AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.270
Data decisione, Autorità:
31.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00270
Lugano
31 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 23 settembre 1997 di
patrocinato
dallo st. leg. __________
contro
la
decisione 9 settembre 1997 (n. 4552) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 9 giugno 1997
con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza in sanatoria per
opera eseguita abusivamente (recinzione totale della part. n. __________
RFD);
viste le risposte:
-
3 ottobre 1997 del Municipio di
__________;
-
8 ottobre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
14 ottobre 1997 del Dipartimento del
territorio, Sezione della pianificazione
urbanistica;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario a
__________ del fondo n. __________ RFD situato in zona agricola.
Il 4 settembre 1996 ha presentato al municipio una domanda di
costruzione volta ad ottenere l'autorizzazione per realizzare sul suo fondo una
cappella votiva, un locale adibito per metà a pollaio e per l'altra metà a deposito
attrezzi, nonché la recinzione della particella per una superficie complessiva
di mq. 2296.
Il 14 novembre successivo, considerata l'opposizione
interposta dalla Sezione della pianificazione urbanistica a seguito del preavviso
negativo della Sezione agricoltura, il municipio ha negato la sollecitata
licenza edilizia, l'intervento non essendo compatibile con gli art. 24 LPT, 71,
72 e 75 LALPT.
A seguito di un esperimento di conciliazione tenutosi il 20 dicembre
1996 tra l'interessato, il rappresentante della Sezione agricoltura e
l'autorità comunale, si è giunti alla seguente autorizzazione:
. costruzione
del pollaio e deposito attrezzi, come pure della cappella votiva;
. recinzione
ridotta a mq. 300 attorno al pollaio.
Donde l'annullamento dell'opposizione interposta dal dipartimento,
sostituita con un preavviso favorevole, e il rilascio della licenza edilizia a
__________ da parte del municipio il 13 marzo 1997.
Il 25 marzo 1997 il municipio ha constatato, durante un sopralluogo,
che __________ aveva proceduto alla recinzione di tutto il perimetro del fondo.
B. Con decisione 27 marzo 1997
il municipio, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, ha ordinato al
proprietario l'immediata sospensione di ogni e qualsiasi lavoro sulla
particella n. __________ e la demolizione della parte di recinzione ritenuta
abusivamente edificata, intimandogli di ottemperare agli ordini immediatamente
a partire dalla crescita in giudicato della decisione.
Il 18 aprile 1997 __________ ha ricorso al Consiglio di Stato
chiedendo l'annullamento della risoluzione municipale.
Il 9 settembre 1997 il Governo cantonale ha accolto il
gravame. Ha considerato che il municipio, per quanto riguarda l'ordine di
demolizione, aveva omesso di trasmettere gli atti al dipartimento competente e,
per quanto concerne l'ordine di sospensione di ogni e qualsiasi lavoro sulla
particella in questione, non aveva rispettato il principio di proporzionalità.
C. Il 23 aprile 1997 il
ricorrente ha inoltrato presso il municipio una domanda di costruzione in
sanatoria per la recinzione totale del fondo n. __________, che è stata negata
dal municipio con risoluzione 9 giugno 1997. Considerata l'opposizione della
Sezione della pianificazione urbanistica, l'Esecutivo comunale ha ritenuto in
sostanza che l'intervento previsto non può essere autorizzato siccome in
contrasto con i criteri pianificatori applicabili in materia di utilizzazione
dei sedimi ubicati fuori dalle zone edificabili.
D. Adito da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione 9 settembre 1997,
confermando il provvedimento in base all'art. 24 LPT. Secondo il Governo
cantonale, all'opera di cinta si opporrebbero interessi preponderanti e segnatamente
il mantenimento di fondi agricoli contigui che permettano una coltivazione ed
uno sfruttamento razionale del prezioso terreno agricolo. Ha aggiunto che la
recinzione non sarebbe del resto indispensabile data l'esigua intensità
dell'attività del ricorrente e la possibilità di proteggere le piante in modo
altrettanto efficace mediante la posa di una rete metallica attorno al fusto di
ogni albero; intervento, questo, manifestamente più rispettoso del territorio
agricolo.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.
L'insorgente contesta le deduzioni operate dalle precedenti istanze, sostenendo
che la costruzione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e che non
si oppongono interessi preponderanti. Considerata la forte pendenza in cui si
trovano i terreni nella zona interessata, una recinzione del fondo non
causerebbe alcuna restrizione alla coltivazione e allo sfruttamento dei fondi
confinanti, i quali dispongono tutti di un accesso alla strada. Invoca la
necessità di preservare le sue colture dalle insidie provenienti da animali in
grado di provocare danni irreparabili, sostenendo che gli alberi da frutta non
possono essere facilmente protetti individualmente in quanto sarebbero in parte
a basso fusto.
Ritiene che la decisione impugnata porti alla lenta ma inesorabile
conversione del terreno da zona agricola a zona boschiva; a suo dire
l'interpretazione troppo stretta dell'art. 24 LPT condurrebbe perciò
all'estinzione della zona.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il Dipartimento del
territorio, contestando partitamente le tesi del ricorrente.
G. In fase istruttoria, il
Giudice delegato ha richiesto all'Ufficio della caccia e della pesca del
Dipartimento del territorio se nel Comune di __________ e nelle zone limitrofe
sono stati segnalati ultimamente danni alle colture provocati da cinghiali.
Delle risultanze emergenti dai suddetti accertamenti come
pure delle relative osservazioni in merito del ricorrente e dei vari documenti
che ha successivamente versato agli atti si dirà - per quanto necessario - in
appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva
dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento censurato, è
incontestabile (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente
non appare invero atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, poiché la situazione del fondo
dedotto in edificazione emerge chiaramente dalle planimetrie e dalla
documentazione fotografica agli atti.
- Edifici o impianti possono
essere costruiti o trasformati solo dietro il rilascio di una licenza edilizia.
La stessa si rende necessaria in particolare per la costruzione, la
trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la
demolizione di edifici ed altre opere, come pure per apportare importanti modifiche
alla configurazione del suolo (art 1 cpv. 1 e 2 LE).
La licenza edilizia va concessa solo se i progetti presentati
sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni,
di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico
applicabili (art. 2 cpv. 1 LE).
- Il ricorrente chiede
l'autorizzazione di recintare la propria particella di complessivi mq. 2296 con
pali di cemento e rete metallica zincata alta m 1.50 a causa di un cambiamento
della situazione del suo fondo verificatasi dopo l'esperimento di conciliazione.
Egli ha messo a dimora diverse piante da frutta e ornamentali nello stesso
fondo dove erano già piantati alcuni arbusti di mirtilli giganti, un filare di
vite con 12 ceppi e un campo di 120 mq coltivato con ortaggi.
3.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano
regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale,
art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Come accennato in narrativa, la part. n.
__________ RFD di __________ è situata al di fuori del comprensorio edificabile
previsto dal PR, e più precisamente si trova in zona agricola. Per quanto
possibile, tale zona dev'essere delimitata da ampie superfici contigue (art. 16
cpv. 2 LPT). Nelle zone agricole possono essere autorizzate solo nuove costruzioni
che siano in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola
del terreno o destinate a consentire l'esercizio di certe attività agricole o
di allevamento (cfr. DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273; DFGP, Commento alla LPT ad
art. 16 N.1; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n. 911 e
giurisprudenza ivi menzionata). Edifici e impianti devono dunque essere
adeguati, segnatamente per quanto riguarda la loro ubicazione e destinazione,
ai bisogni oggettivi di tale attività (DTF 114 Ib 131).
3.2. Nel caso in rassegna, il fondo è adibito all'allevamento
di una decina di animali da cortile e alla coltivazione recente di 25 alberi
fruttiferi e ornamentali. Il ricorrente - autorizzato a costruire il pollaio,
il deposito attrezzi, una cappella votiva, nonché la recinzione ridotta a mq.
300 attorno al pollaio - svolge un'attività agricola famigliare che non
giustifica la recinzione perimetrale dell'intero fondo siccome non conforme
alla zona agricola. Nel processo produttivo che caratterizza questo genere di
attività l'intera recinzione del fondo non appare infatti come un elemento
necessario ed insostituibile. Una cinta di tale ampiezza contrasterebbe
insanabilmente con la politica intrapresa dall'autorità cantonale e, attraverso
il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato l'11 giugno 1985,
dall'autorità comunale di __________. Il fondo in questione fa infatti parte
degli altri terreni idonei all'utilizzazione agricola del piano direttore
cantonale 1990 (scheda 3.2.), che "rappresentano la premessa
territoriale indispensabile per l'agricoltura, per il paesaggio e per la salvaguardia
di spazi liberi per le future generazioni". L'art. 28 cpv. 1 e 2 NAPR
dispone dal canto suo che la zona agricola comprende i terreni che per la loro
idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola - ed in particolare
i prati, i campi, gli orti ed i pascoli - e che nuove costruzioni ed impianti
sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola.
Stante quanto precede, appare semmai conforme alla zona in
questione solo una protezione individuale degli alberi di proprietà del
ricorrente con una rete attorno al fusto di ciascuno di essi, come sostenuto
dalle istanze inferiori.
3.3. L'insorgente invoca i rischi della fauna locale.
Sennonché tali insidie sono invero limitate all'eventuale passaggio della selvaggina,
in quanto è incontestato che sul territorio comunale il vago pascolo - salvo
accordi speciali - è stato da tempo vietato. Per quanto riguarda la selvaggina,
egli sostiene la necessità della recinzione in particolare a seguito della
presenza di cinghiali nella zona, i quali avrebbero causato danni alle colture.
Ora, dagli accertamenti esperiti dal Giudice delegato presso l'Ufficio della
caccia e della pesca del Dipartimento del territorio, risulta che a parte l'unico
caso risalente al 1996 citato nello scritto di tale autorità dell'8 marzo 1998,
ultimamente non vi sono più state segnalazioni di danni causati da cinghiali
non solo nel Comune di __________ bensì anche nei dintorni. Il ricorrente aggiunge
invero che la popolazione di cinghiali nella zona è già importante e che
continua a crescere, ciò che dovrebbe pure aumentare i rischi di danni alle
colture. A suffragio della propria tesi egli versa agli atti i risultati della
caccia al cinghiale 1997 come pure lo scritto 23 marzo 1998 dell'associazione
dei comuni regione __________. Tuttavia - ed è ciò che conta - tali considerazioni
non sono in contrasto con quanto segnalato dal citato Ufficio circa la
frequenza dei danni effettivi accertati nella zona nel corso degli ultimi anni.
La posa di una rete metallica attorno al fusto di ogni albero permette di
proteggere facilmente le piantagioni in quanto finalizzata a impedire eventuali
danni che recentemente non sono nemmeno stati constatati nella zona.
Il ricorrente adduce in seguito che la coltivazione del fondo
risulterebbe troppo onerosa, complicata e quanto mai impossibile dal momento
che le piante a basso fusto hanno i rami con un'altezza massima di m 1.80 al di
fuori di questa protezione e una recinzione più larga non solo comprometterebbe
lo sviluppo delle stesse ma porrebbe un ostacolo anche al loro accudire. Tali
considerazioni, a prescindere dal fatto che non sono state dimostrate dal
ricorrente, sono dettate da mere ragioni di comodità e di ordine finanziario e
non possono essere tutelate per giustificare una recinzione. Va osservato
inoltre che con la conciliazione del 20 dicembre 1996, egli è comunque già
stato autorizzato a recintare 300 mq. del fondo attorno al pollaio/locale attrezzi
per tenere conto dello spazio necessario agli animali per razzolare, nonché
dell'intenzione di piantare in futuro decine di alberi da frutta su alcune centinaia
di metri quadrati di superficie.
Contrariamente a quanto asserito dall'insorgente, la
necessità di mantenere i fondi agricoli contigui liberi che permettano una coltivazione
ed uno sfruttamento del suolo razionale non può dipendere dal quesito a sapere
se il fondo è situato o meno su un pendìo interrotto da piccole strisce di
terreno piano con la parte inferiore pianeggiante. Anche se la recinzione non
causasse alcuna restrizione alla coltivazione e allo sfruttamento dei fondi
confinanti, ciò non giustifica una deroga ai principi pianificatori testé
enunciati. Poco importa pertanto se le particelle confinanti dispongono di un
accesso alla strada.
Il ricorrente sostiene pure che la mancata recinzione
dell'intero fondo avrebbe per effetto la perdita di un'ulteriore superficie
agricola di montagna con il risultato di impedirgli di continuare la sua
attività, che rischierebbe pure di essere compromessa dalla rapida crescita del
bosco soprastante con conseguente lenta ma inesorabile conversione del terreno
da zona agricola a zona boschiva. Tali considerazioni - anche se fossero
verosimili - non sono tuttavia atte ad autorizzare la postulata recinzione,
tenuto conto delle importanti esigenze della pianificazione territoriale che appaiono
preminenti rispetto all'interesse soggettivo del ricorrente all'intera
recinzione del suo fondo. Mal si comprende in realtà come l'impedimento
dell'avanzare di arbusti e cespugli vari possa dipendere più dall'esistenza di
una recinzione che non si rivela necessaria ed insostituibile agli scopi del
fondo in zona agricola, che dalla manutenzione regolare del fondo privato.
3.4. L'intervento realizzato dal proprietario non appare
quindi conforme alla zona di utilizzazione in cui è inserita la particella
dedotta in edificazione. Del resto i disagi per il ricorrente, tutto sommato
contenuti, non compromettono assolutamente la sua attività e non sono comunque
straordinari, se riferiti ad un fondo situato in una zona agricola
dell’__________. Il manufatto potrebbe dunque essere autorizzato soltanto nel
caso in cui dovessero risultare adempiute le condizioni poste dal diritto
federale per il rilascio di un'autorizzazione a costruire fuori della zona edificabile.
- Per i motivi dianzi
esposti, resta dunque da esaminare se l'intervento non possa beneficiare di
un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 cpv. 1 LPT.
4.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, al di fuori delle zone
edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la
costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi
alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro
destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se
non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono
essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid.
4a, 118 Ib 17 consid. 2b; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes
Umweltschutzrecht, 3a ed., pag. 171).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo
e alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste severe esigenze
(v. Scolari; op. cit., n. 909 con rinvii). Occorre infatti che sia necessario
costruire l'edificio o l'impianto fuori dalla zona a cui normalmente
appartiene, per motivi di natura tecnica o inerenti al suo esercizio, o per
conformazione del terreno (DTF 117 Ib 379 consid. 3a). Il vincolo può anche
essere negativo, imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib
295 consid. 3a e c, 114 Ib 180 consid. 3ca).
Inoltre non devono esservi interessi preponderanti che si
oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla
valutazione degli opposti interessi in gioco richiesta dall'art. 24 cpv. 1
lett. b LPT ruota attorno alle finalità e ai principi della pianificazione del
territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 consid. 3, 114 Ib 268
consid. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione, segnatamente i principi
volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art.
3 cpv. 2 lett. a LPT).
4.2. In concreto non si può certo ritenere che il manufatto
esiga un'ubicazione vincolata. Non lo è in senso positivo, perché nulla esige
che l'opera di cinta sorga fuori dalle zone edificabili. Ma non lo è nemmeno in
senso negativo, poiché la destinazione di queste costruzioni non esclude
affatto la possibilità di realizzarle all'interno delle zone edificabili. Le
ragioni sollevate dall'insorgente - meri motivi personali, di comodità o
finanziari - sono del resto insufficienti a tale proposito (DTF 118 Ib 19 consid.
2b; 117 Ib 267 consid. 2, 505 consid. 5a con rinvii).
In secondo luogo, l'opera di recinzione contrasta
insanabilmente con la politica intrapresa dall'autorità cantonale e, attraverso
il piano regolatore del 1985, dall'autorità comunale di __________. In
particolare l'art. 28 cpv. 3 NAPR dispone che le eccezioni in conformità
dell'art. 24 LPT e al diritto cantonale d'applicazione sono ammesse unicamente
se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio. Come
ha constatato il dipartimento, a tale realizzazione si contrappone l'interesse
pubblico alla salvaguardia del territorio agricolo, segnatamente al mantenimento
di fondi agricoli contigui liberi che permettano una coltivazione ed uno sfruttamento
del suolo razionale. Ne consegue che l'interesse al mantenimento di una superficie
agricola di primaria importanza si opporrebbe in modo insuperabile al rilascio
dell'autorizzazione richiesta (DTF 112 Ib 36 segg.; ZBl 86 pag. 534; Bandli,
Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 115 segg.).
Va pure tenuto presente, contrariamente a quanto sostenuto
dall'insorgente, che risultano pure inapplicabili in specie gli art. 23 e 24
OPT sulla conservazione della sostanza edificata esistente. Del resto, il fondo
in questione non fa nemmeno parte dell'inventario degli edifici ubicati fuori
dalla zona edificabile nel comune di __________ (v. approvazione 23 settembre
1997 del Consiglio di Stato della variante di PR inerente l'inventario degli
edifici ubicati fuori zona edificabile).
- Stante tutto quanto precede
il gravame va dunque senz'altro respinto siccome infondato.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 ter Cost; 22, 24 LPT; 23 e 24 OPT; 1 cpv. 1 e 2, 2 cpv. 1; 21 LE;
3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 1'000.– sono a carico del ricorrente
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a
Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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