AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.274
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00274
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 30 settembre 1997 di
contro
la
risoluzione 16 settembre 1997 (n. 4654) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 14 luglio 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli
ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato
soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________, cittadino
italiano nato il __________, è entrato in Svizzera nel 1979. Nel nostro Paese
ha ottenuto un permesso di dimora annuale, più volte rinnovato, per poi
beneficiare a partire dal 13 gennaio 1984 di un permesso di domicilio il cui
termine di controllo è stato rinnovato per l'ultima volta il 19 febbraio 1996 e
la cui scadenza è stata fissata al 13 gennaio 1999.
Dal 1° giugno 1997 si è trasferito
da __________ a __________. Per contro la famiglia del titolare, composta dalla
moglie __________ e dai figli __________, __________ e __________, è sempre
rimasta in Italia, e segnatamente a __________ in provincia di __________.
b) A partire dalla sua entrata in Svizzera, __________ ha lavorato
in qualità di minatore e muratore presso diverse ditte, dapprima nel Canton
__________ ed in seguito nel Canton Ticino, ultima delle quali l'impresa
costruzioni __________. Il 13 febbraio 1995 è stato sottoposto a un intervento
chirurgico alla spalla destra presso la __________ a __________ beneficiando
altresì di prestazioni INSAI sino a fine marzo 1997. A partire dal mese di
aprile di quest'anno percepisce le indennità giornaliere erogate da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione.
B. Su segnalazione dell'Ufficio
regionale di collocamento di __________, il 15 maggio 1997 la Sezione degli
stranieri ha chiesto alla Polizia cantonale di disporre degli accertamenti
volti a verificare se __________ risiedesse effettivamente in Ticino presso gli
alloggi __________ a __________.
Dando seguito a tale richiesta, il 2 luglio 1997 l'autorità
di polizia ha quindi provveduto ad interrogare il suddetto straniero.
Riguardo al suo luogo abituale di soggiorno, __________ ha
avuto modo di dichiarare agli agenti di polizia che dal febbraio 1995 la sua
residenza effettiva è in provincia di __________ presso i famigliari, il
domicilio lasciato a __________ presso lo zio __________ essendo di comodo per
ricevere unicamente la corrispondenza postale. Ha asserito inoltre di aver
risieduto in Svizzera unicamente per sottoporsi alle terapie al massimo quattro
mesi, entrando in Svizzera due volte la settimana e più precisamente la mattina
per far ritorno alla residenza italiana già la sera; da inizio novembre 1996,
sarebbe rientrato sul suolo elvetico unicamente in tre occasioni per previste
visite mediche. Dall'aprile 1997 controlla la disoccupazione a __________ per
due volte al mese, rientrando ancora in serata in Italia.
C. Fondandosi sui predetti
accertamenti di polizia, con decisione 14 luglio 1997 la Sezione degli
stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato
a __________, avendo egli risieduto per oltre sei mesi all'estero.
D. Adìto da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 16 settembre
1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso
di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, visto che
l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero, presso i suoi
famigliari in Italia, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo
cantonale, durante l'incapacità lavorativa, __________ avrebbe risieduto
pressoché ininterrottamente presso i famigliari a __________ senza richiedere
la proroga del periodo di assenza che gli avrebbe permesso di continuare la
convalescenza presso i parenti. Inoltre avrebbe continuato a risiedere in
Italia anche al termine del periodo di incapacità lavorativa, rientrando in
Ticino unicamente per controllare la disoccupazione e in attesa della decisione
relativa alla concessione di una prestazione di invalidità.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia riconosciuto titolare di
un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti
previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso
di domicilio.
Sostiene infatti che la presenza in Svizzera riguarderebbe
buona parte della settimana; la decisione sarebbe inoltre affrettata e non
sufficientemente suffragata da elementi probatori, ritenendo che il verbale
d'interrogatorio non può essere considerato come prova esaustiva e sufficiente
per procedere alla revoca del permesso.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo
sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
G. Il 14 ottobre 1997,
__________ ha trasmesso a questo Tribunale - oltre a vari conteggi fiscali -
un'attestazione di __________, il quale dichiara che l'insorgente vive e abita
presso il suo indirizzo a __________.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un
diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte
federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni
concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di
questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di
cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D.,
consid. 1b con riferimenti).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
del ricorso va evasa la domanda formulata dal ricorrente relativa alla
concessione dell'effetto sospensivo.
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1
PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a
meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette
eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che
la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca
dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal
ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad
ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto
priva di oggetto.
- Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella
decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della
precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un
determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere
soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per
il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi,
senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri
interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il
semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine
settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso
di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello
straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il
nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c con rinvii).
- 4.1. Nella fattispecie in
esame, il ricorrente non ha più svolto alcuna attività lucrativa in Svizzera a
partire dal 13 febbraio 1995 ed ha vissuto prevalentemente a __________, in
provincia di __________ (I), dove risiede la famiglia. Egli sostiene per contro
che la sua presenza in Svizzera riguarderebbe buona parte della settimana.
Interrogato dalla Polizia cantonale il 2 luglio 1997 in
merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha
ammesso che "dalla seconda settimana del mese di febbraio del 1995 e
sino a tuttoggi, la mia residenza effettiva è __________ frazione di
__________. Preciso che da quando sono stato operato e sino a tuttora, in
Svizzera vi sono rimasto per terapie al massimo quattro mesi. Sino a fine
ottobre dello scorso anno, ogni settimana sono entrato due volte a __________
per la terapia. Per la verità, sono entrato al mattino per poi rientrare in serata
al mio domicilio. Praticamente da inizio novembre 1996 a tuttoggi, sono sempre
rimasto al mio Paese, all'infuori di tre visite mediche che ho fatto a
__________. Dal mese di aprile us, per due volte al mese, entro, timbro la disoccupazione
a __________ ed ancora in serata rientro con i miei familiari. Risulta quindi
che la mia residenza effettiva e concreta è a __________, frazione di __________".
Ha poi aggiunto che "Il domicilio lasciato presso mio zio __________ di
__________ è quindi di comodo, esattamente per ricevere unicamente la corrispondenza
postale. Al momento di presentare il certificato AIRE di data 3 giugno 1997
dal quale risulta domiciliato presso gli alloggi dell'impresa __________ a
__________, l'interrogato ha precisato che ciò "non corrisponde al vero
perché, come già menzionato la mia residenza effettiva e a tutti gli effetti è
a __________ di __________." Ha in seguito terminato il verbale "precisando
ancora che a parte una qualche volta, sempre ho dormito con i miei familiari al
mio Paese".
4.2. Alla luce di queste chiare ed inequivocabili
affermazioni, si deve dunque ammettere che l'insorgente a partire dal 13 febbraio
1995 e per un periodo superiore a sei mesi si è stabilito in Italia presso la
sua famiglia ed è rientrato in Svizzera unicamente per sottoporsi alle terapie,
e in seguito per il controllo della disoccupazione. Come emerge dagli atti, le
sue apparizioni in Ticino, tra l'altro neppure svolte con regolarità, si sono
sempre limitate a periodi alquanto brevi.
Ora, a tale proposito va rammentato che secondo costante
prassi del Tribunale federale, qualora lo straniero trascorra la maggior parte
del suo tempo all'estero, il termine di sei mesi previsto dall'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS non è interrotto dal semplice fatto che egli ritorni regolarmente
in Svizzera per dei brevi soggiorni d'affari o per visite (DTF 120 Ib 369 e
segg., STF inedita 19 marzo 1997 in re E. e LLCC, consid. 3b in fine). Insufficiente
è quindi la semplice presenza in Svizzera limitatamente a un giorno o due alla
settimana per poter timbrare il controllo della disoccupazione (STF inedita 25
agosto 1995 in re __________, consid. 3; STF 20 ottobre 1994 in re __________,
consid. 4d). Un'interruzione del suddetto termine avviene soltanto se lo
straniero rientra in Svizzera prima dello scadere dei sei mesi per riprendere a
soggiornarvi in modo duraturo. Ciò che non è palesemente stato il caso nella
fattispecie in esame, ritenuto pure che la dichiarazione __________ secondo cui
l'insorgente alloggia presso di lui a __________ essendo posteriore al periodo
considerato.
4.3. Il ricorrente ritiene inoltre che il verbale
d'interrogatorio da lui sottoscritto non può essere considerato come prova
esaustiva e sufficiente per constatare la caducità del suo permesso. A torto.
La copia delle prove degli sforzi personali intrapresi
dall'insorgente per trovare lavoro versate agli atti (doc. B e C), non fanno
altro che confermare quanto dichiarato da quest'ultimo davanti agli organi di
polizia il 2 luglio 1997 e permettono di concludere che anche a partire dal
momento in cui ha beneficiato delle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione, il 1° aprile 1997 (doc. A), i suoi soggiorni in Ticino a tale
scopo non sono stati frequenti, le date delle domande di impiego essendo alquanto
irregolari a comprova che, contrariamente a quanto da egli postulato nel gravame,
il verbale di polizia è attendibile ed esaustivo per dimostrare che si è ormai
stabilito in Italia. Ma vi è di più. Dal certificato AIRE del 3 giugno 1997, si
evince che l'insorgente si è fatto iscrivere a tale documento solo con decorrenza
24 aprile 1997 senza addurre i motivi di tale ritardo e indicando di svolgere
l'attività di muratore quando in realtà era disoccupato dal 1° aprile
precedente.
Inoltre, il principio inquisitorio su cui si fonda la
procedura amministrativa non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento
dei fatti ed in modo particolare dell'onere di provare quanto sia in loro
facoltà, dovere fondato anche sul principio di buona fede. In particolare, il
significato della massima ufficiale dedotta dall'art. 18 PAmm non può essere
stravolto nel senso di pretendere che all'autorità giudicante incomba l'obbligo
di sopperire alle negligenze processuali delle parti, esperendo d'ufficio
complesse, incerte e costose indagini (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, pagg. 90-91 ad art. 18 PAmm). In concreto, il ricorrente
non spende una parola per dimostrare che gli accertamenti esperiti siano
inveritieri. Non risulta nemmeno che abbia richiesto un permesso per periodo di
assenza per due anni concesso dalla legislazione federale.
- Stante tutto quanto precede,
si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il fianco alle
critiche sollevate dall'insorgente. Va dunque confermata la decadenza del permesso
di domicilio rilasciato a __________.
Per il che il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge
transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione,
nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni
dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster