Commutation of unpaid municipal fine into arrest upheld

52.1997.169Other CourtAug 11, 1997Dismissed

Summary

The appellant challenged the Department of Institutions' order commutating an unpaid municipal fine of CHF 5,000 into three months' arrest. He argued that the municipality had revoked or remitted the fine and that later developments concerning the property made the commutation unlawful. The Administrative Court held that, in a commutation appeal, only payment or remission of the fine can be invoked; attacks on the merits of the original sanction must be pursued by revision. The alleged municipal act was not a valid remission but at most a conditional proposal, and the fine had not been paid. The appeal was therefore dismissed and court fees of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 150 LOC; commutation of an unpaid municipal fine into arrest; limits of review on appeal. Against a commutation decision, the debtor may in principle only invoke payment or remission of the fine; objections directed against the underlying sanction are inadmissible and must be raised, if at all, by revision. A municipal letter that merely proposes conditional remission does not constitute a valid revocation or condonation. If the fine remains unpaid and no remission is established, the departmental commutation into arrest is lawful and must be confirmed. Court costs follow the losing party (consid. 1-4).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1997.169

Data decisione, Autorità: 11.08.1997, TRAM

Incarto n. 52.97.00169

Lugano 11 agosto 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 luglio 1997 di


patrocinato da: avv. __________

contro

la decisione 24 giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni che commuta in tre mesi d'arresto la multa di fr. 5'000.-- inflitta l'11 giugno 1993 dal municipio di __________ al ricorrente;

viste le risposte:

  • 24 luglio 1997 del municipio di __________;

  • 5 agosto 1997 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 11 giugno 1993 il municipio di __________ ha inflitto al ricorrente __________ una multa di fr. 5'000.- per avere abusivamente ristrutturato e trasformato in abitazione un fabbricato situato fuori della zona edificabile;

che la multa è cresciuta in giudicato;

che la procedura d'incasso è sfociata nell'ACB n. __________ UEF di Bellinzona;

che il 18 dicembre 1995 il municipio di __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di commutare la multa in arresto;

che, falliti tutti gli ulteriori tentativi intrapresi dall'autorità per ottenere soddisfazione, con decisione 24 giugno 1997 l'autorità cantonale ha commutato la multa in tre mesi d'arresto;

che contro la predetta risoluzione dipartimentale __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente rileva anzitutto di aver acquistato un fabbricato intavolato come abitazione a RF, di aver eseguito alcune trasformazioni abusive e di essere stato per finire costretto a venderlo in via di realizzazione forzata;

che __________ eccepisce poi che il municipio avrebbe revocato la multa in contestazione proponendo, ai proprietari con decisione 27 maggio 1994 di demolire le opere abusive;

che in conclusione il ricorrente osserva che il 20 gennaio 1995 il municipio ha autorizzato la nuova proprietaria dell'immobile a farne uso a scopo d'abitazione;

che il ricorso è avversato dal Dipartimento delle istituzioni e dal municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;

considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 150 cpv. 5 LOC;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): considerati i limiti del presente giudizio, le prove chieste dall'insorgente (documenti, testi, ispezione a RF) sono inammissibili;

che se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva (art. 150 cpv. 3 LOC);

che giusta l'art. 150 cpv. 4 LOC, se l'incasso non è possibile, il Dipartimento, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in arresto in ragione di un giorno ogni 30.- fr. e per un massimo di tre mesi;

che la norma succitata ricalca l'art. 28 LPContr;

che contro le decisioni di commutazione di multe impagate non sono per principio proponibili eccezioni volte a rimettere in discussione il fondamento delle sanzioni; siffatte eccezioni vanno semmai proposte attraverso il rimedio della revisione;

che contro la decisione di commutazione della sanzione pecuniaria in arresto, il multato può di principio soltanto eccepire che la multa è stata pagata o condonata;

che, in concreto, il ricorrente obietta che il municipio avrebbe revocato la multa con decisione 27 maggio 1994: la tesi liberatoria addotta è priva di qualsiasi fondamento; lo scritto in questione può al massimo essere configurato come una proposta di condono subordinata all'adempimento di determinate condizioni; condizioni sulle quali il ricorrente non ha nemmeno preso posizione;

che in tale circostanze la decisione impugnata, del tutto conforme al diritto, va senz'altro confermata;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

visti gli art. 150 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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