenti svolti in precedenza.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 67 LOrd. La legittimazione attiva
della ricorrente è pacifica.
I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
Date le circostanze, possono essere decisi con un unico
giudizio senza istruttoria (art. 51 e 18 PAmm).
- Giusta l'art. 60 LOrd,
l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto d'impiego per la fine di un
mese con il preavviso di 3 mesi, prevalendosi di giustificati motivi.
Per i dipendenti con almeno 15 anni di servizio o 45 anni di
età il temine di preavviso è di 6 mesi.
Sono considerati giustificati motivi:
a) la soppressione del posto o della funzione (...);
b) l'assenza per malattia od infortunio che si protrae per
almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente
rilevanza per la loro frequenza;
c) qualsiasi circostanza soggettiva od oggettiva, data la
quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa
continuare il rapporto d'impiego nella stessa funzione o in altra funzione
adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti.
La nuova LOrd ha soppresso l'istituto del periodo
quadriennale o sessennale di nomina e quello ad esso correlato della mancata
conferma per "motivi gravi" o semplicemente "giustificati".
Al suo posto ha introdotto la nomina a tempo indeterminato con facoltà per il
datore di lavoro di disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo,
"prevalendosi di giustificati motivi".
Dal profilo dei motivi suscettibili di legittimare una
rescissione del rapporto d’impiego, la nuova LOrd non ha sostanzialmente modificato
il previgente ordinamento. Al pari della mancata conferma, la disdetta è quindi
giustificata quando circostanze oggettive o soggettive escludono che si possa
in buona fede pretendere dall'autorità di continuare il rapporto di lavoro
(cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la nuova
LOrd del 12 agosto 1994, in VGC, 1994 sess. ord. aut., vol. IV, pag. 3236).
Questo principio è stato espressamente codificato dall'art. 60 cpv. 3 lett. c
LOrd, con l'ulteriore condizione che risulti impossibile trasferire il
dipendente ad altra funzione disponibile nell'ambito dei posti vacanti.
Accanto a questa clausola generale, il legislatore ha
comunque specificato che sono considerati giustificati motivi anche la soppressione
del posto (art. 60 cpv. 3 lett. a LOrd) e "l'assenza per malattia ed
infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze
ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza" (art. 60 cpv.
3 lett. b LOrd).
Con quest'ultima precisazione, il legislatore ha inteso
assicurare al dipendente una certa protezione contro i licenziamenti dettati da
motivi di salute. Stabilendo che sono considerate valido motivo di
licenziamento le assenze ininterrotte di almeno 18 mesi e quelle "ripetute
di equivalente rilevanza per la loro frequenza", l'art. 60 cpv. 3
lett. b LOrd limita le possibilità dell'amministrazione di licenziare
dipendenti impediti al lavoro per motivi di salute. Non essendo formulata in
termini esemplificativi, la norma in questione sembra in effetti escludere che
l'autorità possa ancora far capo alla clausola generale di cui all'art. 60 cpv.
3 lett. c LOrd per rescindere il rapporto d'impiego di dipendenti impediti al lavoro
da motivi di salute non riconducibili alle ipotesi da essa contemplate.
Considerando valido motivo di disdetta soltanto le assenze ininterrotte di
almeno 18 mesi e quelle ripetute di equivalente rilevanza per la loro
frequenza, l'art. 60 cpv. 3 lett. b LOrd sembra invero escludere indirettamente
che assenze ripetute, di significativa rilevanza non per la loro frequenza, ma
per la loro durata complessiva, possano giustificare un licenziamento in
applicazione della clausola generale sancita dal disposto successivo.
Ai fini del presente giudizio la questione può tuttavia
rimanere aperta, poichè il ricorso deve comunque essere respinto per i motivi
che seguono.
- Nell'evenienza concreta, la
ricorrente è rimasta totalmente assente dal lavoro dal 3 marzo 1996 al 2
gennaio 1997 per motivi di salute. Quel giorno ha ripreso il lavoro a metà
tempo a titolo di prova. Esperienza che ha ripetuto il 7 e l'8 di quel mese,
lavorando ogni volta soltanto al 50 % del suo onere effettivo per poi rimanere
nuovamente assente al 100 % a partire dal 9 (rispetti-vamente dal 13, se si
considera che lavorava soltanto al 50 % del 50 %). Stante l'apparente
persistenza delle cause che hanno provocato l’assenza, l’insorgente è tuttora
inabile al lavoro.
Orbene, stando così le cose, non appare fuori luogo ritenere
che le tre brevi comparse della ricorrente sul posto di lavoro non abbiano
interrotto l'assenza iniziata il 3 marzo 1996. E' in effetti innegabile che
anche in quei tre giorni l'insorgente ha continuato a rimanere assente dal
lavoro nella misura del 50 %. Entro questi limiti, l’assenza iniziata dieci
mesi prima ha continuato a sussistere senza soluzioni di continuità.
L'impedimento derivante dalle sue precarie condizioni di salute non è peraltro
scomparso per poi riapparire dopo pochi giorni, ma si è soltanto attenuato.
Mancando una ripresa del lavoro a tempo pieno, ben si può
quindi ammettere che - lavorando per tre giorni al 50 % del suo già ridotto
onere lavorativo - la ricorrente non abbia validamente interrotto l'assenza
iniziata il 3 marzo 1996.
In quanto fondata su un'assenza ininterrotta di durata
superiore ai 18 mesi, la disdetta risulta pertanto conforme al diritto.
- Se il dipendente ha
superato i 45 anni, il termine di preavviso della disdetta è di 6 mesi (art. 60
cpv. 2 LOrd).
La ricorrente ha __________ anni. Beneficia pertanto del termine
di preavviso semestrale.
Con la prima risoluzione il Consiglio di Stato ha
erroneamente applicato un termine di 3 mesi. All'errore ha tuttavia posto rimedio
con la risoluzione successiva, emanata in sede di scambio degli allegati.
A torto contesta l'insorgente l'emendamento in questione.
Non diversamente da quanto dispone il diritto civile, la
disdetta pronunciata con un termine di preavviso troppo breve non deve essere
annullata e ripetuta. Il termine può essere corretto tanto da parte
dell’autorità che ha pronunciato la disdetta (nei limiti dell’art. 50 PAmm),
quanto da parte dell’istanza di ricorso, che può rettificarlo, prolungandolo in
modo da renderlo conforme alla legge.
Anche il secondo ricorso va quindi respinto.
- La tassa di giustizia segue
la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono respinti
come ai considerandi.
§. di conseguenza, la decisione 23 settembre 1997, no. 4777, del
Consiglio di Stato è confermata con la correzione apportata dalla decisione 18
novembre 1997, no. 5828.
-
La tassa di giustizia di
fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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