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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.157
Data decisione, Autorità:
29.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00157
Lugano
29 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 luglio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 20 giugno 1997 con cui il Presidente del Consiglio di Stato si è
rifiutato di concedere all'insorgente l'effetto sospensivo al ricorso da
questi inoltrato contro la decisione 16 giugno 1997 con cui il Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo
indeterminato la licenza di condurre per scopi di sicurezza;
vista la risposta 15 luglio 1997 del
Presidente del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che in seguito ad informazioni ricevute, il 23 gennaio 1997
l'ufficio giuridico della Sezione della circolazione (UG/SC) ha sollecitato il
ricorrente a sottoporsi ad un esame medico internistico volto ad accertare la
presenza di eventuali sintomatologie riferibili ad uso/abuso di alcool;
che con certificato 5 febbraio 1997 il dr. __________, medico
curante del ricorrente, ha escluso la presenza di controindicazioni d'ordine
medico alla guida di veicoli del gruppo 3; i valori del CDT erano risultati
normali (13.6 U/l);
che ritenendo insufficienti tali riscontri il 17 febbraio
1997 l'UG/SC ha invitato il ricorrente a sottoporsi a perizia presso il
Servizio Ticinese di Cura dell'Alcoolismo (STCA);
che con rapporto 1° maggio 1997 il perito del STCA, che già
aveva avuto occasione di occuparsi del ricorrente in relazione all'abuso di
alcool, ha rilevato "la presenza di un quadro etilistico caratterizzato
da eccessi etilici occasionali concomitanti ed in relazione con le situazioni
conflittuali ma anche, e ciò soprattutto anamnesticamente, in funzione di un
bere sociale scarsamente problematizzato";
che il rapporto del STCA era integrato da nuovi esami medici,
che non hanno permesso di evidenziare la presenza di un abuso alcolico;
che, fondandosi su queste emergenze, con decisione 16 giugno
1997 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare la licenza di
condurre veicoli a motore a scopo di sicurezza ed a tempo indeterminato;
che la decisione, dichiarata immediatamente esecutiva,
precisa che la riammissione alla guida è subordinata alla presentazione di un
certificato medico internistico e di un rapporto del STCA attestanti, dopo un
periodo di controllo di almeno 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e la
scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica da bevande alcoliche;
che contro questa decisione, fondata sugli art. 14 cpv. 2
lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e 3 LCS e dichiarata immediatamente
esecutiva, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento;
che con istanza provvisionale l’insorgente ha chiesto al Presidente
del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;
che con decisione 2 luglio 1997 il Presidente del Governo ha
respinto l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti
giustificasse il mantenimento del diniego dell'effetto sospensivo;
che contro questa risoluzione presidenziale __________ è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede la
domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso pendente davanti al
Consiglio di Stato;
che l'insorgente rileva anzitutto di non aver commesso alcuna
infrazione, di essere in possesso della licenza dal 1969 e di non essere mai
incorso in sanzioni significative;
che __________ contesta in particolare le deduzioni del STCA,
sottolineando come gli esami medici non abbiano evidenziato alcun elemento
utile a suffragarle;
che il Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto
dell'impugnativa;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LALCS e 21 PAmm;
che la decisione 16 giugno 1997 della Sezione della
circolazione configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza;
che per prassi costante, avallata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza
sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che
l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo
ad un eventuale ricorso (DTF 106 I b 117; Schaffhauser, Grundriss des schweiz.
Strasseverkehrsrechts, II ed., N. 2758);
che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può
comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;
che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione
degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, 112 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 280, 169);
che, considerato il pericolo costituito dai conducenti
inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche per scopi di
sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto quando sulla
base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le
premesse per adottare un simile provvedimento (Schaffhauser, loc. cit.);
che con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di
Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;
che considerate le risultanze della perizia allestita dal
STCA (che già ben conosceva il ricorrente), la deduzione operata dal Presidente
del Governo non appare affatto insostenibile;
che le contestazioni sollevate dal ricorrente davanti al
Consiglio di Stato non sono tali da giustificare una prognosi di esito favorevole
dell'impugnativa: le risultanze degli esami medici non sono in effetti tali da
smentire senz'altro le conclusioni alle quali è giunto il perito del STCA sulla
base di altri elementi e di una conoscenza più approfondita del ricorrente;
che i parametri clinici e l’assenza di alterazioni organiche
non permettono ancora di ritenere che molto probabilmente non sono date le
premesse per una revoca di sicurezza e che il ricorso verrà pertanto accolto;
che, così stando le cose, non si può di certo rimproverare al
Presidente del Consiglio di Stato di aver fatto un uso scorretto del potere
d'apprezzamento che la legge gli riserva nell'ambito della ponderazione degli
interessi contrapposti finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo;
che il ricorso va quindi respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 17 LCS; 10 LALCS; 3, 18, 21, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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