AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.277
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00277
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 30 settembre 1997 di
contro
la
risoluzione del 16 settembre 1997 (n. 4638) del Consiglio di Stato che
respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 9
aprile 1997, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli
stranieri, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in
seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________, cittadino
italiano nato il __________, è entrato in Svizzera nel 1959 con lo statuto di
lavoratore stagionale. Titolare dal 1° gennaio 1982 di un permesso di dimora
annuale, più volte rinnovato, dal 28 otttobre 1984 beneficia di un permesso di
domicilio il cui termine di controllo è stato rinnovato per l'ultima volta il
24 ottobre 1996 e la cui scadenza è stata fissata al 26 ottobre 1999.
La famiglia del titolare è composta dalla moglie __________ e
dai figli __________, __________, __________ e __________ sono tutti residenti
in Italia a __________ (provincia di __________). Il figlio __________ è
anch'esso al beneficio di un permesso di domicilio e risiede ad __________.
b) Dal 1982 alle dipendenze della ditta __________ di
__________ in qualità di muratore, __________ nell'ottobre 1996 ha subìto un
infortunio che lo ha reso inabile sino al 23 febbraio 1997. Ripreso il lavoro,
egli ha dovuto nuovamente interromperlo causa malattia il 13 aprile 1997.
B. A seguito del mancato ritiro
della corrispondenza inviatagli, il 3 febbraio 1997 la Sezione degli stranieri
ha chiesto alla Polizia cantonale di disporre degli accertamenti volti a verificare
se __________ risiedesse effettivamente in Ticino.
Dando seguito a tale
richiesta, il 12 febbraio 1997 l'autorità di polizia ha provveduto ad
interrogare la gerente del ristorante __________, la quale ha affermato che dal
settembre 1996 - momento in cui iniziò la locazione della camera n. 3 - lo
straniero in questione dormiva saltuariamente ad __________ in quanto si
trovava in Italia presso i suoi famigliari come da lui stesso dichiarato.
Inoltre egli non risiedeva più presso il ristorante, avendo disdetto il
contratto di locazione a fine dicembre 1996, mantenendo comunque anche in
seguito il recapito per la sua corrispondenza postale.
C. Fondandosi sui predetti
accertamenti di polizia, come pure sullla mancata produzione del certificato
AIRE, con decisione del 9 aprile 1997 la Sezione degli stranieri ha dichiarato
revocato (recte: decaduto) il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a
__________, avendo egli risieduto per oltre sei mesi all'estero.
D. Adìto il 24 aprile 1997 da
__________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione del
16 settembre 1997. Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del
permesso di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS,
visto che l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero, e più precisamente
in Italia presso i suoi famigliari, per un periodo superiore a sei mesi.
Secondo l'Esecutivo cantonale, ricostruendo i fatti e in assenza di prove
contrarie, il ricorrente risulterebbe assente dalla Svizzera dal settembre 1996
per più di sei mesi rientrandovi solo saltuariamente, ritenuto pure che dal
gennaio 1997 non avrebbe nemmeno alcun alloggio in Ticino, il recapito ad
__________ essendo fittizio tanto che la corrispondenza inviata per
raccomandata dalla Sezione degli stranieri veniva ritirata dalla gerente del ristorante
__________.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia riconosciuto titolare di
un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti
previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso
di domicilio.
Sostiene in sostanza che
la decisione sarebbe affrettata e gli elementi su cui essa si basa
insufficienti, il verbale d'interrogatorio agli atti non essendo prova
esaustiva, alla luce pure del suo rapporto di lavoro esistente. Riconosce
tuttavia che buona parte dei fine settimana li trascorre presso i famigliari in
__________ e non esclude la possibilità di aver trascorso alcuni giorni presso
di loro anche durante il suo infortunio, considerate pure le feste di fine
anno.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo
sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
G. Il ricorrente il 14 e 24
ottobre 1997 ha trasmesso a questo Tribunale alcuni conteggi fiscali attestanti
l'avvenuto pagamento di varie imposte.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del 12 marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un
diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte
federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni
concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di
questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di
cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D.,
consid. 1b con riferimenti).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
del ricorso va evasa la domanda formulata dal ricorrente relativa alla
concessione dell'effetto sospensivo.
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1
PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a
meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette
eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che
la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca
dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal
ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad
ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto
priva di oggetto.
- Occorre preliminarmente
notare che, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione
qui dedotta in giudizio, la decisione della Sezione degli stranieri non tratta
della revoca del permesso di domicilio, bensì della sua decadenza a seguito
dell'assenza prolungata dal nostro Paese dello straniero in specie.
Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella
decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della
precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un
determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere
soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per
il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi,
senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri
interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il
semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine
settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso
di domicilio, e questo anche quando la presenza sul territorio svizzero dello
straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il
nostro Paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c con rinvii).
- 4.1. Nella fattispecie in
esame, l'insorgente non è stato interrogato dalla polizia. Dagli atti si evince
comunque che ha vissuto un periodo di inabilità lavorativa per infortunio dal
30 settembre 1996 al 23 febbraio 1997 per in seguito riprendere il lavoro fino
al 13 aprile 1997 quando dovette assentarsi nuovamente causa malattia almeno
fino al 1° ottobre 1997 (dichiarazione 1° ottobre 1997 della ditta __________
di fine del rapporto di lavoro con __________, doc. D).
Interrogata dalla Polizia cantonale l'11 febbraio 1997 fu per
contro la gerente del ristorante __________ in merito alla residenza regolare e
continua in Svizzera del ricorrente, la quale ha ricordato che "da
inizio settembre 1996 e sino a fine dicembre del citato anno, al signor
__________, citt. it., gli ho affittato la camera no. 3. Attualmente presso il
mio EP. tiene solo il recapito per la sua corrispondenza postale. Preciso che
da quando aveva in affitto la citata camera, il __________ ha dormito solo saltuariamente,
questo perché, come da lui dichiaratomi si trovava al proprio Paese con i suoi
familiari. Quando si trovava nella camera del mio EP, ha pure preso i
pasti". La gerente ha poi aggiunto che "Secondo me, la sua
residenza non era continua e regolare presso il mio ristorante. Quella
effettiva era a __________ (SO)".
Tale dichiarazione sembra però in contraddizione con quella
successiva sottoscritta dai gerenti __________ a nome del ristorante il 24
aprile 1997 e prodotta dall'insorgente (doc. B) in occasione del ricorso al
Consiglio di Stato con cui si certifica che quest'ultimo "alloggia
presso il nostro esercizio pubblico dal 1° settembre 1996, corrispondendo una
pigione mensile di fr. 200.–".
4.2. Ora, in base a queste risultanze e rilevato che il
ricorrente non fu nemmeno interrogato, non si può evincere in maniera
sufficientemente chiara che quest'ultimo dall'inizio del mese di settembre 1996
abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi
come affermato nella decisione della Sezione degli stranieri. Né tantomeno gli
accertamenti operati dalla Polizia cantonale permettono di concludere diversamente.
Nel rapporto di polizia del 12 febbraio 1998 (recte: 1997) agli atti, si
afferma infatti che sulla scorta del rapporto del 6 dicembre 1996 intestato al
figlio __________ (oggetto di un'analoga procedura sfociata anch'essa in un
ricorso presso questo Tribunale - inc. n. 52.97.209) sarebbe stato precisato
che l'insorgente di fatto abiterebbe a __________ e che entrerebbe un giorno
alla settimana per sottoporsi a visita medica. Ora, questa affermazione non
significa ancora che __________ si fosse effettivamente trasferito all'estero
per un periodo superiore a sei mesi, la deposizione risalendo solo al dicembre
1996.
Mal si comprende pertanto come l'autorità di prima istanza
sia giunta alla conclusione di dichiarare decaduto il permesso di domicilio a
__________. In particolare non risulta dall'incarto che gli organi di polizia
lo abbiano interrogato né che siano stati sentiti, verbalizzandoli, i
responsabili della ditta __________ per accertare a partire da quando il
dipendente ha incominciato ad essere assente dal lavoro. Dalla disdetta del
rapporto lavorativo non si evince difatti se egli abbia effettivamente lavorato
o meno sino al 30 settembre 1996, data dell'infortunio. Quanto alla sua
presenza ad __________, s'imponeva eventualmente l'esecuzione sull'arco di
alcune settimane di controlli a sorpresa onde verificare la presenza effettiva
di __________ presso il ristorante, ritenuta la dichiarazione dei gerenti del
ristorante in contraddizione con la deposizione di __________ presso la Polizia
cantonale. Non risulta dagli atti che tutto ciò sia stato fatto.
4.3. Stante quanto precede, questo Tribunale non è in grado
di pervenire con affidante e tranquilla persuasione al solido convincimento che
il ricorrente abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo di
oltre sei mesi e che quindi nella fattispecie in esame siano adempiute le
condizioni poste dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per considerare decaduto il
permesso di domicilio a suo tempo rilasciato allo straniero in rassegna.
Infatti, come si è detto, per il periodo compreso tra l'inizio del mese di
settembre 1996 e la decisione della Sezione degli stranieri del 9 aprile 1997
non emergono dagli atti dati certi circa il suo soggiorno effettivo su
territorio svizzero. Di sicuro vi è soltanto che in seguito all'infortunio
occorso il 30 settembre 1996, il ricorrente è rimasto assente dal lavoro fino
al 23 febbraio 1997, quindi per circa cinque mesi, alloggiando anche presso i
famigliari in Italia. Trattasi comunque di questioni che vanno chiarite
mediante un complemento di inchiesta da parte dei competenti organi amministrativi.
Infatti, sebbene la Legge di procedura per le cause amministrative sia retta
dal principio inquisitorio (art. 18 PAmm), il quale prevede che il Tribunale
cantonale amministrativo ha la facoltà di assumere prove d'ufficio per il
tramite di un giudice delegato (art. 64 PAmm), giova rammentare che tale
principio processuale non consente nel caso concreto di rimediare all'insufficienza
di accertamenti da parte della prima istanza, essendo compito di quest'ultima
quello di raccogliere le prove determinanti a suffragare la decisione da essa
stessa emanata.
4.4. In simili circostanze ben si giustifica di annullare la
decisione impugnata e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché provveda
a completare l'inchiesta concernente l'effettivo soggiorno in Svizzera del
ricorrente dall'inizio del mese di settembre 1996.
- Per il che il ricorso è
accolto, a causa dell'accertamento insufficiente di fatti essenziali ai fini
del giudizio.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia e delle spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge
transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28 43, 60, 61, 64 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 settembre 1997
(no. 4638) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al
Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti;
-
Non si prelevano tasse né
spese.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster