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Numero d'incarto:
52.1997.329
Data decisione, Autorità:
17.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00329
Lugano
17 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 novembre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 22 ottobre 1997, no. 5445, del Consiglio di Stato che accoglie il
ricorso inoltrato da __________ avverso l'iscrizione dell'insorgente nei
cataloghi elettorali del comune di __________;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con ricorso 12
dicembre 1996 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di radiare il
ricorrente __________ dai cataloghi elettorali pubblicato all'albo comunale il
7 di quel mese;
che con giudizio 22 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha
accolto l'impugnativa, ritenendo che il domicilio (politico) di __________ fosse
a __________;
che nel dispositivo il Consiglio di Stato ha stabilito che il
giudizio era definitivo, "riservato il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, entro 15 giorni dall'intimazione, a chi è leso nei suoi interessi";
che contro il predetto giudizio __________ insorge davanti a questo
tribunale, chiedendo, in limine litis, che venga accertata l'incompetenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito dell’impugnativa,
subordinatamente, che il giudizio governativo censurato venga annullato;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 48 PAmm,
il Tribunale cantonale amministrativo può respingere in limine litis i ricorsi
inammissibili o manifestamente infondati;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non
è stabilita per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo: il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è quindi dato soltanto nei casi
previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm);
che la legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle
elezioni del 23.2.54 (LVE; RL 1.3.1.1.) non assegna al Tribunale cantonale
amministrativo alcuna competenza in tema di iscrizione e radiazione dai
cataloghi elettorali (art. 104 LVE);
che, di conseguenza, il ricorso proposto da __________ contro
la decisione con cui il Consiglio di Stato accoglie l'impugnativa presentata da
__________ contro la sua iscrizione nei cataloghi elettorali del comune di
__________ appare improponibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso
fornita dal Consiglio di Stato non permette diversa conclusione, stante che la
competenza è fissata imperativamente dalla legge (art. 3 PAmm); permette
soltanto di prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti
gli art. 104 LVE; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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