AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.150
Data decisione, Autorità:
22.10.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00150-151
Lugano
22 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 3 luglio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
le
decisioni 18 giugno 1997, no. 3020 e 3021 del Consiglio di Stato, che
respingono le impugnative presentate dall'insorgente avverso le risoluzioni
22 e 23 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ gli ha negato la
licenza in sanatoria per opere eseguite abusivamente sul tetto di uno stabile
del nucleo (part. no. __________ RFD) e gli ha ordinato il ripristino della
situazione anteriore;
viste le risposte:
-
15 luglio 1997 del Consiglio di
Stato;
-
18 luglio 1997 del municipio di
__________;
-
7 agosto 1997 di __________ e
- 18 agosto 1997 del Dipartimento del
territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
esperita una visita in luogo,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
proprietario di uno stabile ad uso abitativo/commerciale, situato nella zona
del nucleo di __________ (part. no. __________ RFD; zona NV).
Il 30 settembre 1996 l’insorgente ha notificato al municipio
l’intenzione di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione interna e di
ampliare di 80 cm uno squarcio adibito a terrazza esistente nel tetto. Il 5
novembre seguente l’esecutivo comunale ha autorizzato l’intervento senza
particolari formalità: in particolare, senza pubblicarlo e senza trasmetterlo
all'autorità cantonale.
Nel corso del mese di novembre 1996, il municipio ha
constatato a due riprese che il ricorrente stava eseguendo lavori non autorizzati
sul tetto dell'immobile, realizzando due abbaini, ampliando la terrazza
esistente oltre i limiti dell’autorizzazione ricevuta e praticando un nuovo
squarcio longitudinale ad uso terrazza nello spiovente S del tetto.
Analogamente sollecitato dal municipio, il 21 e 26 novembre
1996 __________ ha chiesto il rilascio di una licenza in sanatoria per le opere
eseguite abusivamente.
Alle domande si sono opposti i vicini qui resistenti,
proprietari di fondi contermini, ed il Dipartimento del territorio, che
reputava gli interventi in oggetto lesivi dei vincoli di sito pittoresco
gravanti sulla zona del nucleo di __________.
Raccolto il preavviso negativo dell’apposita commissione del
nucleo, con decisioni del 22/23 gennaio 1997 il municipio di __________ si è
quindi rifiutato di rilasciare la licenza edilizia chiesta in sanatoria ed ha
ordinato il ripristino dello status quo ante.
B. Con separati giudizi del 18
giugno 1997 il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti, respingendo le
impugnative contro di essi interposte da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto fondate le censure
d'ordine estetico sollevate dal Dipartimento del territorio e dal municipio di
__________ nei confronti delle opere in contestazione. L'ordine di ripristino,
sorretto da un sufficiente interesse pubblico, è stato a sua volta confermato
siccome immune da violazioni del diritto.
C. Contro i predetti giudizi
governativi il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata.
Con analoghe motivazioni l'insorgente contesta le deduzioni
operate dalle precedenti istanze. Ricorda di aver costruito lo stabile in
oggetto prestando particolare attenzione al contesto in cui si inserisce. Nega poi
che gli interventi eseguiti abusivamente integrino gli estremi della
deturpazione. Non essendo praticamente visibili non arrecherebbero alcun
pregiudizio al quadro paesaggistico tutelato dal DLBN e dalle norme di
attuazione del piano particolareggiato del nucleo (NAPRNT). Comunque sia -
conclude - l'ordine di ripristino sarebbe sproporzionato.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio senza
formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i vicini
qui resistenti, contestando partitamente le tesi del ricorrente.
Delle risultanze del sopralluogo esperito si dirà nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- I ricorsi, tempestivi, sono
ricevibili in ordine giusta l'art. 21 LE. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente sono invero
pacifiche.
Essendo fondati sul medesimo complesso di fatti, possono essere
decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti integrati
dalle risultanze del sopralluogo ripetuto da questo tribunale.
- DLBN/RBN
2.1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. c) RBN i siti pittoreschi
non devono essere alterati. Ogni intervento, dispone la norma, deve
integrarvisi convenientemente; in particolare, è vietato compromettere o anche
solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente
naturale o antropico in genere.
Il concetto di alterazione presuppone un intervento atto a
modificare in modo percettibile gli aspetti caratteristici del sito pittoresco,
turbando gli equilibri delle componenti che ne determinano il pregio mediante
l'introduzione di elementi estranei. Pur presentando analogie, il divieto di
alterazione dei siti pittoreschi si distingue chiaramente dal divieto di
deturpazione posto a salvaguardia dei paesaggi e dei panorami pittoreschi. Il
concetto di deturpazione presuppone infatti un effetto notevolmente sfavorevole
sul quadro del paesaggio. Non basta che l'intervento non lo abbellisca o lo
danneggi leggermente. Deve trattarsi di un intervento che determina una compromissione
evidente dei valori caratteristici del paesaggio o del panorama protetto.
Il concetto di alterazione lesiva del vincolo di protezione
del sito pittoresco implica invece un intervento suscettibile di modificarne il
carattere, rompendo gli equilibri delle sue componenti attraverso l'inserimento
di elementi estranei. Per essere autorizzato non basta quindi che l'intervento
non deturpi il sito pittoresco o non ne comprometta in modo evidente i valori
tutelati. Esso deve anche integrarvisi convenientemente, evitando di modificare
in misura apprezzabile le caratteristiche del sito e gli equilibri delle sue
componenti (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 208 seg).
Tanto il concetto di deturpazione, quanto quello di
alterazione sono di natura indeterminata. In quanto tali, essi riservano all'autorità
amministrativa una certa latitudine di giudizio ai fini dell'identificazione
del loro contenuto precettivo. Determinante non è il metro di giudizio di
singole persone dotate di particolare sensibilità e di speciale indirizzo
artistico, ma quello espresso da una collettività assai più vasta, che deve
risultare fondato su criteri oggettivi e sistematici, atti a giustificare la necessità
di limitare il diritto di costruire.
2.2. Il nucleo di __________ è un sito pittoresco soggetto ai
vincoli di protezione dell'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN. Tali vincoli ne vietano
l'alterazione, imponendo ad ogni intervento di integrarvisi convenientemente.
Opponendosi al rilascio della licenza chiesta in sanatoria
dal ricorrente, il Dipartimento del territorio ha ritenuto che le opere da
questi realizzate abusivamente fossero totalmente estranee per tipologia e
dimensioni al carattere architettonico degli edifici del nucleo ed alterassero
in misura inaccettabile l’immagine del sito protetto, in quanto pittoresco. Ne
ha quindi dedotto che non potessero essere autorizzate a posteriori.
Il Consiglio di Stato ha per contro ritenuto che gli
interventi abusivi integrassero gli estremi del concetto di deturpazione.
La valutazione operata dall'autorità dipartimentale merita di
essere condivisa.
Non appare in effetti fuori luogo affermare che squarci nelle
falde del tetto ed abbaini come quelli in discussione non si integrino
convenientemente nel contesto delle costruzioni del nucleo. Nè procede da
un'interpretazione insostenibile del concetto di alterazione affermare che
simili opere costituiscano elementi suscettibili di modificare in modo
percettibile (soprattutto se visti dalla collina o dagli edifici circostanti)
il carattere del sito pittoresco e gli armoniosi equilibri delle sue
componenti.
Gli abbaini nella zona del nucleo sono in effetti
estremamente rari, mentre gli unici squarci ad uso terrazza esistenti nei tetti
degli edifici di questo comparto territoriale sono quelli esistenti nel tetto
dello stabile del ricorrente.
Le impugnative vanno quindi respinte già nella misura in cui
sono volte a censurare le decisioni con cui il municipio si è rifiutato di
rilasciare la licenza a posteriori a causa dell'opposizione presentata dal
Dipartimento del territorio.
- NAPRNT
3.1. Secondo l'art. 10 NAPRNT, che ne disciplina
l'edificabilità, nel comparto A del nucleo hanno importanza determinante le
specifiche collocazioni degli edifici, le articolazioni volumetriche, la
tipologia edilizia e l'espressione architettonica determinata dagli elementi
compositivi delle facciate e dall'uso dei materiali.
Non senza qualche perplessità, si può ammettere che al di là
della sua forma discorsiva, la disposizione abbia una valenza precettiva che
consente al municipio di imporre soluzioni architettoniche idonee a preservare
il nucleo da interventi suscettibili di alterarne l'identità.
Ai fini del presente giudizio, è comunque sufficiente
rilevare che l'art. 17 NAPRNT, disciplinante i tetti ed i sottotetti, impone
alle coperture di "concorrere a creare un'immagine di unitarietà di forme
e materiali". Prescrizione, questa, che si inserisce nel quadro
dell'obbiettivo di conservare i valori architettonici ed ambientali presenti
nel nucleo sancito dall'art. 2 lett. c NAPRNT.
3.2. In concreto, il municipio di __________ ha ritenuto che
le opere realizzate abusivamente dall'insorgente si ponessero in contrasto con
le prescrizioni di natura estetica poste a salvaguardia del nucleo.
Quantomeno dal profilo dell'art. 17 NAPRNT, le deduzioni dell'autorità
comunale appaiono sostanzialmente difendibili. Rientra in effetti ancora nei
limiti di quella libertà di decisione, che dev'essere riconosciuta all'autorità
comunale nell'interpretazione di norme ridondanti di concetti giuridici
indeterminati come quella in esame, affermare che squarci nei tetti ed abbaini
non costituiscono opere che "concorrono a creare un'immagine di unitarietà
di forme e materiali".
In quanto estranee per forma e dimensioni alla tipologia
delle costruzioni del nucleo tradizionale, queste opere spezzano invero la
relativa omogeneità delle coperture degli edifici.
Anche da questo profilo, le impugnative devono pertanto essere
disattese.
- Ripristino
4.1. Giusta l'art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o
la rettifica delle opere eseguite abusivamente in contrasto insanabile con il
diritto edilizio materialmente applicabile. L'ordine di ripristino deve
rispettare il principio di proporzionalità. Violazioni minime e senza
importanza per l'interesse pubblico giustificano l'adozione di provvedimenti di
ripristino soltanto nella misura in cui ledono gli interessi del vicino.
4.2. In concreto, l'ordine di demolizione regge alle critiche
dell'insorgente. Non appare invero contrario al principio di adeguatezza
imporre l'eliminazione delle opere eseguite senza alcuna autorizzazione dal
ricorrente. L'interesse pubblico ad una tutela rigorosa del nucleo giustifica
ampiamente l'adozione di misure di ripristino. Tanto più se si considera la
malafede dell’insorgente, che non poteva in nessun caso presumere di essere
abilitato a realizzare gli interventi in contestazione senza disporre della necessaria
autorizzazione. Circostanze, queste, che legittimano l'autorità ad attribuire
un peso accresciuto all'interesse pubblico su cui si fonda l'ordine di
ripristino, onde evitare che la tattica del fatto compiuto risulti pagante.
- In esito alle
considerazioni sin qui esposte, i ricorsi vanno quindi respinti, addebitando al
ricorrente tassa di giustizia e ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 2 DLBN; 2, 3 RBN; 2, 10, 17, 24 NPARNT; 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono respinti.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico del ricorrente, che rifonderà fr.
1'000.-- ai resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster