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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.11
Data decisione, Autorità:
03.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00011
Lugano
3 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 15 gennaio 1997 del
Comune
di __________
contro
la
decisione 18 dicembre 1996, no. 6657, del Consiglio di Stato che annulla la
decisione 18 luglio 1996 con cui il municipio di __________ ha imposto a
__________ di versare 4'000.-- a titolo di contributo sostitutivo per due
posteggi mancanti;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 20 febbraio 1992 il qui
resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
trasformare in abitazione primaria un rustico situato nel nucleo del paese
(part. no. __________, __________ e __________ RFD). Il progetto prevedeva, fra
l'altro, di realizzare un posteggio scoperto sul terreno antistante il
fabbricato.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il
19 giugno 1992 il municipio ha comunicato al ricorrente di aver deciso di
rilasciare la licenza richiesta dietro pagamento di un contributo sostitutivo
di fr. 2'000.-- per un posteggio mancante dei due che avrebbero dovuto essere
realizzati in base all’art. 18 NAPR.
Il 29 luglio 1992 il municipio ha formalmente rilasciato la
licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste con lo scritto del 19
giugno precedente.
B. Constatato che il posteggio
previsto non era stato realizzato e che il contributo di fr. 2'000.-- per il
posteggio mancante non era stato versato, il 5 giugno 1996 il municipio di
__________ ha comunicato al resistente che gli avrebbe chiesto il pagamento di
un contributo sostitutivo di fr. 4'000.-- per due posteggi mancanti. L’autorità
comunale si è comunque dichiarata disposta ad esaminare eventuali proposte per
la realizzazione di uno o due posteggi sul terreno antistante il rustico.
Non avendo ottenuto risposta, il 18 luglio 1996 il municipio
ha imposto al resistente il versamento di un contributo sostitutivo di fr.
4'000.-- per due posteggi mancanti.
C. Con giudizio 18 dicembre
1996 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'art. 18 NAPR di
__________ permettesse di prelevare contributi sostitutivi per posteggi
mancanti soltanto nel caso di nuove costruzioni e di ricostruzioni. Trattandosi
in concreto di una semplice trasformazione di un edificio esistente, il
municipio non sarebbe abilitato né ad esigere la formazione di posteggi, né ad
imporre il pagamento di contributi sostitutivi per posteggi mancanti.
L'ordinanza 24 giugno 1988 che estende l'obbligo di formare posteggi
anche ai casi di trasformazione di edifici esistenti non costituirebbe una base
legale sufficiente per il prelievo di simili contributi.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
risoluzione municipale censurata.
L'insorgente contesta in particolare l'interpretazione
restrittiva data dal Consiglio di Stato all'art. 18 NAPR. A suo avviso, l'obbligo
di formare posteggi sussisterebbe anche nel caso di trasformazioni. Essendo
stato innalzato il tetto ed essendo state rifatte le solette dei singoli piani,
l'intervento attuato sullo stabile del resistente sarebbe peraltro da
configurare come una ricostruzione.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal resistente __________ che non formulano osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
2.1. Giusta l'art. 18 NAPR
di __________:
"Per le costruzioni o ricostruzioni è obbligatoria la
formazione di posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le norme VSS
a) per
abitazione, un posto auto ogni appartamento; per appartamenti superiori a mq
100, 1 posto auto ogni mq 100 di superficie utile lorda o frazione;
...
Deroghe o
eccezioni possono essere concesse dal municipio solo quando la formazione dei
posteggi risulta oggettivamente impossibile o fosse in contrasto con il
principio di conservazione dei valori storici ambientali del nucleo. In questo
caso il municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo pari
al 25 % del costo di costruzione del posteggio compreso il valore del
terreno."
2.2. Controversa, in concreto, è la questione a sapere se
l'obbligo di dotare le costruzioni di un numero di posteggi adeguato alla loro
destinazione sussista soltanto nel caso di costruzioni e ricostruzioni (come ha
ritenuto il Consiglio di Stato) o se invece valga anche nel caso di altri
interventi minori, quali riattazioni, trasformazioni ed ampliamenti (come
pretende il comune ricorrente).
Il Consiglio di Stato è giunto alle conclusioni censurate
dall'insorgente fondandosi su un'interpretazione letterale della norma.
Ora, è innegabile che siffatta interpretazione può portare a
risultati poco convincenti soprattutto nel caso di ampliamenti o di cambiamenti
di destinazione.
Ai fini del giudizio, non occorre tuttavia stabilire se
debba essere preferita l'interpretazione estensiva proposta dal comune ricorrente,
poiché il ricorso deve comunque essere respinto per i motivi che verranno
illustrati qui appresso.
2.3. La decisione municipale impugnata è essenzialmente motivata
dal fatto che il resistente non ha soddisfatto le condizioni poste dalla
licenza edilizia rilasciatagli il 29 luglio 1992. In effetti, non ha realizzato
il posteggio previsto dai piani approvati e non ha nemmeno pagato il contributo
sostitutivo di 2'000.-- fr., impostogli per l'altro posteggio che era tenuto a
realizzare in base alla SUL (110 mq) dello stabile dedotto in riattazione.
Ora la licenza è cresciuta formalmente in giudicato. Ciò
significa che per principio il resistente non è più legittimato a contestare
l'obbligo di formare un posteggio e di versare il contributo sostitutivo.
Significa tuttavia anche che il municipio, confrontato all'inadempienza del
resistente, deve attenersi alla decisione presa ed esigere sia la costruzione
del posteggio (attraverso un ordine di rettifica fondato sull'art. 43 LE), sia
il pagamento del contributo scoperto (procedendo, se del caso, all'incasso in
via esecutiva).
A torto, l'autorità comunale ha imposto al resistente di
versare un contributo sostitutivo di fr. 4'000.--. L'inadempienza di
quest’ultimo non costituiva un valido motivo per rivedere la decisione presa
nel 1992. Il contributo sostitutivo di fr. 2'000.-- per un posteggio mancante
era del resto già stato fissato: non occorreva alcuna nuova decisione. La
licenza in questione stabiliva d'altro canto che almeno un posteggio doveva
essere realizzato effettivamente. Anche da questo profilo, non può ora il municipio
rinvenire su questa decisione ed ammettere che siano date le premesse per la
concessione di una deroga all'obbligo sancito dall'art. 18 NAPR contro
versamento di un contributo sostitutivo.
- Così stando le cose, seppur
per motivi del tutto diversi da quelli addotti dal Consiglio di Stato,
l’annullamento della risoluzione municipale censurata va quindi confermato.
Resta ovviamente impregiudicato il diritto del comune di procedere
all’incasso del contributo sostitutivo di fr. 2’000.- fissato con la licenza
edilizia del 29 luglio 1992 e di esigere la costruzione del posteggio previsto
davanti al rustico.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 29 LALPT; 18 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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