AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.256
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00256
Lugano
10 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
6, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 18 settembre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 3 settembre 1997 (no. 4319) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 luglio 1997
con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato cautelativamente la
licenza di circolazione a tempo indeterminato per motivi di sicurezza;
viste la risposta 25 settembre 1997 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16 aprile 1997, il
ricorrente __________ è stato protagonista di un incidente della circolazione
avvenuto in territorio di __________ e risoltosi con la produzione di danni
materiali e il ferimento leggero di 5 persone.
In base alla ricostruzione del sinistro operata dagli agenti
di polizia, l'insorgente, proveniente da __________, circolava alla guida della
vettura Opel targata __________ sulla strada cantonale (via __________) in
direzione di __________. Giunto all'impianto semaforico posto all'intersezione
con l'uscita autostradale di __________, il __________ transitava con luce
rossa ed andava così ad urtare due autovetture che, provenienti dall'autostrada,
si stavano regolarmente immettendo sulla cantonale.
Al ricorrente, rimasto illeso dall'incidente, è stato
riscontrato mediante analisi del sangue un tasso di alcolemia compreso tra un
minimo di 2,57 e un massimo di 3,35 gr. per mille.
Si è quindi proceduto ad un sequestro immediato della licenza
di condurre.
B. Con lettera 6 maggio 1997 la
Sezione della circolazione ha reso attento il ricorrente del fatto che si
prospettava l'adozione nei suoi confronti un provvedimento amministrativo di
revoca della licenza di condurre.
Raccolte le osservazioni inoltrate in proposito dal
ricorrente, il 28 maggio 1997 la medesima autorità ha quindi ordinato a quest'ultimo
di sottoporsi a perizia presso il Servizio ticinese di cura dell'alcolismo
(STCA). La Sezione della circolazione ha giustificato tale misura con il fatto
che __________ è persona con numerosi precedenti specifici in materia di
ebrietà al volante e che in occasione dell'incidente da lui causato a
__________ gli era stato riscontrato un alto tasso di alcolemia.
Con lettera 24 giugno 1997, il ricorrente ha comunicato di
non volere sottoporsi ad esame da parte del STCA.
Egli ha quindi ribadito la sua posizione con scritto del 10
luglio 1997.
C. Preso atto
dell'atteggiamento assunto dal ricorrente, la Sezione della circolazione,
richiamati gli art. 16 cpv. 1 LCS e 35 cpv. 3 OAC, ha dunque risolto il 17
luglio 1997 di revocare a __________, a titolo cautelativo e preventivo, la
licenza di condurre a tempo indeterminato e gli ha impartito ancora una volta
l'ordine di sottoporsi a perizia presso il STCA. La decisione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva.
D. Il 29 luglio 1997 __________
ha impugnato davanti al Consiglio di Stato il predetto provvedimento di revoca
chiedendone l'annullamento e postulando che al gravame fosse conferito effetto
sospensivo.
Il 31 luglio 1997 il Presidente del Consiglio di Stato ha
risolto di respingere la domanda provvisionale formulata dall'insorgente,
confermando in tal modo l'immediata esecutività della risoluzione impugnata.
Quindi, con decisione 3 settembre 1997 il Governo, entrando
nel merito delle censure sollevate dal __________, ha pronunciato la reiezione
del gravame.
L'Esecutivo cantonale, tenuto conto dei precedenti a carico
del ricorrente, dell'elevato tasso di alcolemia riscontrato nel suo organismo
in occasione dell'incidente del __________, nonché del fatto che in
quest'ultima occasione lo stesso aveva ammesso di essere in cura di
disintossicazione da alcol, ha ritenuto perfettamente giustificati sia gli
accertamenti ordinati dalla Sezione della circolazione, sia il provvedimento di
revoca a titolo cautelare della licenza per un periodo indeterminato.
E. Contro la predetta decisione
governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
Contesta che nel caso in oggetto siano dati gli estremi per
pronunciare nei suoi confronti un provvedimento di revoca della licenza di
circolazione per motivi di sicurezza. Afferma infatti di non essere affatto
persona dedita al bere: ciò troverebbe conferma pure in quanto ha avuto modo di
certificare il dottor __________ nel suo rapporto del __________.
Afferma dunque che la decisione impugnata non poggia su nessuna
prova oggettiva del suo asserito stato di dipendenza da alcol. Aggiunge inoltre
che, essendo titolare ed unico dipendente di un'impresa di pittura, deve poter
disporre di un mezzo di trasporto per recarsi sui cantieri e che quindi il
provvedimento adottato nei suoi confronti è suscettibile di impedirgli di
svolgere la sua attività lavorativa.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni in
proposito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 10 LALCS.
La legittimazione del ricorrente è pacificamente data (art.
43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza l'assunzione delle prove notificate
dall'insorgente che non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti necessari per il giudizio (art. 18 PAmm).
- La licenza di condurre è un
permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore.
Essa può essere rilasciata soltanto se tra le altre cose il
richiedente non è affetto da malattia o infermità fisiche o psichiche che gli
impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore, non è dedito al bere
o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida e
se dà quale conducente garanzia di osservare le prescrizioni e di avere
riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 LCS).
Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato
che le condizioni legali per il loro rilascio non sono mai state o non sono più
adempiute; essi possono essere revocati se non sono state osservate le
limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio erta stato subordinato nel
caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCS). Secondo l'art. 17 cpv. 1 bis LCS, la
licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è revocata per una
durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a
motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali
o altri motivi.
La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo
preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art. 35
cpv. 3 OAC).
- Come si è detto in
narrativa, la decisione di revoca impugnata dal ricorrente è stata adottata,
non avendo quest'ultimo dato seguito all'ordine impartitogli dalla Sezione
della circolazione di sottoporsi a perizia psicologica presso il STCA.
Quella resa dalla predetta autorità amministrativa è dunque
una decisione di ritiro immediato della licenza a titolo preventivo e in quanto
tale rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura
provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di
esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, III ed., ad art. 16 LCS, no. 2.2. lett. e) e riferimenti
ivi menzionati).
Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal
comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla
guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti con la dovuta
rapidità i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi
casi le autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare
la sicurezza del traffico nonché del soggetto direttamente interessato dalla
misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
III Vol., no. 1996; DTF 122 II 359 e segg., consid. 3a pag. 364).
- Nel caso di specie il
provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e preventivo appare
del tutto giustificato dalle circostanze.
Il ricorrente ha infatti causato un incidente della
circolazione lo scorso __________ in territorio di __________, dopo essersi
messo alla guida del suo veicolo in stato di grave ebrietà (alcolemia: 2,57 -
3,35 gr. per mille).
Assunto a verbale dagli agenti di polizia accorsi sul luogo
del sinistro, egli ha avuto modo di testualmente dichiarare:
"Tengo a precisare che faccio uso di pastiglie ANTABUS
per disintossicarmi dall'alcool. Tutte le mattine prendo una di queste
pastiglie."
(cfr. verbale d'interrogatorio 16 aprile 1997 __________)
Occorre ancora rilevare che dagli atti trasmessi dalla
Sezione della circolazione risulta che l'insorgente è stato in passato a più
riprese oggetto di provvedimenti amministrativi per guida in stato di ebrietà.
In particolare egli ha subito il __________ __________ 1980 la revoca della
licenza per un periodo di tre mesi, avendo guidato in stato di ubriachezza
sulla tratta -. Medesimo provvedimento, questa volta però
per la durata di sette mesi e mezzo, gli è stato inflitto il 26 gennaio 1989
per guida in stato di ebrietà, perdita di padronanza del veicolo e urto di due
ciclomotoristi a __________. Il __________ la Sezione della circolazione gli ha
quindi revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre causa alcolismo,
dopo essere stato nuovamente sorpreso in stato di ubriachezza al volante di un
autoveicolo ed avere provocato un incidente della circolazione a __________.
Ora, benché il ricorrente sia stato riammesso al beneficio
della licenza di condurre il 27 dicembre 1993, è evidente che alla luce dei
fatti accaduti in territorio di Camorino lo scorso 16 aprile 1997 e delle
dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in quell'occasione, sussiste
attualmente il fondato sospetto che __________ __________ faccia ancora un uso
smodato di bevande alcoliche. In simili circostanze, visto il rifiuto (peraltro
privo di ogni motivazione) del ricorrente di sottoporsi agli accertamenti
peritali necessari per la determinazione del suo effettivo stato di salute e di
idoneità alla guida di veicoli a motore, si giustifica ampiamente il
provvedimento di revoca cautelare predisposto dalla Sezione della circolazione.
Il pericolo per la sicurezza della circolazione costituito da un conducente che
si presume essere dedito al bere esige che le autorità intervengano tempestivamente
con provvedimenti urgenti a tutela provvisoria di interessi giuridici
minacciati durante il lasso di tempo necessario all'effettuazione dei dovuti
accertamenti.
- Il ricorrente sostiene che
il certificato medico rilasciatogli il 25 luglio 1997 dal dottor __________
sarebbe sufficiente a dipanare qualsiasi dubbio riguardo alla sua idoneità alla
guida di autoveicoli.
Tale tesi non può in alcun modo essere accettata.
Di fronte a concreti e seri indizi di etilismo è dovere
dell'autorità amministrativa effettuare approfondite indagini sia sulla condizione
medico-internistica che su quella psicologica del conducente in oggetto. La
semplice produzione di un certificato medico dal quale risulta che determinati
fattori organici risultano nella norma non basta ancora ad escludere una
situazione di inidoneità alla guida. Ciò vale soprattutto quando, come nel caso
di specie, la persona oggetto d'indagine ammette esplicitamente di essere in
cura di disintossicazione da alcol ed è già stata in tempi recenti al centro di
un provvedimento di sicurezza in materia di circolazione a causa della sua
dedizione al bere. È pertanto da escludere che la semplice attestazione medica
versata agli atti dall'insorgente basti a giustificare l'annullamento del
provvedimento impugnato.
Né __________ si può appellare in questa sede all'asserita necessità
di disporre della licenza di condurre per motivi professionali, dal momento che
trattasi questo di un fattore che riveste rilevanza unicamente nell'ambito
della revoche a scopo di ammonimento per decidere della durata del
provvedimento (cfr. 33 cpv. 2 OAC), ma che per contro non entra affatto in
considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire
essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (
cfr. art. 33 cpv. 1 OAC).
- Stante tutto quanto precede
il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1 LCS; 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCS; 3, 18, 28, 43, 60,
61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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