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Numero d'incarto:
52.1997.304
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00304
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna
Canepa
statuendo
sul ricorso 22 ottobre 1997 di
contro
la
decisione 15 ottobre 1997 (n. 5296) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 7 agosto 1997
con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli
ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 23 ottobre 1997 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15 aprile 1997, verso le
ore 12.40, __________ alla guida dell'autovettura "VW" targata
__________, percorreva in territorio di __________ via __________, in direzione
dell'entrata autostradale verso il San Gottardo.
Poco prima di raggiungere lo stabile all'altezza del numero
civico 4, mentre si apprestava ad affrontare la curva alla sua destra, si
chinava per raccogliere un classificatore cadutogli dal sedile anteriore alla
sua destra.
Perdeva quindi il controllo del veicolo andando a collidere
con la vettura condotta da __________ che procedeva in senso opposto sulla
corsia che conduce verso __________. L'incidente si risolveva con danni
materiali alle due autovetture e con il ferimento al ginocchio destro e alla
spalla sinistra della conducente __________.
B. A seguito dei fatti appena
descritti, con risoluzione 18 luglio 1997, il Dipartimento delle istituzioni
Sezione della circolazione ha inflitto a __________ una multa di fr. 500.--
oltre a tasse e spese. Tale decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato.
La Sezione della circolazione, con risoluzione 7 agosto 1997,
ha inoltre deciso di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a
motore per la durata di un mese in considerazione della gravità dell'infrazione
commessa.
C. Con ricorso 19 agosto 1997,
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento
della decisione di revoca della licenza di condurre.
In quella sede egli ha evidenziato in buona sostanza che il
provvedimento sarebbe stato eccessivo nel suo caso, non essendo l'infrazione
commessa particolarmente grave e non avendo la Sezione della circolazione
tenuto in debito conto tutti gli elementi a sua discolpa.
D. Il Consiglio di Stato non ha
però seguito le tesi del ricorrente e ha respinto il gravame con giudizio 15
ottobre 1997, pronunciandosi sulla base dell'evidenza dei fatti.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.
Contesta di avere invaso la corsia di contromano, mentre avrebbe
oltrepassato solo lievemente la linea di sicurezza, tanto che le vetture si
sarebbero toccate solo di striscio.
Sottolinea che le istanze precedenti non avrebbero
considerato che in un caso di lieve entità, come sarebbe il suo, la legge prevede
soltanto la pronuncia di un ammonimento, l'avere distolto l'attenzione dal
volante per pochissimi istanti, non potendosi giudicare come colpa grave.
Fa notare di non avere assolutamente violato i limiti di
velocità, come invece indicato nella decisione della Sezione della Circolazione
in cui si richiama l'applicazione degli art. 32 LCStr, 4 cpv. 1 e 4a ONC.
F. Il Consiglio di Stato
propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
Cantonale Amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la
legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo gravato nei suoi
legittimi interessi dalla decisione impugnata.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- Secondo il Tribunale
Federale ove esiste a carico dell'interessato un procedimento penale,
l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla
propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in
giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica
giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento
amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2).
L'alta Corte ha altresì sentenziato che l'autorità
amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non
può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una
decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a). Quindi
l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale
anche qualora lo stesso sia stato emanato nell'ambito di una procedura
sommaria.
L'interessato, secondo il principio della buona fede, è
perciò tenuto a proporre tutti i mezzi di prova che crede idonei alla sua
discolpa già in sede penale nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto previsti in tale procedura contro il giudizio emanato.
Nel caso in esame il ricorrente ha di fatto accettato la
decisione di multa 19 luglio 1997, non avendola impugnata presso le istanze
giudiziarie superiori. In tal modo, in considerazione della giurisprudenza del
Tribunale Federale, egli ha riconosciuto come esatto il contenuto della
risoluzione, motivo per cui, di principio, egli non può più mettere in
discussione fatti già definitivamente accertati in quella sede.
- Il provvedimento che
dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste
il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi
dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma,
sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere
penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo.
Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R.
Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371; A:
Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren
betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffauser, Aktuelle
Fragen des Straf-und Administrativmassnahmerechts im Strassenvekehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul
ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone
nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.,
STA 21.10.1996 in re T.).
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunicato un ammonimento (art.16 cpv. 2 LCStr).
La licenza di condurre va obbligatoriamente revocata se il conducente
ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett.
a LCStr).
La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della
colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv.2 OAC).
La durata della revoca non può essere in ogni caso inferiore
ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
- Le fattispecie contemplate
dall'art. 16 cpv. 2 e 3 lett. a LCStr sono adempiute allorquando il conducente
di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della
circolazione tale da creare un accresciuto pericolo, anche se solo potenzialmente
e in astratto, per la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffauser R.,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol III, pag. 159 e
segg.).
Se in una precisa fattispecie il comportamento del conducente
di un veicolo ha dato luogo o meno ad una siffatta situazione di pericolo, deve
essere valutato non tanto con riferimento alle norme della circolazione
stradale violate, quanto piuttosto avendo riguardo alle circostanze di fatto
che caratterizzano quel singolo caso concreto (DTF 118 IV 285 e segg.).
Già si è detto che per costante giurisprudenza, gli
accertamenti della sede penale, se rimasti incontestati, fanno stato anche per
la decisione amministrativa. __________ non può più qui entrare nel merito
delle violazioni oppostegli in quella sede, e più precisamente degli art. 27
cpv. 1 , 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2 LCStr, 3 cpv.1, 7 cpv. 1 ONC, 73 cpv. 6 lett.
a OSS.
Egli ha peraltro ammesso i fatti in modo incontrovertibile
durante il suo interrogatorio davanti alla Polizia Cantonale esprimendosi così:
"Poco prima dello stabile no. 4 di via __________,
dove vi è la curva che piega a destra, mi abbassavo per raccogliere e risistemare
il classificatore sul sedile.
Per qualche istante non rivolgevo più la dovuta attenzione
alla strada e mi spostavo sulla sinistra, oltre la linea di sicurezza.
Purtroppo quando rivolgevo nuovamente lo sguardo davanti a
me, essendo già parzialmente sulla corsia di senso contrario, non potevo fare
più nulla per evitare lo scontro con una vettura che circolava in direzione
opposta".
Il fatto di distogliere l'attenzione dalla guida per
attendere ad altre azioni all'interno dell'abitacolo dell'autovettura è
contrario al dovere di prudenza imposto ai conducenti (art. 31 cpv. 1 LCStr).
Il ricorrente ha addirittura ammesso di "essersi abbassato per
raccogliere un classificatore". In tal modo e senza un'impellente
necessità di doversi abbassare, egli ha distolto lo sguardo dal campo stradale
e spostato il baricentro del proprio corpo dalla posizione corretta di guida.
Ciò è indubbiamente grave, e ancora di più lo è in fase di curva con visibilità
limitata, su una strada relativamente stretta, come è via __________ a
__________, ben nota a questo Tribunale.
Il conducente durante la guida deve infatti costantemente
potere vedere cosa succede sulla strada e dominare la sua posizione di guida,
caso contrario egli può perdere la padronanza del veicolo e creare pericolo
oltre che per sè anche per gli altri utenti della strada.
Ciò è di fatto successo nel caso concreto, visto che
l'autovettura alla cui guida era il ricorrente è andata a collidere con quella
discendente sulla corsia opposta.
Non solo quindi la situazione di pericolo è stata creata in
astratto, ma si è avverata in concreto, ciò che ha prodotto un incidente con il
ferimento, per quanto leggero, di una persona.
In siffatte circostanze, dove la sua disattenzione avrebbe
potuto comportare conseguenze anche più gravi, __________ non può pretendere
che il suo caso venga considerato come di lieve entità ai sensi dell'art. 16
cpv. 2 LCStr.
La licenza di condurre gli deve essere revocata a scopo di ammonimento
in quanto egli ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione (art.
16 cpv. 3 lett. a LCStr).
6 Infine bisogna concordare
con il ricorrente che in sede di accertamenti di polizia non è emersa alcuna
violazione da parte sua delle norme che limitano la velocità.
Ciò posto, il provvedimento amministrativo si giustifica comunque,
indipendentemente da questa ulteriore violazione, che semmai avrebbe potuto
comportare una durata più lunga della revoca, che nel caso del ricorrente è
stata limitata al minimo previsto dalla legge (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
Difatti la Sezione della circolazione nelle sue osservazioni
3 settembre 1997 al ricorso 19 agosto 1997 al Consiglio di Stato, ha indicato
che "nella commisurazione della sanzione amministrativa decretata, non
si è in alcun modo tenuta in considerazione la violazione dei succitati
disposti (leggasi art. 32 LCStr e 4, 4a ONC), erroneamente indicati
poiché inseriti nel testo base utilizzato nei considerandi".
- Ne discende che il
provvedimento amministrativo è giustificato nel caso del ricorrente e tiene in
debito conto, per il fatto che è limitato alla durata minima imposta dalla legge,
tutte le circostanze del caso (art. 33 cpv. 2 OAC).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Tasse e spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17, 31, 32 90 cfr. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 4
cpv. 1, 4a ONC, 33 cpv. 2 OAC,10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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