AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.175
Data decisione, Autorità:
23.10.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00175
Lugano
23 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 luglio 1997 di
Comune
di __________
contro
la
risoluzione 9 luglio 1997 (n. 3453) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso 14 marzo 1997 dell'insorgente contro la deliberazione 27 febbraio
1997 del consiglio consortile del consorzio protezione civile regione del
__________ concernente la nomina della delegazione consortile;
viste
le risposte:
- 25 luglio 1997 del municipio di
- 25 luglio 1997 del municipio di
- 29 luglio 1997 del municipio di
- 30 luglio 1997 del municipio di
- 4 agosto 1997 del municipio di
- 4 agosto 1997 del municipio di
- 7 agosto 1997 del municipio di
- 11 agosto 1997 del municipio di
- 11 agosto 1997 del municipio di
- 12 agosto 1997 del municipio di
- 8 settembre 1997 del municipio di
- 10 settembre 1997 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, In fatto
A. Il consorzio protezione
civile regione del __________ é un consorzio di comuni ai sensi della legge sul
consorziamento dei comuni del 21 febbraio 1974 (LCCom). Il relativo statuto é
stato approvato dalla sezione degli enti locali il 31 ottobre 1996. Ha per
scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio
giurisdizionale dei comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione
civile in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia,
mediante un'unica organizzazione di protezione civile regionale (art. 1 dello
statuto). Dello stesso fanno parte i comuni di __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ (art. 4 dello statuto).
B. Il 27 febbraio 1997 ha avuto
luogo la seduta costitutiva del consiglio consortile del consorzio in esame.
All'ordine del giorno figurava, quale trattanda n. 6, la nomina della
delegazione consortile, composta di 7 membri. La ripartizione dei seggi, proporzionale
ai gruppi componenti il consiglio consortile (art. 19 cpv. 1 LCCom), era la
seguente: 4 membri al gruppo PLR, 2 a quello PPD ed 1 al gruppo PS. I membri
dei gruppi PLR e PS sono stati eletti in forma tacita (art. 19 cpv. 2 LCCom).
Sono pertanto risultati eletti per il gruppo PLR __________ di __________,
__________ di __________, __________ e __________ di __________, per il gruppo
PS __________ di __________. Il gruppo PPD ha invece presentato 3 candidature a
fronte di 2 seggi, per cui é stato necessario procedere ad un'elezione a
scrutinio segreto (art. 19 cpv. 1 LCCom), che ha dato il seguente risultato: 25
voti sono andati a __________ di __________, 15 voti a __________ di
__________, mentre che __________ di __________ ha raccolto 11 voti. Sono
pertanto stati proclamati eletti __________ e __________. La delegazione
consortile é pertanto risultata composta da 4 membri di __________ e da 1
membro ciascuno dei comuni di __________, __________ e __________.
C. a) Con ricorso 14 marzo 1997
il comune di __________ é insorto contro la predetta deliberazione innanzi al
Consiglio di Stato, eccependo una violazione dell'art. 18 cpv. 3 LCCom, giusta
il quale "di regola, un comune non può avere la maggioranza assoluta
dei membri della delegazione" consortile. Poiché nel concreto caso non
sussistevano motivi validi per scostarsi dalla regola generale, il ricorrente
ha chiesto all'autorità di ricorso ovvero di annullare l'intera elezione,
costringendo il consiglio consortile ad effettuarne una nuova, ovvero di
dichiarare eletto il candidato __________ di __________ in luogo e vece di
__________ di __________.
b) Con risoluzione 29
gennaio 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, avallando la deroga
al principio sancito all'art. 18 cpv. 3 LCCom disposta dal consiglio
consortile. Dopo aver ricordato le finalità della disposizione, il Governo ha argomentato
che lo statuto consortile non ne riprendeva il contenuto, che gli eletti avevano
tutti alle spalle un'esperienza per lo meno quadriennale in seno alla delegazione
consortile e che il consiglio consortile aveva voluto operare delle scelte
indipendentemente dal domicilio dei candidati, in base alle conoscenze
specifiche dei singoli ed alla loro disponibilità ad assumere gli oneri legati
all'esercizio della carica: lo confermava il fatto che la città di __________
disponeva di soli 9 membri (su 30) in seno allo stesso.
F. Il comune di __________ é
insorto contro il menzionato giudicato governativo davanti a questo Tribunale
con ricorso 18 luglio 1997. L'insorgente, che ribadisce le domande formulate
innanzi all'istanza inferiore, critica partitamente le motivazioni addotte dal
Governo per tutelare la deroga al principio del divieto, per un comune, di
conseguire la maggioranza assoluta dei seggi in seno alla delegazione
consortile.
Il Consiglio di Stato, il
consorzio e taluni comuni - tra cui quello di __________ - hanno sollecitato la
reiezione del gravame. La maggior parte dei comuni si é tuttavia rimessa al
giudizio del Tribunale.
Considerato, In diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 38 LCCom, art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 38
LCCom, art. 213 cpv. 2 LOC) e la legittimazione del comune ricorrente é certa
(art. 38 LCCom, art. 209 lett. b LOC). Il gravame é pertanto ricevibile in
ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Organi obbligatori di
un consorzio sono il consiglio consortile, la delegazione consortile e la
commissione della gestione (art. 13 cpv. 1 LCCom). La delegazione consortile si
compone di un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri (art. 18 cpv. 1 LCCom).
Essa viene eletta tra i membri del consiglio consortile da parte del consiglio
consortile stesso, nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente
ai gruppi che lo compongono (art. 19 cpv. 1 LCCom). L'elezione avviene in forma
tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi
(art. 19 cpv. 2 LCCom). Di regola, un comune non può avere la maggioranza assoluta
dei membri della delegazione (art. 18 cpv. 3 LCCom). Quest'ultima disposizione,
non prevista a livello di messaggio governativo, é stata introdotta dalla commissione
speciale per il consorziamento dei comuni, che ha voluto riprendere anche per
la delegazione consortile il divieto, per un comune, di disporre della
maggioranza assoluta sancito per il consiglio consortile all'art. 14 cpv. 3
LCCom (RVGC, sess. ordinaria autunnale 1973, pag. 716): divieto inteso ad
evitare che un comune popoloso o più forte degli altri abbia a dominare il consorzio,
cui si può tuttavia derogare "a dipendenza di situazioni locali"
(RVGC cit., pag. 698 in alto).
2.2. L'art. 21 cpv. 1
dello statuto del consorzio in esame precisa che il numero dei membri della
delegazione consortile é di 7.
- 3.1. Il comune ricorrente
contesta la possibilità, per il consiglio consortile, di derogare al principio
stabilito all'art. 18 cpv. 3 LCCom, secondo cui un comune non può disporre
della maggioranza assoluta in seno alla delegazione consortile.
3.2. Una decisione in
deroga è volta a contenere nel singolo caso la durezza e le soluzioni
manifestamente inopportune della regolamentazione legale (Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband N. 37 B I; Scolari,
Diritto amminsitrativo, parte generale, N. 222 segg.). Di natura discrezionale,
la deroga è legittima solo se poggia su di una base legale, è giustificata da
un interesse pubblico o privato molto importante e speciale ed infine ossequia
gli altri principi del diritto amministrativo, segnatamente quello della
proporzionalità (Knapp, Précis de droit administratif, N. 1387, 1388,
1390-1392). Una norma che istituisce una deroga non deve, in principio, essere
interpretata né restrittivamente né estensivamente, bensì secondo il suo senso
e scopo (Rhinow/Krähenmann, op. cit., N. 20 B III b). Per il rimanente il
quesito di sapere se sussiste una situazione eccezionale legittimante una
decisione in deroga è questione di diritto, quello di sapere in che modo
tenerne conto è questione d'apprezzamento (Rhinow/Krähenmann, N. 66 B III):
quest'ultimo aspetto, contrariamente al primo, può pertanto essere censurato da
parte del Tribunale solo nella misura in cui l'autorità inferiore sia incorsa
in un abuso od eccesso del potere d'apprezzamento (art. 61 PAmm).
- 4.1. Come é stato
ampiamente illustrato in fatto, in occasione della sua seduta costitutiva del
27 febbraio 1997 il consiglio consortile ha proceduto all'elezione dei 7 membri
componenti la delegazione consortile, di cui 4 spettanti al gruppo PLR, 2 a
quello PPD ed uno al gruppo PS. I membri dei gruppi PLR e PS sono stati eletti
in forma tacita (art. 19 cpv. 2 LCCom). Sono pertanto risultati eletti per il
gruppo PLR __________ di __________, __________ di __________, __________ e
__________ di __________, per il gruppo PS __________ di __________. Il gruppo
PPD ha invece presentato 3 candidature a fronte di 2 seggi, per cui é stato
necessario procedere ad un'elezione a scrutinio segreto (art. 19 cpv. 1 LCCom),
che ha dato il seguente risultato: 25 voti sono andati a __________ di
__________, 15 voti a __________ di __________, mentre che __________ di
__________ ha raccolto 11 voti. Sono pertanto stati proclamati eletti
__________ e __________. La delegazione consortile é pertanto risultata
composta da 4 membri di __________ e da 1 membro ciascuno dei comuni di
__________, __________ e __________.
4.2. Il risultato
dell'elezione della delegazione consortile disattende quanto dispone l'art. 18
cpv. 3 LCCom, dal momento che 4 membri della delegazione consortile sono
domiciliati a __________. Donde il ricorso del comune di __________ al Consiglio
di Stato. Per giustificare quell'esito, in sede di osservazioni 26 marzo 1996
la delegazione consortile ha presentato una serie di motivazioni, che sono
state in sostanza fatte proprie, in maniera acritica, dal Governo per
respingere il gravame. Il Consiglio di Stato ha argomentato che lo statuto
consortile non riprendeva il contenuto dell'art. 18 cpv. 3 LCCom, che gli
eletti avevano tutti alle spalle un'esperienza per lo meno quadriennale in seno
alla delegazione consortile e che il consiglio consortile aveva voluto operare
delle scelte indipendentemente dal domicilio dei candidati, in base alle
conoscenze specifiche dei singoli ed alla loro disponibilità ad assumere gli
oneri legati all'esercizio della carica: lo confermerebbe il fatto che la città
di __________ dispone di soli 9 membri (su 30) in seno allo stesso.
4.3. Detti argomenti non
permettono tuttavia, di tutta evidenza, di accreditare la sussistenza, nel
concreto caso, di una situazione eccezionale legittimante una deroga al
principio stabilito all'art. 18 cpv. 3 LCCom. Il fatto che lo statuto del
consorzio non riprenda espressamente il divieto sancito dalla testé menzionata
disposizione legale non ha nessuna rilevanza. Del pari, la circostanza secondo
cui gli eletti (ai fini del giudizio interessano solo quelli domiciliati a
__________) abbiano già un'esperienza per lo meno quadriennale in seno alla
delegazione consortile e delle conoscenze specifiche della materia non permette
loro di vantare un qualche diritto preferenziale alla rielezione; del resto, anche
il candidato (di __________) escluso poteva vantare quei requisiti. Il fatto
poi che l'elezione sia stata fatta sulla base della disponibilità dei singoli
ad assumere degli oneri legati all'esercizio della carica é categoricamente
smentito - semmai simile affermazione corrisponda al vero - dal fatto che anche
quest'ultimo candidato sarebbe stato disponibile a svolgere quel compito. Nella
fattispecie non sussisteva pertanto nessun valido motivo per dover
irrinunciabilmente chiamare a far parte della delegazione consortile ben 4
membri della città di __________. Avvalorano ulteriormente e inappellabilmente
questa conclusione sia il fatto che la città di __________ dispone di soli 9
membri (su 30) nel consiglio consortile sia quello, affermato dalla stessa
città nelle osservazioni presentate innanzi al Consiglio di Stato, secondo cui
la sua partecipazione si situa attorno al 40% degli oneri consortili a partire
dal 1997.
-
Il ricorso del comune di
__________ deve pertanto essere accolto e la risoluzione governativa impugnata
annullata. L'insorgente sottopone, a questo punto, due alternative circa le
possibili conseguenze dell'accoglimento del suo gravame: ovvero annullare
l'intera elezione, costringendo il consiglio consortile ad effettuarne una
nuova, ovvero di dichiarare eletto il candidato __________ di __________ in
luogo e vece di __________ di . Quest'ultima soluzione appare però
improponibile, poiché pregiudica chi viene nominato a seguito di vera e propria
elezione a scrutinio segreto () rispetto a chi viene scelto in forma
tacita (gli altri 3 membri di __________). In virtù del principio di
uguaglianza, nessuna forma di elezione deve invece avere la priorità
sull'altra. Nel concreto caso non appare però nemmeno necessario dover adottare
la seconda, più drastica alternativa evocata dal comune di , tendente
al rifacimento integrale dell'elezione della delegazione consortile. In effetti
giusta l'art. 6 RLCCom questa elezione deve avere luogo in applicazione
analogica degli art. 56 LOC e 6 cpv. 3 e 4 del relativo decreto di
applicazione, concernenti l'elezione delle commissioni in regime di consiglio
comunale. Il rinvio é riferito alle norme degli or abrogati LOC 1950 e decreto
esecutivo di applicazione 1950, corrispondenti agli attuali art. 73 cpv. 1, 2 e
5 LOC 1987. La giurisprudenza relativa alle dette, ora abrogate disposizioni
aveva avuto modo di precisare che la designazione dei membri delle commissioni
avveniva, in principio, senza votazione, poiché la loro designazione spettava
ai rispettivi gruppi rappresentati in consiglio comunale: la funzione di
quest'ultimo consesso si esauriva pertanto, su questo oggetto, nel prendere
atto dei nominativi dei prescelti annunciati dai rispettivi capigruppo. Una
votazione del Legislativo era dunque necessaria solo quando il numero dei
membri designati dai gruppi differisse da quello dei seggi (cfr. RDAT 1976 N.
10, pag. 8, 1981 N. 125, pag. 44, STA inedita 15.12.1986 in re P. e llcc.,
consid. B; inoltre il rapporto della commissione della legislazione sulla nuova
LOC 1987, in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1986, pag. 1820). Quegli
insegnamenti sono ora consegnati all'art. 73 cpv. 6 LOC 1987. Vista l'identità
delle due legislazioni, non é nemmeno necessario risolvere a titolo preliminare
il quesito a sapere se il rinvio di cui all'art. 6 RLCCom debba ancora valere
nei confronti della LOC 1950 (come dovrebbe essere in principio; cfr. RDAT 1989
N. 12 consid. 2.2.) oppure di quella del 1987: quest'ultima ipotesi é ad ogni
buono confortata dagli aggiornamenti dei rinvii alla LOC 1987 introdotti dal
Gran Consiglio nella LCCom con decreto legislativo 16 dicembre 1991, in vigore
dal 1 marzo 1992 (BU 1992, 63). Ciò premesso, rilevato che il solo vizio
riscontrato nell'elezione della delegazione consortile consiste nell'eccedenza
di un membro i, applicando per analogia i principi posti dalla
giurisprudenza ed attualmente codificati all'art. 73 cpv. 6 LOC 1987 come se i
membri di questa città formassero gruppo di tra di loro, il consiglio
consortile dovrà procedere con ulteriore votazione a scrutinio segreto, ovvero
con le stesse modalità dell'elezione prevista all'art. 19 cpv. 1 LCCom,
all'eliminazione del membro della città di __________ che riceverà il minor
numero di voti. Il gruppo cui appartiene l'escluso avrà a questo punto il
diritto di proporre un nuovo membro, purché non domiciliato a __________, che
completerà il collegio con elezione tacita. Dovendosi quindi semplicemente
continuare le operazioni di elezione, il Tribunale non può annullare la nomina
della delegazione consortile effettuata il 27 febbraio 1997, che deve essere
considerata solo incompleta ma sicuramente valida fino al punto in cui si é
arrestata; la delegazione in carica dovrà tuttavia provvedere a ripristinare la
legalità nei modi appena ricordati non appena possibile, ma al più tardi in
occasione della sessione ordinaria autunnale del consiglio consortile, che per
statuto deve avere luogo il terzo lunedì di dicembre (cfr. art. 14 dello
stesso). Del pari il Tribunale rinuncia ad annullare l'elezione di __________ a
presidente della delegazione consortile effettuata dal consiglio consortile
alla trattanda successiva. Detta elezione andrà semmai rifatta nell'ipotesi in
cui __________ dovesse risultare escluso dal novero dei membri eletti inviati
dalla città di __________, dopo l'esperimento della completazione della procedura
di elezione della delegazione consortile.
-
Il Tribunale rinuncia al
prelievo di una tassa di giudizio, non essendo in discussione interessi
economici degli enti pubblici che sono parte alla lite (art. 28 PAmm). Del pari
non vengono assegnate ripetibili al comune di __________, che non si é avvalso
del patrocinio di un legale (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14, 18, 19, 38 LCCom, 6 RLCCom, 56 LOC 1950, 6 DELOC, 73, 208, 209,
213 LOC 1987, 3, 18, 28, 60 PAmm
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. E'
annullata la risoluzione 9 luglio 1997 (n. 3453) del Consiglio di Stato.
§ Alla
delegazione consortile in carica é fatto ordine di promuovere la procedura di
completazione della sua elezione da parte del consiglio consortile come disposto
al consid. 5 del presente giudizio.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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