AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.14
Data decisione, Autorità:
15.09.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00014
Lugano
15 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 22 gennaio 1997 di
contro
la
decisione 23 dicembre 1996 (no. 6867) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 novembre 1996,
con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli
ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 27 gennaio 1997 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel pomeriggio del 9 marzo
1994, poco prima delle ore 16.00, il ricorrente __________ circolava sulla
carreggiata nord-sud dell'autostrada A2 alla guida dell'autovettura Porche,
targata __________.
Giunto in territorio di __________ l'insorgente è stato
inseguito per un tratto di strada da un veicolo di servizio della Polizia cantonale
equipaggiato di un registratore della velocità del tipo Prosumus VT 11. Con
l'ausilio di questa apparecchiatura, gli agenti inseguitori hanno potuto
accertare che l'insorgente stava circolando nel tratto in questione ad una
velocità di 177 km/h, corrispondente ad una velocità punibile (dedotta la
tolleranza) di 168 km/h.
B. a) Per i fatti sopra
descritti, con risoluzione 29 aprile 1994, il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, ha inflitto a __________ una multa di fr. 660.--, oltre
alla tassa di giustizia e alle spese di complessivi fr. 240.--.
La sanzione, resa sulla base degli art. 32 cpv. 2 e 3 , 90
cifra 1 LCS, 4a cpv. 1 e 5 ONC, é stata integralmente confermata dal Tribunale
cantonale amministrativo, che ha respinto il ricorso contro di essa interposto
dal multato (cfr. sentenza del 7 febbraio 1997 in re R.G., agli atti).
Con giudizio 7 agosto 1996 il Tribunale federale ha infine respinto
il ricorso per cassazione presentato dall'insorgente avverso la predetta
decisione dell'ultima istanza cantonale.
b) Atteso l'esito del procedimento penale, la Sezione della
circolazione, con pronuncia 14 novembre 1996 ha risolto di revocare
all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore a scopo di ammonimento
per il periodo compreso tra il 9 dicembre 1996 e il 23 gennaio 1997 incluso.
La decisione é stata resa sulla base dell'art. 16 cpv. 3
lett. a) LCS.
C. Con ricorso 28 novembre 1996
__________ é insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento
della decisione di revoca.
In quella sede egli ha in sostanza riproposto le censure già
sollevate con i gravami inoltrati avverso la sanzione penale citata al
precedente considerando.
In particolare ha contestato:
-
l'assenza
di una base legale per i controlli di velocità tramite veicoli inseguitori;
-
una
disparità di trattamento tra il cittadino e l'agente inseguitore che, pur commettendo
il medesimo eccesso di velocità del conducente inseguito, non é oggetto di
procedimento penale;
-
l'assenza
di un interesse pubblico che legittimi questo metodo di accertamento della
velocità, nonché la sua pericolosità.
A sostegno di quest'ultima argomentazione ha postulato l'assunzione
agli atti della documentazione relativa ad un non meglio precisato incidente
della circolazione in cui sarebbe incorso un veicolo della polizia dotato di
radar mobile durante un controllo della velocità mediante inseguimento. Mezzo
di prova questo che egli aveva già a suo tempo chiesto senza successo in sede
penale.
D. Con giudizio 23 dicembre
1996 il Consiglio di Stato ha respinto la suddetta impugnativa, confermando in
tal modo il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della
circolazione.
Il Governo cantonale ha sottolineato che per i fatti oggetto
della procedura amministrativa al ricorrente é stata inflitta una sanzione
penale confermata dal Tribunale cantonale amministrativo e dal Tribunale
federale.
Evidenziato come l'autorità amministrativa sia di regola
vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Consiglio di
Stato non ha ravvisato motivi importanti per discostarsi dalle constatazioni
contenute nel giudizio penale e per procedere all'assunzione delle prove
offerte.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che per l'infrazione in
discussione non può essere inflitto un semplice ammonimento in quanto secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale il superamento della velocità
massima consentita di oltre 30 km/h comporta la revoca della licenza di
condurre, indipendentemente dalle condizioni di viabilità e dalla reputazione
dell'interessato quale conducente di veicoli a motore.
Considerati i precedenti a carico del ricorrente in materia
di circolazione stradale nonché il fatto che egli, avvocato, non necessita
della licenza di condurre per conseguire il suo reddito lavorativo, il
Consiglio di Stato ha quindi risolto di confermare il provvedimento di revoca
impugnato.
E. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Sostiene che il principio secondo cui l'autorità
amministrativa deve attenersi al giudizio penale non é assoluto.
Ripropone in sostanza le medesime contestazioni già sollevate
davanti alle varie istanze penali nonché davanti al Consiglio di Stato con il
gravame inoltrato contro il provvedimento di revoca. Chiede di essere sentito
in contraddittorio con gli agenti denuncianti e che venga richiamata agli atti
la documentazione relativa ad un incidente della circolazione nel quale sarebbe
rimasto coinvolto un veicolo della Polizia cantonale impegnato ad eseguire un
controllo della velocità tramite inseguimento. Tale documentazione
permetterebbe di dimostrare la pericolosità, e quindi pure l'illiceità, di
questo genere di controlli.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle argomentazioni poste a
fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCS.
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza che si renda necessario procedere
all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente che non appaiono invero
idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm). In merito a quest'ultimo aspetto si
impone comunque di precisare quanto segue.
1.1. Come accennato in narrativa, il ricorrente contesta
sostanzialmente il metodo con il quale le autorità di polizia hanno accertato i
fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca della licenza qui in
rassegna.
Trattasi delle identiche censure che l'insorgente aveva già
proposto, senza successo, in sede penale sia davanti al Tribunale cantonale
amministrativo che al Tribunale federale; censure risultate del tutto prive di
fondamento, le quali non meritano ora miglior sorte di quella che hanno avuto
nell'ambito del procedimento penale.
Giova a questo proposito succintamente ricordare quanto già
esposto in maniera più estesa nella decisione emanata il 7 febbraio 1997 da
questo Tribunale, ad evasione dell'impugnativa presentata dal ricorrente contro
il decreto di multa pronunciato dal Dipartimento delle istituzioni per i
medesimi fatti qui in rassegna.
In primo luogo va ribadito che gli art. 106 cpv. 1 LCS, 97
cpv. 1 ONC, 133 OAC e 115 OSS costituiscono con ogni evidenza una base legale
sufficiente per le direttive tecniche volte a regolamentare i controlli della
velocità nella circolazione stradale.
Per quanto concerne il metodo utilizzato nell'occasione per accertare
l'infrazione commessa dall'insorgente è sufficiente rinviare alla sentenza
pubblicata in forma riassuntiva in JdT 1993 I 766 e segg., laddove il Tribunale
federale ha avuto modo di precisare in modo chiaro ed inequivocabile che la
raccolta di prove relative a superamenti della velocità mediante l'uso di radar
mobili montati su veicoli inseguitori non è affatto illecita come pretende il
ricorrente, dal momento che in questi casi l'agire della polizia è giustificato
da un sufficiente interesse pubblico. Secondo l'alta Corte federale infatti, la
repressione di questo genere di infrazioni contribuisce in modo importante a
migliorare la sicurezza del traffico: i rischi generati da questo tipo di
controlli sono dunque largamente compensati dai benefici che ne derivano per la
sicurezza del traffico.
Da tutto ciò discende non soltanto che le principali censure
sollevate con il gravame in esame sono da respingere integralmente, ma anche
che non è necessario dar seguito alla richiesta del ricorrente di richiamare
agli atti la documentazione relativa ad un non meglio precisato incidente della
circolazione accaduto ad un "veicolo-civetta" della Polizia
cantonale, dato che comunque da un tale atto istruttorio non sortirebbero
elementi rilevanti per l'evasione del presente ricorso.
1.2. Per il resto occorre aggiungere che il Tribunale
federale ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico
dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in
linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia
intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso
sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158
consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e
seg., (consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la
revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli
accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato.
In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel
giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato
nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente
fattispecie, la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto allestito
da un agente della Polizia cantonale.
L'autorità amministrativa deve dunque attenersi ai fatti
accertati nel giudizio penale, avverso il quale l'interessato ha avuto a disposizione
i mezzi di impugnazione necessari a far valere i propri diritti.
Nella presente fattispecie, la decisione dipartimentale con
cui il ricorrente è stato condannato al pagamento di una multa per l'infrazione
in rassegna è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza
del 7 agosto 1996.
In simili circostanze, il ricorrente non è più legittimato a
rimettere in discussione fatti già definitivamente accertati in quella sede.
A tutto questo si deve aggiungere che con il ricorso in
esame, egli non apporta nuovi elementi di fatto che, se considerati dalle varie
istanze penali, avrebbero condotto quel procedimento ad avere un esito
differente da quello che poi ha avuto, ma si limita a riproporre l'assunzione
di prove palesemente irrilevanti ai fini del giudizio.
Né tantomeno si può ritenere che l'apprezzamento delle prove
operato dalle istanze penali per ciò che concerne la velocità contrasti con le
misurazioni agli atti, dalle quali si può dedurre che senz'altro __________ ha
circolato nelle circostanze di luogo e di tempo sopra riferite ad un'andatura
media di 168 km/h, (già dedotta la tolleranza), su di un tratto autostradale
dove vige il limite di 120 km/h.
In conclusione non sono dunque date le premesse per scostarsi
dagli accertamenti operati dall'autorità penale.
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata
se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione
(art. 16 cpv. 3 lett. a LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento deve essere stabilita secondo le
circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCS).
- L'applicazione del disposto
di legge che prevede la revoca obbligatoria (art. 16 cpv. 3 LCS) é
essenzialmente subordinata a tre condizioni:
-
che il
conducente abbia infranto una norma della circolazione;
-
che egli
abbia gravemente compromesso la sicurezza della circolazione;
-
che
abbia agito con colpa, ossia intenzionalmente oppure per negligenza.
L'infrazione ad una norma della circolazione si perfeziona
sia quando il conducente viola le disposizioni della LCS, sia quando non
ottempera a regole volte ad assicurare la sicurezza del traffico previste nelle
ordinanze di applicazione alla LCS. Per compromettere gravemente la sicurezza
della circolazione non é necessario che un conducente metta concretamente in
pericolo gli altri utenti della strada, é infatti sufficiente che egli con il
suo comportamento dia luogo ad una situazione di pericolo astratto accresciuto
(cfr. al riguardo Bussy-Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III
ed., no. 5.2.2 ad art. 16 LCS e R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III, no. 2258).
La questione di sapere se in una ben precisa fattispecie il
comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione
di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della
circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il
singolo caso. Vi è da ammettere l'esistenza di un rischio astratto accresciuto
allorquando sussiste la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta
o di un infortunio (DTF 118 IV 285 e segg.).
- A giusta ragione la Sezione
della circolazione ed il Consiglio di Stato hanno ritenuto che __________ abbia
compromesso gravemente la sicurezza della circolazione realizzando la
fattispecie di cui all'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS.
Secondo una ormai consolidata giurisprudenza del Tribunale federale,
in autostrada un superamento del limite di velocità in misura palesemente
superiore ai 30 km/h comporta la revoca della licenza di condurre
indipendentemente dalle circostanze oggettive in cui é stata commessa
l'infrazione: si è infatti in presenza di una situazione ritenuta costitutiva
di un grave pericolo per la sicurezza della circolazione (DTF 122 IV 173,
consid. 2c; 119 Ib 154 e segg.; 118 IV 188).
Le circostanze concrete devono essere prese in considerazione
unicamente nel caso in cui la velocità massima consentita é stata oltrepassata
in misura di poco superiore a 30 km/h (DTF 122 IV 173, consid. 2b/bb e
riferimenti).
Ora, come si è detto in narrativa, nel caso di specie il
ricorrente ha circolato alla velocità punibile di 168 km/h ove vige il limite
di 120 km/h: egli ha dunque superato tale limite in misura palesemente
superiore a 30 km/h, ragione per la quale, tenuto conto della giurisprudenza
sopra illustrata, la revoca della licenza di circolazione si impone come una
misura amministrativa obbligatoria ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a), indipendentemente
dalle circostanze concrete in cui é stata commessa l'infrazione.
- Per quanto concerne
l'estensione temporale della revoca va ricordato che tale misura, la cui durata
deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a) LCS), va stabilita
soprattutto in funzione della gravità della colpa, della reputazione come conducente
e della necessità professionale a condurre veicoli (art. 33 cpv. 2 OAC).
Ora, la gravità dell'infrazione commessa, ossia l'aver
superato di ben 48 km/h il limite di velocità, già giustifica di per sé un periodo
di revoca superiore al minimo legale di un mese.
Se a ciò si aggiunge il fatto che il ricorrente non é nuovo a
questo tipo di infrazioni, essendo stato in passato oggetto di ben tre
ammonimenti per eccesso di velocità, e che egli, di professione avvocato, non
necessita della licenza di condurre per conseguire il suo reddito, si deve per
forza di cose concludere che la commisurazione della durata della revoca
operata dalle precedenti autorità appare del tutto conforme al diritto. Fissando
la durata del provvedimento in 1 mese e mezzo la Sezione della circolazione non
ha di certo violato il principio di proporzionalità e si è attenuta ai limiti
fissati dalla legge. Tutt'al più, scostandosi solo lievemente dal periodo
minimo previsto dalla predetta disposizione, la suddetta autorità ha peccato di
eccessiva mitezza.
- Visto tutto quanto precede
il ricorso va dunque integralmente respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
ricorrente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 10 LALCS; 16 cpv. 2 e 3 lett. a), 17 cpv. 1 lett. a), 32 cpv. 2 e 3 ,
90 cifra 1 LCS, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 4a cpv. 1 e 5 ONC; 18, 28, 43, 47,
60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le spese
di complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster