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Numero d'incarto:
52.1997.215
Data decisione, Autorità:
08.10.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00215-214
Lugano
8 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Silvia Torricelli, in sostituzione del giudice Stefano
Bernasconi, impedito;
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 28 agosto 1997 del
e
dell'
arch.
Contro
la
decisione 5 agosto 1997, no. 3739, del Consiglio di Stato che annulla le
decisioni adottate dal consiglio comunale nella seduta del 9 giugno 1997;
viste le risposte:
-
5 settembre 1997 di __________,
__________, __________, __________;
-
9 settembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
15 settembre 1997 dell'avv.
__________, Presidente del CC di __________;
-
23 settembre 1997 __________;
al ricorso del comune di __________;
-
5 settembre 1997 di __________,
__________, __________, __________;
-
9 settembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
15 settembre 1997 dell'avv.
__________, Presidente del CC di __________;
-
22 settembre 1997 del Comune di
__________;
al ricorso dell'arch. __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 16 maggio 1997 il
Consiglio comunale e di __________ è stato convocato dal suo presidente per il
9 giugno seguente allo scopo di deliberare su una serie di messaggi municipali
(MM 489 - 491/97; 493 - 496/97; 498 - 502/97);
che la cancelleria comunale ha inviato i succitati messaggi
ai consiglieri comunali il 9, rispettivamente il 20 maggio 1997;
che i rapporti delle commissioni del legislativo sono stati
trasmessi agli stessi consiglieri il 2 giugno 1997;
che dopo aver respinto una proposta di rinvio della seduta formulata
dal consigliere __________, qui resistente, il legislativo comunale ha accolto
a larga maggioranza le proposte del municipio;
che contro queste deliberazioni sono insorti davanti al
Consiglio di Stato i consiglieri comunali __________, __________ ed __________,
lamentando una disattenzione dei termini prescritti dagli art. 56 e 71 LOC per
l'invio dei messaggi, rispettivamente dei rapporti delle commissioni ai
consiglieri comunali;
che con giudizio 5 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha
accolto l'impugnativa, annullando tutte le deliberazioni rese dal legislativo comunale
nella seduta del 9 giugno 1997;
che dopo aver rilevato che i rapporti delle commissioni erano
pervenuti ai consiglieri comunali soltanto il 3 giugno, il Governo ha in
sostanza ritenuto violato il termine di 7 giorni prescritto dall'art. 71 LOC per
l’invio dei rapporti commissionali ai consiglieri comunali;
che contro il predetto giudizio governativo insorgono davanti
al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________ ed il consigliere
comunale __________, chiedendo il ripristino delle deliberazioni adottate dal
legislativo comunale nel corso della seduta del 9 giugno 1997;
che entrambi i ricorrenti rilevano che gli art. 56 e 71 LOC
si limitano a prescrivere che i messaggi municipali ed i rapporti delle
commissioni vengano trasmessi ai consiglieri comunali almeno 20,
rispettivamente 7 giorni prima della seduta: non esigono affatto che questi
atti vengano notificati entro i termini predetti;
che i ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni e dai resistenti citati in ingresso, che contestano
succintamente le tesi degli insorgenti;
considerato, in
diritto
che i ricorsi, tempestivi,
sono ricevibili in ordine giusta l'art. 208 LOC e possono essere decisi sulla
base degli atti (art. 18 PAmm) con un unico giudizio (art. 51 PAmm);
che giusta l'art. 56 LOC i messaggi municipali devono in ogni
caso essere trasmessi ai consiglieri comunali almeno 20 giorni prima della
seduta;
che l'art. 71 LOC dispone a sua volta che i rapporti delle commissioni
preposte all'esame dei messaggi municipali vengano trasmessi ai consiglieri
comunali almeno 7 giorni prima della seduta;
che entrambe le disposizioni si ripropongono di informare tempestivamente
il consigliere comunale in merito agli oggetti sui quali è chiamato a
deliberare in seduta, permettendogli di prepararsi adeguatamente, discutendone
se del caso con i colleghi di gruppo (RDAT II-1993 N. 5);
che la disattenzione di questi termini costituisce una
violazione di formalità essenziali suscettibile di determinare l'annullamento
delle decisioni rese dal legislativo;
che in entrambi i casi la legge si limita ad esigere che i
messaggi, rispettivamente i rapporti commissionali, vengono trasmessi
nei termini prescritti;
che la legge non impone affatto che gli atti in questione
vengano recapitati ai consiglieri comunali nei termini suindicati;
che per trasmissione si può soltanto intendere l'invio di
questi documenti: considerato che il momento della notifica effettiva può
divergere da consigliere a consigliere, il concetto di trasmissione non può
essere riferito al momento in cui tali atti vengono recapitati ai loro destinatari;
che il rischio della presa di conoscenza tardiva non è quindi
sopportato dal mittente, ma dal destinatario;
che almeno nella misura in cui la trasmissione ha luogo mediante
invio postale, i termini di cui agli art. 56 e 71 LOC sono rispettati quando
l'amministrazione comunale consegna tali atti alla posta per la distribuzione
ai consiglieri comunali;
che in concreto i termini di cui agli art. 56 e 71 LOC sono
stati rispettati: la cancelleria comunale ha infatti spedito i messaggi
municipali il 20 maggio, ovvero 20 giorni prima della seduta, mentre i rapporti
delle commissioni sono stati consegnati alla posta per la distribuzione ai consiglieri
comunali il 2 giugno, ossia 7 giorni prima del dies ad quem;
che manifestamente a torto il Governo ha considerato che la
presente fattispecie fosse identica a quella giudicata da questo Tribunale
nella sentenza pubblicata in RDAT II-1993 N. 5;
che, in effetti, in quel caso il rapporto di minoranza, del
26 maggio 1992, venne inviato dal municipio ai consiglieri comunali il giorno
stesso, ovvero solo 6 giorni prima dalla seduta del consiglio comunale, che
ebbe luogo il 1. giugno successivo (cfr. consid. 5.1. di quel giudicato);
che così stando le cose, i ricorsi vanno accolti, annullando
la decisione governativa impugnata e ripristinando le deliberazioni adottate
dal consiglio comunale nella seduta del 9 giugno scorso;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 56, 71, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 agosto 1997 del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2. sono confermate le decisioni
adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 9 giugno 1997.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.-- è a carico dei resistenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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