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52.1997.344 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to attach challenged decision
52.1997.344Other CourtDec 16, 1997Inadmissible
The appellant filed an appeal against a State Council decision concerning arrears of municipal taxes, but failed to attach the challenged decision. After granting a short peremptory deadline to cure the defect, the Administrative Court found that the deadline expired unused. It held that the procedural rules required the contested decision to be annexed and that non-compliance justified inadmissibility. The appeal was therefore declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay a justice fee of CHF 100.
Art. 46 cpv. 3 PAmm in Verbindung mit Art. 9 PAmm; Zulässigkeit des Rechtsmittels bei fehlendem Beilegen der angefochtenen Verfügung. Das Erfordernis, die angefochtene Entscheidung dem Rechtsmittel beizulegen, ist eine formelle Zulässigkeitsvoraussetzung. Wird dem Rechtsmittel eine unentbehrliche Urkunde nicht beigefügt, hat die Rechtsmittelinstanz eine peremptorische Nachfrist anzusetzen; bleibt diese unbenützt, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten. Die sofortige Einreichung der angefochtenen Entscheidung dient der Prüfung der Zulässigkeit und der offensichtlichen Unbegründetheit (vgl. Art. 48 PAmm).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.344
Data decisione, Autorità: 16.12.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00344
Lugano 16 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 26 novembre 1997 di
contro
la decisione 5 novembre 1997, no. 5628, del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 31 agosto 1997 dell'insorgente interposto contro la decisione 8 luglio 1997, no. __________, del municipio di __________, che modificava unilateralmente una convenzione stipulata con il ricorrente in merito alle modalità di pagamento delle imposte comunali arretrate;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il 26 novembre 1997 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro una decisione del Consiglio di Stato.
Al ricorso non era allegata la decisione impugnata.
B. Il 27 novembre 1997 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:
"Al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause amministrative.
Richiamato l'art. 9 della Legge citata, vi assegnamo pertanto un termine di 5 giorni per produrre la decisione del Consiglio di Stato, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente.
D. La PAmm (art. 46 cpv. 3) obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità.
E. Detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato.
La presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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