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Numero d'incarto:
52.1997.253
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00253
Lugano
10 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 settembre 1997 di
patrocinati
dall'avv. __________
contro
la
decisione 27 agosto 1997, no. 4101, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 6 marzo 1997
con cui il municipio di __________ nega loro l'autorizzazione a chiudere
lateralmente il tendone ammesso al ristorante __________;
viste le risposte:
-
23 settembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
30 settembre 1997 municipio di
__________;
-
7 ottobre 1997 del Dipartimento
del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i ricorrenti sono comproprietari del ristorante
__________, situato a __________, in località __________, fuori della zona
edificabile (part. no. / RFD);
che una quindicina d'anni orsono i ricorrenti hanno abusivamente
posato accanto al ristorante una struttura metallica di m 18.58 x 8.78,
ricoperta da una tenda in tessuto impermeabile e dotata di finestrelle di
plastica trasparente;
che l’opera abusiva non ha suscitato reazioni da parte
dell'autorità;
che il 10 ottobre 1996 i ricorrenti hanno chiesto al
municipio di __________ il permesso di chiudere lateralmente il capannone con
vetrate mobili montate su telai di alluminio fissati alle strutture metalliche
che lo sorreggono;
che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio,
ritenendo l'opera contraria agli art. 24 LPT e 75 LALPT;
che con decisione 6 marzo 1997 il municipio di __________ ha
quindi negato la licenza richiesta;
che con giudizio 27 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
dagli istanti in licenza ed imponendo loro di inoltrare una domanda di costruzione
in sanatoria per l’opera realizzata abusivamente;
che il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto del Dipartimento
del territorio;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si
aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando che venga accertato che la chiusura del capannone è
un semplice lavoro di manutenzione non soggetto a licenza edilizia;
che, in subordine, gli insorgenti chiedono che venga fatto
ordine al municipio di rilasciare la licenza richiesta;
che gli insorgenti evidenziano l'importanza del tutto
trascurabile dell'intervento; si tratterebbe soltanto di sostituire le pareti
laterali del manufatto senza modificarne le caratteristiche;
che, a loro avviso, l’intervento sarebbe comunque necessario
allo scopo di permettere la continuazione dell’utilizzazione del manufatto;
che i ricorrenti sottolineano infine come il capannone sia
stato tollerato per lunghi anni dall'autorità; contestano pertanto l’ordine di
inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria impartito loro dal Consiglio
di Stato;
che il ricorso è avversato dall'autorità cantonale, mentre il
municipio di __________ si rimette al giudizio di questo Tribunale;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria;
che non occorre in particolare procedere al sopralluogo
chiesto dai ricorrenti, del tutto inidoneo a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone
edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione
ed il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla
funzione assegnata alla zona di utilizzazione qualora, cumulativamente, tale
ubicazione risulti imposta dalla loro destinazione (lett. a) e non vi si
oppongono interessi preponderanti (lett. b);
che il diritto cantonale può inoltre permettere la
rinnovazione, la trasformazione parziale di edifici ed impianti esistenti fuori
della zona edificabile in contrasto con la funzione assegnata alla zona di
situazione, se l'intervento appare compatibile con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale (art. 24 cpv. 2 LPT);
che, avvalendosi della facoltà concessagli dalla norma
suddetta, il legislatore cantonale ha previsto la possibilità di autorizzare,
una volta tanto, la trasformazione parziale di edifici o impianti esistenti
fuori della zona edificabile in contrasto con il principio della conformità di
zona (art. 75 LALPT);
che siffatte autorizzazioni presuppongono che la
trasformazione parziale risulti indispensabile per la continuazione
dell'utilizzazione attuale dell'immobile;
che parziali sono soltanto le modifiche che tanto dal profilo
qualitativo, quanto dal profilo quantitativo, non sovvertono in misura
significativa l'identità della costruzione preesistente;
che il manufatto esistente, posato dopo il 1980 senza alcuna
autorizzazione, non è conforme alla funzione assegnata alla zona di
utilizzazione e non risponde nemmeno al requisito dell'ubicazione vincolata;
trattasi in effetti di un'opera abusiva palesemente insuscettibile di
conseguire un'autorizzazione in sanatoria fondata sull'art. 24 cpv. 1 LPT;
che, considerate le sue dimensioni e la sua struttura per rapporto
alle caratteristiche dell'edificio principale, il manufatto in discussione non
può nemmeno essere considerato alla stregua di una trasformazione parziale di
quest’ultimo ed essere posto al beneficio di un'autorizzazione in sanatoria
fondata sugli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT;
che non si può invero ragionevolmente pretendere che esso non
sovverta in misura significativa l'identità della costruzione alla quale è
annesso; nè si può validamente sostenere che risulti indispensabile per la
continuazione dell'utilizzazione di quest'ultimo;
che l'intervento previsto dai ricorrenti non può d’altro
canto essere considerato alla stregua di un semplice lavoro di manutenzione; la
sostituzione del tendaggio laterale con pannelli vetrati montati su telai di
alluminio configura indubitabilmente un intervento atto a consolidare la
costruzione esistente; è quindi inimmaginabile che possa andare esente da
permesso come assumono gli insorgenti;
che dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 LPT è evidente che
l'intervento in contestazione, riferito ad un’opera che non risponde al requisito
dell'ubicazione vincolata, non può beneficiare di un'autorizzazione eccezionale
fondata su tale norma;
che nemmeno i ricorrenti pretendono invero che ne siano dati
i presupposti e che si tratti di una costruzione che per la sua destinazione
esige un'ubicazione fuori della zona edificabile;
che l'intervento in oggetto non può tuttavia nemmeno essere posto
al beneficio di un'autorizzazione retta dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT: in
quanto riferito ad un'opera realizzata abusivamente ed in contrasto manifesto
con il diritto materialmente applicabile, esso non può ambire alle
facilitazioni previste da tali norme nel quadro della tutela delle situazioni
acquisite sgorgante dalla garanzia costituzione della proprietà;
che i ricorrenti non possono d’altro canto prevalersi della
deprecabile tolleranza dimostrata dall'autorità comunale nei confronti del
manufatto posato abusivamente, per rivendicare in base al principio della buona
fede un'autorizzazione che soltanto l'autorità cantonale è abilitata a
concedere (art. 25 LPT);
che i ricorrenti potranno semmai invocare il principio della
buona fede per tentare di sottrarsi all'ordine di demolizione che il macroscopico
abuso edilizio posto in essere ineluttabilmente richiama;
che, così stando le cose, il ricorso, al limite della
temerarietà, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 22, 24 LPT; 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
900.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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