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Numero d'incarto:
52.1997.347
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00347
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 26 novembre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 5 novembre 1997 (n. 5597) del Consiglio di Stato, che accogliendo
integralmente l'impugnativa 30 maggio 1997 dell'insorgente avverso la
decisione 13 maggio 1997 dell'Amministrazione patriziale di __________ in
materia di rapporto di impiego, non gli ha però riconosciuto alcuna indennità
a titolo di ripetibili;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, mediante ricorso 30
maggio 1997, __________, segretario del Patriziato di __________, ha chiesto al
Consiglio di Stato di annullare la decisione 13 maggio 1997
dell'Amministrazione patriziale, mediante la quale gli erano state sottoposte
alcune domande cui era tenuto a rispondere entro il 22 maggio 1997 ed inoltre
era stato invitato a non più recarsi negli uffici del Patriziato, se non
esplicitamente richiesto;
che il Consiglio di Stato ha giudicato la decisione
patriziale viziata da illegalità, perché, se intesa quale provvedimento disciplinare,
non era stata preceduta da una preventiva inchiesta debitamente comunicata
all'amministrato rispettivamente, se intesa quale decisione interlocutoria
urgente, non era stata chiaramente limitata nel tempo;
che perciò l'Esecutivo ha accolto integralmente il gravame
con conseguente annullamento della decisione impugnata, non prelevando né tasse
né spese;
che nemmeno ha attributo al ricorrente un'indennità a titolo
di ripetibili,
che, con ricorso 26
novembre 1997, __________ ha impugnato davanti al Tribunale cantonale
amministrativo la predetta risoluzione governativa, limitatamente alla mancata
assegnazione delle ripetibili da lui protestate, qualificando tale omissione
quale diniego di giustizia;
che egli ritiene che l'indennità dovutagli deve
necessariamente corrispondere alla completa rifusione delle spese cagionategli
e non debba limitarsi ad una semplice partecipazione alle stesse;
che, perciò, chiede in via principale che questo Tribunale condanni
l'Amministrazione patriziale di __________ alla rifusione dell'intero importo
che il suo legale gli ha fatturato per la trattazione dell'incarto, sia per la
corrispondenza e i contatti prima dell'inoltro del ricorso al Consiglio di
Stato sia per lo stesso gravame, pari a fr. 1'041.-- oltre IVA, ed in via
subordinata postula che gli atti vengano rinviati al Consiglio di Stato
affinché abbia a pronunciarsi sulle ripetibili;
che l'Amministrazione
patriziale di __________ ha dichiarato di rimettersi al giudizio di codesto
Tribunale, rilevando comunque che al ricorrente non era necessario il
patrocinio di un avvocato per rispondere alle domande sottopostegli nel
contesto della sua decisione 13 maggio 1997;
che, dal canto suo, il Consiglio di Stato, ritenendo
giustificata la richiesta del ricorrente di assegnargli le ripetibili, lascia
all'autorità adita di stabilirne il quantum;
Considerato, in
diritto
che essendo date e la competenza del Tribunale Cantonale
Amministrativo (art. 146 LOP), e la legittimazione attiva del ricorrente (art.
147 LOP, 43 PAmm) il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in
ordine;
che, giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il
Tribunale cantonale amministrativo, quali Autorità di ricorso, sono tenuti a
condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte a
titolo di ripetibili;
che l'art. 56 PAmm conferisce pieno potere cognitivo al Consiglio
di Stato, che dunque esamina liberamente e con pieno potere d'apprezzamento
anche l'assegnazione di ripetibili alla parte vincente ai sensi dell'art. 31
PAmm;
che, invece, il potere d'esame del Tribunale cantonale amministrativo
è limitato alla violazione del diritto e all'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (art. 61 e 62 PAmm);
che il concetto di violazione del diritto esclude il
controllo totale dell'esercizio del potere d'apprezzamento, motivo per cui il
potere cognitivo del Tribunale amministrativo non è completo quando è chiamato
a sindacare l'esercizio del potere di apprezzamento effettuato da un'autorità
inferiore, segnatamente lo stesso Tribunale non può sostituire il proprio
potere d'apprezzamento a quello di quest'ultima autorità (RDAT I-1997 n. 21
pag. 58);
che, perciò, nel caso di specie, il Tribunale Amministrativo
non può per principio sostituirsi al Consiglio di Stato nell'assegnazione e
nella determinazione del quantum delle ripetibili, o al più avrebbe potuto
farlo, qualora lo stesso Consiglio avesse modificato la propria decisione nel
senso delle domande del ricorrente in virtù dell'art. 50 PAmm, ciò che però non
è stato il caso;
che, quindi, in accoglimento della domanda subordinata proposta
a giudizio dal ricorrente, gli atti devono essere retrocessi al Consiglio di
Stato, perché si determini sulla aggiudicazione delle ripetibili della sua
sede;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelevare tasse e spese;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 50, 56, 60, 61, 65 PAmm, 146, 147 LOP,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, gli atti vengono retrocessi al Consiglio di
Stato perché si pronunci sull'importo delle ripetibili da assegnare a
__________, ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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