AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.254
Data decisione, Autorità:
19.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00254
Lugano
19 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 17 settembre 1997 di
patrocinato
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 27 agosto 1997, no. 4111, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 16 giugno 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione,
gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre per scopi di
sicurezza;
vista la risposta 22 settembre 1997 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23 gennaio 1997 l'ufficio
giuridico della Sezione della circolazione, in seguito ad informazioni ricevute
da persona attendibile, ha sollecitato __________ a sottoporsi ad un esame
medico internistico volto ad accertare la presenza di eventuali sintomatologie
riferibili ad uso/abuso di alcool. Con certificato 5 febbraio 1997 il dr.
__________, medico curante dell'interessato, ha escluso la presenza di
controindicazioni d'ordine medico alla guida di veicoli del gruppo 3: i valori
del CDT erano risultati normali (13.6 U/l). Ritenendo insufficienti tali
riscontri, il 17 febbraio 1997 l'Ufficio ha invitato il ricorrente a sottoporsi
a perizia presso il Servizio Ticinese di Cura dell'Alcoolismo (STCA). Con
rapporto 1° maggio 1997 il perito del STCA, che già aveva avuto occasione di
occuparsi di __________ in relazione all'abuso di alcool, ha rilevato "la
presenza di un quadro etilistico caratterizzato da eccessi etilici occasionali
concomitanti ed in relazione con le situazioni conflittuali ma anche, e ciò
soprattutto anamnesticamente, in funzione di un bere sociale scarsamente problematizzato".
Il rapporto del STCA era integrato da nuovi esami medici, che
non hanno permesso di evidenziare la presenza di un abuso alcolico.
B. Fondandosi su queste
emergenze, con decisione 16 giugno 1997 la Sezione della circolazione ha
risolto di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a
scopo di sicurezza a tempo indeterminato. La decisione, dichiarata immediatamente
esecutiva, precisa che la riammissione alla guida è subordinata alla presentazione
di un certificato medico internistico e di un rapporto del STCA attestanti,
dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e
la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche.
C. Contro questa decisione,
fondata sugli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr,
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato il 17 giugno 1997,
chiedendone l'annullamento.
La pedissequa istanza provvisionale di conferimento
dell'effetto sospensivo al gravame è stata respinta sia dal Presidente del
Consiglio di Stato il 2 luglio 1997 sia da questo Tribunale il 29 luglio
successivo.
Entrando nel merito delle
censure sollevate da __________, con giudizio 27 agosto 1997 il Governo
cantonale ha respinto l'impugnativa confermando in tal modo il provvedimento.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto fondato quanto emerso dal
rapporto 1° maggio 1997 del STCA. A suo avviso, il certificato medico 12 marzo
1997, tenuto in considerazione nell'ambito del rapporto peritale precitato, non
sarebbe atto a smentire le conclusioni ivi scaturite. Ne conseguirebbe che, al
momento della decisione, il ricorrente non era in grado di sormontare per mezzo
della propria volontà questa tendenza a consumare bevande alcoliche in
proporzioni eccessive.
D. Contro la pronuncia
governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
L'insorgente rileva di non aver commesso alcuna infrazione,
di essere in possesso della licenza dal 1969 e di non essere mai incorso in
sanzioni significative. Contesta le deduzioni del STCA e sottolinea come gli
esami medici non abbiano evidenziato alcun elemento utile a suffragarle. Chiede
a tal proposito che venga allestito un secondo rapporto peritale.
All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato,
il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione
impugnata.
E. In fase di istruttoria il
dr. med. __________, medico psichiatra caposervizio psico-sociale presso il
Dipartimento delle opere sociali, ha trasmesso al Tribunale una perizia
inerente all'idoneità psicofisica del ricorrente a condurre con sicurezza
veicoli a motore di cui si dirà in seguito.
Il 27 maggio 1998 l'insorgente, preso atto del rapporto
peritale, ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in proposito. Nel
contempo ha chiesto che al gravame venga restituito l'effetto sospensivo.
Il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione si sono
dal canto loro rimessi al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LACStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- La licenza di condurre è un
permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore.
Essa può essere rilasciata soltanto se tra le altre cose il
richiedente non è affetto da malattia o infermità fisiche o psichiche che gli
impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore, non è dedito al bere
o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida e
se dà quale conducente garanzia di osservare le prescrizioni e di avere
riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 LCStr).
Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato
che le condizioni legali per il loro rilascio non sono mai state o non sono più
adempiute; essi possono essere revocati se non sono state osservate le
limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso
particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 17 cpv. 1 bis LCStr, la
licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente
non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di
tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi.
-
La decisione 16 giugno 1997
della Sezione della circolazione configura una revoca della licenza di condurre
a scopo di sicurezza. L'insorgente si duole, a ragione, del fatto che
l'autorità di prima istanza ha ritenuto a torto una sua presunta e imprecisata
"grave infrazione commessa". Dal fascicolo processuale non risulta
in realtà alcuna violazione delle norme della circolazione da quando è in
possesso della licenza (1969) se non una multa di fr. 80.– per eccesso di
velocità nel 1985 come da egli stesso ammesso nel proprio gravame. Non va
comunque dimenticato, ai fini del presente giudizio, che la revoca della
licenza di condurre a scopo di sicurezza non presuppone necessariamente
l'esistenza di una violazione delle norme della circolazione stradale (JdT 1981
I 402 consid. 2). In effetti, le revoche a scopo di sicurezza servono a
proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei a condurre veicoli a
motore e sono, tra l'altro, ordinate in presenza di un vizio del bere.
-
4.1. In concreto il perito
del STCA lic. phil. __________, psicologo SPC, si è fondato su "informazioni
dirette e indirette a nostra disposizione" e meglio sul colloquio 20
febbraio 1997 avuto con l'interessato, sulle indagini psicometriche (Scala
dell'alcoolismo secondo Mc Andrew, questionario MAST), sui vari reattivi
grafici (Wartegg e Koch) e cromatici (Lüscher), sul questionario della forma
ridotta del MMPI, sull'indagine medica internistica dr. med. __________ 12
marzo 1997 e sulle informazioni messe a disposizione dalla Sezione della
circolazione. Ha inoltre preso in considerazione ulteriori informazioni messe a
disposizione dal consultorio STCA dove il ricorrente è conosciuto da oltre un
decennio essendo egli seguito, come anche la moglie, per problemi legati all'alcool
(pag. 1). "Lavorando noi stessi in tale sede come consulente psicologo,
in un'occasione siamo inoltre stati chiamati a intervenire al domicilio del
summenzionato in una situazione di intossicazione etilica acuta all'inizio
dell'anno in corso" (pagg. 1-2). Il perito ha pure (pag. 2) richiesto
ulteriori informazioni al Servizio psicosociale per adulti (SPS) di __________
dove lo psichiatra ha confermato quanto asserito dal paziente circa un
tentativo di coinvolgimento in una terapia di coppia (pag. 6). Egli ha in
sostanza rilevato (pag. 8) "la presenza di un quadro etilistico
inveterato caratterizzato da eccessi etilici occasionali concomitanti e in
relazione con le situazioni conflittuali, ma anche, e ciò soprattutto anamnesticamente,
in funzione di un bere sociale scarsamente problematizzato".
4.2. Dato che la perizia STCA come pure la segnalazione pervenuta
alla Sezione della circolazione si basano più su resoconti precedenti e a
ipotesi che su fatti, il Tribunale ha commissionato un'ulteriore perizia con lo
scopo di accertare lo stato attuale dell'interessato dal punto di vista
psicofisico in relazione alla sua idoneità a condurre veicoli a motore.
Il 25 maggio 1998 lo psichiatra dott. __________ ha
presentato un referto che prende in considerazione (pag. 8):
"1. Un'anamnesi scevra
da elementi deponenti per una patologia alcolica evidente (nessun ricovero
ospedaliero, nessuna cura, nessun incidente sul lavoro o della circolazione,
mantenimento del posto di lavoro e pensione per possibilità). Contro questo
l'STCA parla comunque di una condizione alcolica nota da anni ma che non
avrebbe portato comunque a nessuna conseguenza quale sopra indicata.
-
Un esame psichiatrico
approfondito effettuato in tre occasioni, ed in diversi momenti della giornata
completamente silente per alterazioni psicopatologiche collegate all'alcool.
-
Esami internistici
ripetuti, corredati da esami ematochimici da parte del curante ma anche da parte
di un esperto internista neutrale che giungono alla medesima conclusione
nell'arco di oltre un anno dal 29.01.97 al 5.5.98 e cioè sull'assenza di segni
di una patologia acuta e cronica alcoolcorrelata e su questa base anche sul
giudizio di idoneità conseguente alla guida dell'interessato.
-
Una testistica psicometrica
negativa (vedi perizia __________) per presenza di profili etilistici di
personalità e di una problematica alcoolcorrelata.
-
La risposta negativa
alla nostra richiesta da parte della Delegazione tutoria di __________ su
comportamenti accertati da parte dell'interessato in relazione all'uso di
alcolici."
L'esperto, tenuto conto della
modalità diagnostica rispetto alle sindromi e ai disturbi psichici e
comportamentali dovuto all'uso di sostanze psicoattive e in particolare dell'alcool,
ha accertato (pagg. 10 e 11) che il peritando "alla nostra osservazione
non presenta ovviamente un'intossicazione acuta, ma neppure un uso dannoso o
una situazione di dipendenza o sono noti stati di astinenza più o meno
complicati o una sindrome amnestica o un disturbo psichico residuo come un
etilismo inveterato così riferito dal precedente perito, dovrebbe
provocare". Ha pure soggiunto che nel caso dell'insorgente "è
verosimile che la diagnosi presenza
di un alcolismo inveterato ... vedi sopra, abbia veicolato anche le
conseguenze cautelative. Ma la diagnosi della perizia STCA è il suo punto più
debole, non infatti deducibile dai criteri scientifici attuali medico
psichiatrici e del tutto generica nelle deduzioni che ne conseguono. Perché mi
si intenda, si possono trovare nei tratti di personalità comunemente, in una
certa percentuale, delle disposizioni infrattive, ma questo non qualifica una
persona come possibile delinquente. La psichiatria forense infatti rigetta le
ipotesi di tendenza basate sulla personalità. Si tratta quindi di un approccio
diverso. E' da dire inoltre che, nel caso del signor __________, mancano anche
presupposti psicologici e biologici per trarre la conclusione che possa essere
inidoneo alla guida e le notizie ambientali smentiscono che egli abbia assunto
comportamenti articolari attribuibili ad eccessi alcolici".
Il perito ha dunque concluso che (pag. 12) "Allo
stato attuale il signor __________ non presenta una problematica legata
ad un uso-abuso di bevande alcoliche pertanto il suo stato dal punto di vista
psicofisico non è suscettibile di compromettere la sua idoneità a condurre
veicoli a motore".
Visto che la seconda perizia non lascia dubbi circa
l'idoneità attuale dell'interessato alla guida di veicoli a motore, ne consegue
che il ricorso va accolto.
- Con l'emanazione del
presente giudizio la domanda di revoca di provvedimenti cautelari, nel senso
che al gravame venga restituito l'effetto sospensivo, diviene priva d'oggetto.
I costi per l'allestimento
della perizia sono addebitati alla parte soccombente (art. 60 cpv. 1 RLACStr).
Non si prelevano per
contro tasse e spese di giustizia (art. 28 PAmm).
Il ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto all'albo,
ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis LCStr; 30 cpv. 1 OAC; 10 LACStr;
57, 58, 60 RLACStr 253 CPC; 3, 18, 19, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza le risoluzioni 16 giugno 1997 del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della circolazione, e 27 agosto 1997 del Consiglio
di Stato sono annullate.
-
Non si prelevano tasse e
spese giudiziarie.
-
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà al ricorrente l'importo complessivo di fr. 1'500.– a titolo di
ripetibili per entrambe le istanze.
-
Le spese peritali sono a
carico dello Stato del Cantone Ticino.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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