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Numero d'incarto:
52.1997.355
Data decisione, Autorità:
17.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00355
Lugano
17 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 1 dicembre 1997 del
Comune
di __________
contro
la
risoluzione 19 novembre 1997 (n. 5905) del Consiglio di Stato, che annulla la
decisione 12 settembre 1997 con cui il municipio di __________ ha inflitto
una multa a __________ per violazione del regolamento comunale per i servizi
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4 agosto 1997 __________,
addetto al servizio esterno dell'Ufficio tecnico del comune di __________, ha
segnalato al locale municipio che il 1° di quel mese erano state depositate
presso il centro di raccolta rifiuti del mercato coperto 8 tavole di legno di
dimensioni 120 x 50 x 3 cm, scaricate da un’auto targata __________, intestata
al resistente __________ di __________.
B. L'8 agosto 1997 il municipio
di __________ ha aperto un procedimento contravvenzionale nei confronti di
__________ per violazione dell’art. 6 del regolamento comunale per i servizi di
raccolta e di eliminazione dei rifiuti (RSER).
Invitato a giustificarsi, il prevenuto in contravvenzione si
è limitato ad affermare di non essersi trovato al volante dell’auto in questione.
Ritenute le giustificazioni addotte insufficienti per un
abbandono del procedimento, il 12 settembre 1997 il municipio ha inflitto al
ricorrente una multa di fr. 150.– per:
"(...) il deposito di
otto tavole di legno presso il centro di raccolta al mercato coperto, contravvenendo
alle disposizioni dell'articolo 6 cpv. 1 del Regolamento per i servizi di raccolta
e di eliminazione dei rifiuti e avendo usufruito di un servizio non consentito
a domiciliati di altri Comuni. (...)".
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art.
145-150 LOC; 173-175 Regolamento comunale; 6 e 15 RSER.
C. Contro questa decisione
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
In quella sede ha sostenuto che il 1° agosto 1997 al volante
della sua autovettura vi era un suo parente stretto, del quale non poteva e non
voleva svelare il nome.
Con giudizio 19 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha
accolto il gravame, annullando la multa siccome ingiustificata.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il municipio avesse
omesso di accertare l’identità del trasgressore.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, il Municipio di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la conferma del decreto
di multa.
L'autorità comunale motiva il gravame adducendo che il
multato stava in quel periodo traslocando. Non potrebbe quindi essere
considerato estraneo al trasporto di rifiuti di tale mole con la sua auto.
Rileva che l'infrazione al regolamento è commessa pure da chi
- detentore del mezzo di trasporto e dei rifiuti - accetta, tollera o comunque
favorisce il loro illecito deposito in luogo vietato, e non soltanto da chi
conduce il veicolo per trasportarli.
Sostiene che sarebbe impossibile far rispettare i regolamenti
in materia di rifiuti abusivi se si dovesse ogni qualvolta dimostrare chi
materialmente li ha depositati illecitamente sul posto.
E. Il ricorso è avversato da
__________ e dal Consiglio di Stato, che ne propongono la reiezione.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 148 cpv. 3 LOC.
La legittimazione attiva dell'insorgente è pacifica.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
- Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Soprattutto nell’ambito di un procedimento contravvenzionale,
non è in effetti compito specifico di questo tribunale quello di porre rimedio
alle lacune istruttorie poste in essere dall’autorità detentrice dell’azione
penale.
- 2.1. Giusta l'art. 145 LOC,
il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali,
alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata (cpv.
1).
La multa è una è una pena pronunciata a titolo di sanzione amministrativa
contro un privato in ragione della violazione di un'obbligazione di diritto
pubblico. Essa rappresenta uno strumento coercitivo conferito all'autorità per
ottenere il rispetto della legge (Scolari, Diritto amministrativo - parte
generale -, no. 260).
Essa deve essere ancorata ad una base legale e, visto il suo
carattere prettamente repressivo, presuppone l'esistenza di una colpa a carico
del soggetto che con il suo comportamento ha infranto la legge (Häfelin/Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, II ed, no. 948 e 949;
Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, no. 49 B. VI).
Ciò significa che una multa può essere inflitta solo
allorquando la colpevolezza del trasgressore è stata dimostrata in modo
ineccepibile. L'onere della prova incombe all'autorità titolare dell'azione
penale (Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,
no. 49 B. VI).
2.2. L'art. 6 cpv. 1 RSER
vieta il deposito e l’esposizione su fondi pubblici o privati all’infuori dei
tempi, dei luoghi e delle modalità prescritte per i singoli servizi di raccolta.
Gli articoli da 7 a 10 RSER prevedono quattro distinti
servizi di raccolta:
·
quello per i rifiuti ordinari (art. 7), organizzato almeno settimanalmente
dal quale sono esclusi tutti i rifiuti non ammessi all’incenerimento, quelli
che non trovano posto nei sacchi regolamentari e quelli per i quali è previsto
un servizio speciale;
·
quello dei rifiuti ingombranti (art. 8), organizzato periodicamente,
dal quale sono esclusi i rifiuti di cantiere;
·
quello dei rifiuti riciclabili (art. 9 RSER), organizzato per la
raccolta separata di indumenti usati, metalli, vetro, carta, oli esausti,
batterie e rifiuti da giardino;
·
quello dei rifiuti speciali (art. 10 RSER), quali materiali pericolosi,
carcasse di animali, macerie, pneumatici ed apparecchi contenenti sostanze
particolari.
2.3. Secondo l'art. 15 cpv. 1 RSER, il municipio punisce con
una multa fino ad un massimo di fr. 2000.– le contravvenzioni al regolamento e
alle norme di applicazione.
2.4. Conformemente all’art. 9 RSER, il municipio di
__________ ha allestito presso il mercato coperto un centro per la raccolta
separata dei rifiuti, mettendo a disposizione del pubblico appositi contenitori
ove possono essere depositati vetri, batterie, metalli ferrosi, indumenti usati
ed oggetti di PET.
L’organizzazione ed il funzionamento di questo centro non
sono ulteriormente disciplinati da ordinanze municipali o da particolari
prescrizioni.
Gli atti non permettono di stabilire se anche in questo
centro sia esposto, come in altri comuni, un avviso volto a definire la cerchia
degli utenti ammessi, gli orari d’apertura ed il tipo di rifiuti che possono
esservi depositati. E’ comunque certo che non è prevista anche la possibilità
di depositarvi legname o rifiuti ingombranti.
- 3.1. Nella fattispecie in
esame, l’abbandono di 8 tavole di legno presso il centro raccolta rifiuti del
mercato coperto integra chiaramente gli estremi di una violazione dell’art. 6
RSER, che vieta il deposito di rifiuti su fondi pubblici in urto con le
modalità prescritte per i singoli servizi di raccolta. Non si può invero negare
che un simile deposito contravvenga alle condizioni stabilite per la raccolta
separata dei rifiuti organizzata dal municipio giusta l’art. 9 RSER presso il
mercato coperto, ove non sono previste possibilità di deposito per questo
genere di rifiuti.
E’ per contro penalmente irrilevante il fatto che il
resistente non sia domiciliato a __________. Nessuna norma del regolamento e
nessuna disposizione d’applicazione precludono infatti l’accesso ai servizi
comunali ai domiciliati di altri comuni.
3.2. Il resistente __________, prevenuto in contravvenzione,
ha costantemente respinto gli addebiti, affermando, dapprima, di non essersi
trovato al volante dell'automobile a lui intestata, ed in seguito che alla
guida del veicolo vi era un suo parente stretto, di cui non può e non vuole svelare
l’identità.
Gli atti non forniscono elementi utili ad identificare con
precisione l’autore materiale dell'infrazione. Il telegrafico rapporto 4 agosto
1997, stilato dal funzionario dell'Ufficio tecnico comunale che ha constatato
l'infrazione, non consente di per sè altra deduzione all’infuori di quella
relativa all’intestazione del veicolo con il quale è stato effettuato il
trasporto del materiale depositato illecitamente. Tale indicazione, considerata
come indizio a sè stante, non basta da sola per affermare con sufficiente
certezza che il resistente abbia in qualche modo partecipato al perfezionamento
del reato, rendendosi autore materiale dell’infrazione.
Il resistente non è tuttavia estraneo ai fatti in esame.
Suoi sono i rifiuti abbandonati abusivamente e suo è pure il
veicolo dal quale sono stati scaricati. Tenuto conto delle inconferenti
giustificazioni che questi ha addotto davanti al municipio ed in sede di
ricorso al Consiglio di Stato, tali circostanze appaiono alla fin fine
sufficienti per addebitargli quantomeno un concorso indiretto al
perfezionamento dell’infrazione. Considerato che il prevenuto, chiamato a
giustificare un deposito abusivo di rifiuti, si è limitato ad asserire di non
aver guidato il veicolo con il quale sono stati trasportati, senza per questo
proclamare la sua estraneità all’infrazione imputatagli, ben si può ammettere
che la sua partecipazione al perfezionamento del reato non si sia ridotta alla
semplice ed inconsapevole messa a disposizione del mezzo di trasporto, ma sia
stata più estesa ed abbia compreso, se non addirittura una fattiva
collaborazione, quantomeno l’accettazione della destinazione illecita prevista
per il carico. Di conseguenza, anche se non è stato possibile accertare con la
dovuta precisione l’effettivo ruolo svolto dal resistente nell’operazione,
valutato l’insieme delle circostanze, ben si può ammettere, senza violare il
principio della presunzione di innocenza, che questo non è stato soltanto
marginale e penalmente irrilevante.
Ne discende che la sanzione inflitta a __________ dal
municipio di __________ merita di essere confermata, indipendentemente dal
fatto che l’infrazione sia stata da lui commessa direttamente o per il tramite
di persone del cui comportamento è comunque chiamato a rispondere.
- Ferme queste premesse il
ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio governativo impugnato siccome
procedente da una valutazione erronea delle prove e ripristinando la decisione
con cui il municipio di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr.
150.- per violazione dell’art. 6 RSER.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 145 e segg., 208, 209 LOC; 18 CP; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la decisione 19 novembre 1997 del
Consiglio di Stato (n. 5905) è annullata.
1.2. la decisione 12 settembre 1997 con
cui il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 150.-
per violazione dell’art. 6 RSER è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.- è a carico del resistente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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