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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.33
Data decisione, Autorità:
29.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00033
Lugano
29 aprile 19997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 febbraio 1997 di
e __________
contro
la
decisione 29 gennaio 1997 del Consiglio di Stato (n. 305) che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 3 settembre
1996 con cui il municipio di __________ ha inflitto loro una sanzione
pecuniaria di fr. 5'625.-- per opere abusive;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 17 ottobre 1995 il municipio di __________ ha
autorizzato i ricorrenti __________ e __________ a costruire una tettoia per
due posti auto accanto alla loro casa d'abitazione (part. n. __________ RFD);
che il 30 ottobre 1995 i ricorrenti hanno inoltrato una
variante per modificare il tetto e posare un cancello scorrevole e telecomandato,
destinato a chiudere l'accesso verso la retrostante strada comunale;
che con decisione dell'8 novembre 1995, notificata per
lettera semplice, il municipio ha autorizzato la modifica del tetto, negando
per contro il permesso per la posa del cancello: opera contraria all'art. 36
NAPR, che impone una distanza di m 5,50 dal ciglio della strada;
che i ricorrenti hanno comunque posato il cancello previsto;
che, accortosene, il municipio di __________ li ha posti in
contravvenzione;
che, esperito un sopralluogo e consegnata ai ricorrenti una
copia della decisione 8 novembre 1995, che costoro sostenevano di non aver mai
ricevuto, il 3 settembre 1996 il municipio di __________ ha inflitto a
__________ e __________ una sanzione pecuniaria di fr. 5'625.-- ed una multa di
fr. 500.--;
che contro questa decisione __________ e __________ sono
insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 29 gennaio 1997 il Consiglio di Stato ha parzialmente
accolto il ricorso, confermando la sanzione pecuniaria, ma annullando la multa
in quanto inflitta ai ricorrenti con vincolo di solidarietà;
che dei motivi addotti dal Governo a sostegno del proprio
giudizio si dirà per quanto necessario nei considerandi di diritto;
che contro il predetto giudizio governativo __________ e
__________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che venga annullato assieme alla controversa sanzione, da ridurre
(semmai) a fr. 687.50;
che i ricorrenti allegano:
·
di non aver mai ricevuto la decisione 8 novembre 1995 con cui il
municipio ha negato loro il permesso di posare il cancello,
·
che impellenti esigenze di sicurezza (bambini) giustificherebbero
la concessione di una deroga alla distanza di m 5,50 dal ciglio delle strade
prescritta dall'art. 37 NAPR per la posa di cancelli,
·
che la sanzione pecuniaria sarebbe esorbitante ed ingiustificata,
·
di essere trattati in modo discriminatorio, avendo il municipio
autorizzato il vicino a posare un cancello automatico ad una distanza dalla
strada inferiore a quella prescritta,
che l'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato e dal
municipio di __________, che contesta succintamente le tesi dei ricorrenti;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta
l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm): il sopralluogo chiesto dai ricorrenti è perfettamente
inutile, stante che la situazione dei luoghi e dell'opera in contestazione
emerge con estrema chiarezza dai piani e dalla copiosa documentazione
fotografica versata agli atti;
che giusta l'art. 37 lett. a NAPR di __________, i cancelli
d'accesso alle autorimesse e ad aree di posteggio devono essere arretrati di
almeno m 5,50 dal ciglio della strada;
che la norma, chiara ed univoca, non prevede la possibilità
di accordare deroghe;
che il cancello posato dai ricorrenti lungo il ciglio della
strada si pone in contrasto palese con la prescrizione suddetta; nemmeno i
ricorrenti lo negano
che la decisione 8 novembre 1995 con cui il municipio si è
rifiutato di autorizzare la posa del cancello resiste a qualsiasi critica;
l’opera, palesemente contraria al diritto vigente, non può in nessun caso
essere autorizzata;
che inaccoglibili sono le eccezioni sollevate dai ricorrenti
con riferimento ad una carente notifica di tale decisione: il 2 febbraio 1996
hanno pagato la relativa tassa di cancelleria; non possono quindi pretendere di
non averla ricevuta;
che prive di fondamento sono pure le censure che i ricorrenti
sembrano sollevare in relazione al pregiudizio che l'asserita carente notifica
avrebbe procurato ai loro diritti di difesa: contro questa decisione i
ricorrenti non sono insorti nemmeno dopo averne preso (ulteriormente) visione
in occasione del sopralluogo del 27 marzo 1996 indetto dall'autorità comunale;
che, comunque, la licenza in sanatoria non avrebbe potuto essere
loro rilasciata nemmeno se avessero tempestivamente impugnato davanti al
Consiglio di Stato la decisione con cui il municipio di __________ respingeva
la loro domanda di costruzione;
che questa conclusione non può essere sovvertita neppure
dalle informazioni che i ricorrenti affermano di aver ricevuto dal tecnico
comunale circa la possibilità di ottenere il permesso per posare un cancello
senza rispettare la distanza dalla strada prescritta dall'art. 37 lett. a NAPR;
che sin dall’epoca del rilascio della licenza per la casa i
ricorrenti sapevano infatti benissimo che il municipio non era disposto a
transigere su questo punto (cfr. l'esplicita condizione in tal senso inserita
nella licenza 28.11.1994);
che la licenza in sanatoria non può essere rilasciata nemmeno
per motivi di parità di trattamento nell’illegalità: la licenza rilasciata al
vicino per la posa di un cancello ad una distanza inferiore a quella prescritta
dall'art. 3 lett. a NAPR non costituisce invero una prassi difforme atta a
giustificare una deroga al principio di legalità;
che le opere eseguite abusivamente in contrasto insanabile
con il diritto materialmente applicabile devono per principio essere demolite o
rettificate (art. 43 LE): eccezioni si giustificano solo nel caso in cui le
differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico;
che, eccezionalmente, ove il ripristino di una situazione
conforme al diritto risulti impossibile o sproporzionato, il municipio impone
il pagamento di una sanzione pecuniaria (art. 44 LE);
che l’ammontare della sanzione pecuniaria deve superare di almeno
un quarto il vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore;
che nel caso in esame il cancello posato abusivamente in contrasto
con il chiaro tenore dell’art. 37 lett. a NAPR richiamava senz’ombra di dubbio
un provvedimento di ripristino; la violazione, commessa in perfetta malafede, è
infatti importante, stante che i ricorrenti hanno disatteso completamente la
distanza minima di m 5.50 prescritta dalla norma in questione;
che con opinabile e mal ripagata magnanimità, il municipio ha
nondimeno ritenuto date le premesse per sostituire la misura del ripristino con
una sanzione pecuniaria di fr. 5’625.-, calcolata in base alla superficie che
avrebbe dovuto essere ulteriormente pavimentata a seguito dell’arretramento del
cancello (30 mq a 150.- fr./mq);
che l’ammontare della sanzione regge alla critica dei
ricorrenti sia che lo si rapporti ai costi sostenuti per posare il cancello
(fr. 9’700.-), sia che lo si ragguagli alla prevedibile spesa per arretrarlo a
m 5.50 dal ciglio della strada;
che così stando le cose, il ricorso va respinto siccome palesemente
infondato;
che ai ricorrenti va comunque riservata la possibilità di
sottrarsi alla sanzione censurata rimuovendo il cancello in discussione;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 44 LE; 37 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. E’ data facoltà ai ricorrenti di sottrarsi alla sanzione pecuniaria
inflitta loro dal municipio di __________ rimuovendo il cancello.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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