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Numero d'incarto:
52.1997.141
Data decisione, Autorità:
21.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00141
52.97.00148
Lugano
21 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a) 17 giugno 1997 di
b) 27 giugno 1997 di
__________ e __________
contro
la
decisione 10 giugno 1997 del Consiglio di Stato (n. 2786) che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 2
febbraio 1997 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per
insediare uno stabilimento per la produzione e lo spaccio di pizza al trancio
nello stabile posto sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
-
24 giugno 1997 della __________;
-
9 luglio 1997 del Consiglio di
Stato;
-
15 luglio 1997 del Municipio di
__________;
al ricorso di cui sub a)
-
8 luglio 1997 della __________;
-
9 luglio 1997 del Consiglio di
Stato;
-
15 luglio 1997 del Municipio di
__________;
al ricorso di cui sub b)
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'11 novembre 1996 la
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di insediare uno
stabilimento per la produzione e lo spaccio di pizza al trancio nei locali
sinora occupati da due negozi (moda ed apparecchi radio-TV) al PT del
condominio __________, situato in via al __________ a __________ (part. n.
__________ RFD; zona R7);
che la prevista ristrutturazione comportava fra l'altro
l'installazione di un forno elettrico e di due lavelli, nonché la posa di
tavoli di lavoro e di un bancone di vendita;
che alla domanda si sono opposti diversi vicini, fra cui i
ricorrenti, sollevando contestazioni riferite alla conformità di zona dell'intervento,
alle turbative che ne deriverebbero ed ai posteggi;
che raccolto il preavviso cantonale il 3 febbraio 1997 il
municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta;
che il Consiglio di Stato l'ha confermata con giudizio 10
giugno 1997, respingendo, per motivi che verranno semmai ripresi più avanti, le
impugnative contro essa inoltrate da numerosi opponenti;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti menzionati
in epigrafe insorgono davanti il Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
più o meno esplicitamente l'annullamento;
che le generiche censure, succintamente sollevate dai
ricorrenti, sono in sostanza riconducibili alla conformità di zona ed alla
compatibilità ambientale del previsto insediamento; i ricorrenti contestano in particolare
per gli orari di apertura dello spaccio (16.30 - 21.30);
che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di
Stato, il municipio di __________ e la __________ senza formulare particolari
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che i ricorrenti, agenti in qualità o per conto dei condomini
dello stabile interessato del controverso intervento, sono legittimati ad agire
in giudizio;
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine, anche
se risultano motivati al limite dell'insufficienza;
che le impugnative possono essere evase con un unico giudizio
(art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, la licenza edilizia
è rilasciata solo se l'intervento è conforme alla funzione prevista per la zona
di utilizzazione;
che tale principio esige che l'opera non solo non si ponga in
contrasto con la funzione prevista per la zona di utilizzazione, ma vi si integri
convenientemente (cfr. Commento alla LPT, ad art. 22 N. 29);
che le NAPR di __________ non definiscono in modo preciso la
funzione prevista per le singole zone di utilizzazione; tantomeno definiscono
gli insediamenti ammissibili mediante limitazioni riferite al grado di
molestia;
che nella zona R7, in cui verrebbe aperto il controverso
spaccio, sono comunque ammessi anche insediamenti commerciali: lo attestano in
modo inequivocabile, non tanto le specifiche disposzioni di zona (art. 21
NAPR), quanto piuttosto la situazione dei luoghi che vede insediamenti
residenziali coesistere con negozi, uffici ed altre attività estranee alla mera
funzione abitativa;
che visto il carattere misto della zona in discussione lo
spaccio in esame può senz’altro essere considerato rispettoso del principio
della conformità di zona;
che in assenza di precise disposizioni pianificatorie
disciplinanti il grado di molestia ammissibile delle attività estranee alla
funzione abitativa, la prevista apertura serale (16.30 - 21.30), contenuta
entro limiti del tutto ragionevoli, non è circostanza atta a smentire questa
conclusione;
che dal profilo della conformità di zona i ricorsi vanno
quindi disattesi;
che, per quanto ha invece tratto alla compatibilità
ambientale del previsto insediamento, questo Tribunale si limita a far proprie
le deduzioni del Consiglio di Stato; deduzioni, che i ricorrenti non si sono
peraltro nemmeno dati la pena di contestare;
che, da questo profilo, non v'è invero alcun motivo che
induca a ritenere insufficienti od inappropriate le misure imposte dal Dipartimento
del territorio (SPAA) in applicazione della LPAmb e delle relative ordinanze;
che così stando le cose i ricorsi, palesemente infondati,
vanno senz'altro respinti, addebitando ai ricorrenti la relativa tassa di
giustizia;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 21 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono respinti.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.-- è a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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