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Numero d'incarto:
52.1997.308
Data decisione, Autorità:
03.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00308
Lugano
3 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del
Giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 24 ottobre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 7 ottobre 1997 (n. 5109) con cui il Consiglio di Stato ha disdetto
il rapporto d'impiego dell'insorgente;
vista la risposta 12 novembre 1997 del
Consiglio di Stato;
assunte le prove;
preso atto delle conclusioni 27 gennaio
1998 dell'insorgente;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il prof. __________ è stato
assunto dallo Stato nel 1972 quale docente incaricato per scienze e matematica
presso il ginnasio di __________.
Nel 1977 è stato nominato docente di scienze a tempo pieno
presso le scuole medie. Dal 1983 insegna presso la scuola media di __________.
A partire dall'anno scolastico 1994/95 l'attività didattica
del prof. __________ è stata oggetto di particolare attenzione da parte
dell'esperto per la materia e del direttore della scuola, al quale erano
pervenute critiche in merito alla qualità dell'insegnamento impartito. Le
approfondite verifiche esperite hanno permesso di evidenziare l'esistenza di
importanti carenze. Dagli atti dell'esperto (prof. __________) si può dedurre
quanto segue:
"10.3.1994 (doc. 92)
lezione confusa, didatticamente mal impostata con nozioni
scientificamente inesatte o addirittura obsolete (peso atomico, caloria).
Correzione dei problemi alla lavagna effettuando i calcoli
senza l'uso delle unità di misura.
16.3.1994 (doc. 92)
lezione improntata sul programma di scienze in generale,
sulla chimica e sull'evoluzione!? Nessun nesso evidente con il programma.
17.3.1995 (doc. 90)
lavoro scritto. Ogni allievo riceve un foglietto con
domande diverse da quelle degli altri: in certi casi le domande sono più semplici,
per altri invece (gli sfortunati) più complesse.
26.10.1995 (doc. 89)
la classe stava eseguendo un lavoro scritto. Le domande
poste erano difficilmente comprensibili, incongruenti, errate. La casualità
giocava un ruolo troppo grande nel lavoro proposto (ogni allievo riceve una
prova diversa dal compagno, con difficoltà molto differenti).
Il docente non si attiene al programma ufficiale. Non
prende in considerazione i consigli dati dall'esperto. Il suo stile d'insegnamento,
sia dal punto di vista didattico-pedagogico, che da quello relazionale non mi
sembra accettabile.
9.11.1995 (doc. 88)
correzione del lavoro scritto. Ogni allievo riceve un
foglietto con le soluzioni esatte e deve semplicemente ricopiarle.
Risoluzione di problemi fatti a casa. Il docente effettua
di proprio pugno alla lavagna la correzione (di problemi troppo difficili per
allievi di scienze T) in modo caotico, con una scrittura praticamente
illeggibile, senza alcun rigore scientifico, omettendo le unità di misura,
facendo errori di tipo formale e di calcolo. Gli allievi non hanno la
possibilità di intervenire anche nel caso in cui hanno scoperto l'errore
commesso dal docente.
Altre osservazioni: visita assieme al direttore.
Atteggiamento moralista e in certi casi minaccioso verso gli allievi.
Nel colloquio seguente la lezione il docente non accetta
le critiche fatte dal sottoscritto e dal direttore.
Il 16 novembre 1995 l'esperto ha segnalato all'UIM l'inadeguatezza
delle prestazioni lavorative fornite dal ricorrente, osservando fra l'altro
che:
"... Il prof. __________ dimostra tutt'oggi e in modo
preoccupante quanto egli non abbia minimamente l'intenzione di modificare il
suo modo di insegnare. Anche quest'anno i suoi piani di lavoro contengono
argomenti o inadeguati all'età degli allievi, o non contemplati dai programmi
ufficiali, già di per sé esigenti oppure addirittura non più attuali sul piano
scientifico. ..."
"Le lezioni del prof. __________ osservate dal
sottoscritto non sono in alcun modo accettabili in quanto non ottemperano minimamente
a ciò che recitano gli art. 45 e 46 LSc" (doc. 87).
Le ulteriori verifiche messe in atto dall'esperto confermano
le risultanze dei primi accertamenti:
"30.11.1995 (doc. 86)
Esperienza: la preparazione del solfuro di ferro (...) effettuata
in modo dimostrativo dal docente (...) Nessun ragionamento o spiegazione sul
fatto che i risultanti non sono totalmente quelli sperati (...).
Durante l'intero arco della lezione, non è chiaro lo scopo
della stessa. All'allievo non viene trasmesso il minimo piacere per la materia
a parte un'aura di mistero che non verrà mai svelato. Esperienza non prevista
dal programma, effettuata in modo dimostrativo, con obbiettivi troppo
complessi, previsti in via facoltativa dal programma di IV AS. Perdita inutile
di tempo e messa in rilievo di dettagli che l'allievo non è in grado di capire,
sia perché é troppo giovane, sia perché il docente non glielo spiega (...).
Mancanza di rigore scientifico (...).
Esercizi sulle combinazioni chimiche troppo complesse dal
punto di vista matematico".
Su invito del ricorrente, il 18 gennaio 1996 l'esperto ha
assistito ad un'ulteriore lezione. Dalle osservazioni da questi inviate allo
stesso ricorrente si rileva fra l'altro:
"- non
mi è tuttora chiaro quale fosse lo scopo che ti eri prefissato per la lezione
suddetta, figurati gli allievi,
-
non
ritengo essere stata una lezione sperimentale: era piuttosto una lezione di
tipo dimostrativo ...,
-
hai
quasi sempre risposto personalmente alle domande che hai posto agli allievi, in
particolare se queste erano facili,
-
alle
poche risposte provenienti dagli allievi hai risposto spesso
"esatto"; nel caso queste fossero sbagliate hai in alcuni casi
riformulato la risposta in modo giusto, senza però discutere con l'allievo il perché
della formulazione inadeguata ...,
-
gli
allievi non vengono mai spinti a ragionare, a cercare personalmente ...,
-
per
rendere più chiari certi concetti hai fatto un esempio proveniente dall'esperienza
quotidiana, che era però sbagliata,
-
hai dato
per scontato alcuni punti fondamentali che per l'allievo non lo sono affatto.
A partire dal mese di febbraio 1996 il prof. __________ è
stato assente per motivi di salute (esaurimento nervoso).
L'esperto gli ha nuovamente reso visita il 25 ottobre ed il
21 novembre 1996. Entrambe le lezioni sono risultate difficilmente valutabili
in quanto poco strutturate e difficilmente ricollegabili con quelle precedenti
o future. L'ultima lezione, giudicata appena sufficiente (doc. 73), è stata
così valutata:
CRITERI
OSSERVAZIONI
Struttura didattica:
. chiarezza degli obiettivi
perseguiti
. qualità della mediazione fra sapere
e allievo
(concettuale- didattica)
. diversificazione delle strategie,
dei materiali
. adattamento alle reazioni della classe
. ritmo/alternanza delle forme di
lavoro
. sussidi utilizzati
insufficiente
insufficiente, troppo confuso
discreta
insufficiente
insufficiente, nessun ritmo né alternanza
Attività cognitiva richiesta:
. senso dell'attività/tema per gli
allievi
. concezioni spontanee (attivazione
ed evoluzione)
. attivazione di processi cognitivi
. valutazione formativa e
autovalutazione
poco chiaro
limitate
limitata
inesistente
Spazio-tempo:
. occupazione/uso funzionale dello
spazio
. ripartizione dei tempi delle
attività
buono
insufficiente
Comunicazione:
. ricchezza e direzione della
comunicazione
. chiarezza e comprensibilità
. capacità di porre domande/problemi,
conduzione
dei dialoghi
. uso funzionale del non-verbale
. consegne
insufficiente
insufficiente
insufficiente
poco chiare
Docente:
. padronanza del referente
disciplinare
. adattamento/flessibilità
. prontezza decisionale
. stimoli e feed-back agli allievi
. sicurezza, tranquillità,
disponibilità
. controllo della classe - allievi
insufficiente, non più attuale
debole
carente
carenti
discrete
buono
Classe-allievi:
. interesse
. comportamento/disciplina
discreto
buono
Analoghe e per certi aspetti più severe valutazioni emergono
dai resoconti del direttore (doc. 61, 62, 64, 66, 68, 69).
Nel dicembre del 1996 il prof. __________ si è nuovamente
ammalato. Da allora non ha più ripreso il lavoro.
B. Con risoluzione 4 marzo 1997
il Consiglio di Stato ha annunciato al prof. __________ l'intenzione di disdire
il rapporto d'impiego.
Davanti alla commissione di conciliazione, adita dal
ricorrente, è stata prospettata la sospensione della procedura di disdetta in
attesa di conoscere l'evoluzione dello stato di salute ed in previsione di una
più approfondita valutazione della sua attività didattica.
Cionondimeno, il 27 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha disdetto
il rapporto d'impiego a far tempo dal 4 settembre 1997.
Il provvedimento è stato annullato dal Tribunale cantonale amministrativo
con sentenza 21 luglio 1997 siccome adottato in violazione dell'effetto sospensivo
esplicato dalla procedura di conciliazione.
C. Il 7 agosto 1997 la
commissione conciliativa ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di
componimento della vertenza.
Con decisione 7 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha
reiterato la disdetta del rapporto d'impiego "a decorrere da 6 mesi
dall'intimazione" del provvedimento, riconoscendo all’insorgente la rendita
d’uscita prevista dall’art. 18 LStip.
D. Il prof. __________ ha
impugnato anche questa nuova decisione davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venisse dichiarata nulla, rispettivamente, in
subordine, che venisse annullata con conseguente riconoscimento dell'indennità
prevista dall'art. 69 cpv. 2 PAmm.
Secondo l'insorgente, la disdetta sarebbe nulla in quanto scaturita
da un preavviso notificatogli quando non erano ancora trascorsi 180 giorni
dall'inizio della malattia: periodo di protezione previsto dall'art. 336 c CO,
applicabile anche ai dipendenti cantonali in virtù del rinvio sancito dall'art.
87 LOrd.
Dopo aver contestato le modalità della procedura di
conciliazione esperita, l'insorgente contesta poi il fondamento della decisione
censurata.
E. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato, che ne ha chiesto il rigetto, contestando
partitamente le tesi dell'insorgente.
F. In sede d'istruttoria sono
stati sentiti come testi il direttore della SM di __________, prof. __________,
e l'esperto di scienze, prof. __________, che hanno sostanzialmente confermato
le valutazioni negative espresse nei loro rapporti sulla qualità dell'insegnamento
impartito dal ricorrente.
G. Con le conclusioni il
ricorrente ha ripreso e sviluppato le contestazioni sollevate in precedenza con
riferimento alla validità della procedura di disdetta, avviata durante il
periodo di protezione previsto dall'art. 336 c CO.
Nel merito, l'insorgente nega nuovamente che le valutazioni
formulate dai due testi possano fondare un motivo di disdetta a' sensi
dell'art. 60 cpv. 3 LOrd.
Il Consiglio di Stato ha rinunciato a presentare conclusioni.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 67 LOrd.
Pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente.
- Giusta l'art. 60 LOrd,
l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto d'impiego per la fine di un
mese con il preavviso di 3 mesi, prevalendosi di giustificati motivi.
Per i dipendenti con almeno 15 anni di servizio o 45 anni di
età il temine di preavviso è di 6 mesi.
Sono considerati giustificati motivi:
a) la soppressione del posto o della funzione (...);
b) l'assenza
per malattia od infortunio che si protrae per almeno
18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalen-
te rilevanza per la loro frequenza;
c) qualsiasi
circostanza soggettiva od oggettiva, data la quale
non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina
possa continuare il rapporto d'impiego nella stessa funzione
o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei
posti vacanti.
La nuova LOrd ha soppresso l'istituto del periodo
quadriennale o sessennale di nomina e quello ad esso correlato della mancata
conferma per "motivi gravi" o semplicemente "giustificati".
Al suo posto ha introdotto la nomina a tempo indeterminato con facoltà per il
datore di lavoro di disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo,
"prevalendosi di giustificati motivi".
Dal profilo dei motivi suscettibili di legittimare una
rescissione del rapporto d’impiego, la nuova LOrd non ha sostanzialmente modificato
il previgente ordinamento. Al pari della mancata conferma, la disdetta è quindi
giustificata quando circostanze oggettive o soggettive escludono che si possa
in buona fede pretendere dall'autorità di continuare il rapporto di lavoro (cfr.
messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la nuova LOrd
del 12 agosto 1994, in VGC, 1994 sess. ord. aut., vol. IV, pag. 3236). Questo
principio è stato espressamente codificato dall'art. 60 cpv. 3 lett. c LOrd,
con l'ulteriore condizione che risulti impossibile trasferire il dipendente ad
altra funzione disponibile nell'ambito dei posti vacanti.
- A norma dell'art. 336 c
cpv. 1 lett. b CO, dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire
il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare in tutto
e in parte a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30
giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio
sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio.
Questa norma si inserisce nel quadro delle disposizioni volte
a proteggere il lavoratore da disdette pronunciate in tempo inopportuno.
Le disdette date durante i periodi summenzionati sono nulle
(art. 336 c CO).
La LOrd non prevede disposizioni analoghe. A giusta ragione,
poiché la protezione del lavoratore da disdette pronunciate per motivi di
salute discende già indirettamente dall'art. 60 cpv. 3 lett. c LOrd che
considera motivo di licenziamento le assenze ininterrotte di durata superiore a
18 mesi, sottointendendo con ciò - e contrario - che le assenze di durata
inferiore non sono di principio atte a giustificare una rescissione del
rapporto d'impiego.
A torto pretende l'insorgente di potersi richiamare all'art.
336 c CO prevalendosi dell'art. 87 LOrd. Questa disposizione dichiara
applicabili le disposizioni del CO a titolo di diritto pubblico suppletorio
soltanto nei casi in cui la LOrd è silente, ovvero soltanto nei casi in cui ci
si trova in presenza di una vera e propria lacuna della legge. Evenienza,
questa, che non si verifica nel caso in esame, ove il silenzio della legge è
qualificato, ovvero voluto dal legislatore, che ha accordato ai dipendenti
impediti al lavoro una protezione da licenziamenti addirittura più estesa di
quella prevista dall'art. 336 c CO (in quanto più lunga ed indipendente dall'anzianità
di servizio).
Già per questi motivi vanno quindi respinte siccome palesemente
infondate le eccezioni che l'insorgente deduce all'art. 336 c CO per contestare
la validità della disdetta.
Abbondanzialmente, si può comunque ancora rilevare che la disdetta
è stata in ogni caso pronunciata dopo la scadenza del periodo semestrale di
protezione di cui all'art. 336 c cpv. 1 lett. b CO e che nulla vieta
all'autorità di prospettare la disdetta prima della scadenza di tale periodo.
- Respinte le censure
d'ordine sollevate dall'insorgente in relazione alla validità della disdetta,
resta da verificare se i motivi addotti siano giustificati.
Orbene questo Tribunale, valutate attentamente le risultanze
dell'istruttoria esperita, ritiene che la decisione governativa impugnata non
proceda da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che l'art. 60 cpv. 3
lett. c LOrd riserva all'autorità di nomina.
La valutazione dell'esperto, confortata da quella del
direttore, non presta il fianco a critiche sostanziali. Essa discende da visite
ripetute ed approfondite. E' estremamente circostanziata e pone chiaramente in
risalto i limiti delle capacità didattiche dell'insorgente. Non sussistono
quindi validi motivi per scostarsene.
Vero è che dopo 25 anni di insegnamento può apparire sorprendente
che le prestazioni lavorative fornite dall'insorgente non risultino più
accettabili: non bisogna tuttavia dimenticare che prima d'ora l'insegnamento
impartito dal prof. __________ non ha mai formato oggetto di approfondite
verifiche. Né si può omettere di considerare che la materia insegnata ha subito
un'enorme evoluzione; evoluzione che il ricorrente non ha saputo o voluto
fronteggiare con adeguati aggiornamenti.
Immune da violazioni del diritto, segnatamente sotto il
profilo dell'abuso di potere, la disdetta va quindi confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 60. 67 LOrd; 336 c CO; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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