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Numero d'incarto:
52.1997.106
Data decisione, Autorità:
03.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00106
Lugano
3 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 maggio 1997 di
patrocinato
da: st.leg. __________
contro
la
decisione 16 aprile 1997, no. 1819, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 gennaio
1997 con cui il municipio di __________ ha rilasciato al comune la licenza
edilizia per cingere un piazzale da gioco con una rete di protezione (part.
no. __________ RF);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27 novembre 1996 il
comune di __________ ha sollecitato il rilascio di una licenza edilizia per
sostituire ed innalzare da m 2.50 a m 4.05 la rete metallica lunga oltre 30 m
che cinge il piazzale da gioco annesso alla casa comunale (part. no. __________
RFD; zona AP-EP).
Alla domanda di costruzione si è opposto il ricorrente
__________, proprietario di un fondo situato a valle del piazzale (part. no.
__________ RFD; zona R2).
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 24 gennaio 1996 il municipio ha respinto
l'opposizione, rilasciando al comune la licenza richiesta.
C. Con giudizio 16 aprile 1997
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta
l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Dopo aver rilevato che le NAPR di __________ sono silenti in
merito all'altezza massima delle opere di cinta, il Governo ha in sostanza
ritenuto che la lacuna di legge dovesse essere colmata facendo capo all'art.
141 LAC, disciplinante le siepi morte. Non ponendo tale norma alcun limite
all'altezza massima di questo tipo di opere di cinta, il Consiglio di Stato è
giunto a concludere che nessun impedimento si opponesse al rilascio della
licenza per la posa di una rete metallica alta 4 m attorno al campo da gioco
annesso alla casa comunale.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Secondo l'insorgente, nel silenzio delle NAPR, la rete
metallica in contestazione dovrebbe rispettare l'altezza massima prevista per
le opere di cinta, segnatamente quella di m 2.50 prevista dall'art. 134 LAC per
i muri di cinta.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
contestando succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE.
Data la natura delle questioni poste a giudizio, può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione
dei luoghi risulta peraltro chiaramente dalla documentazione fotografica e
dalle planimetrie annesse alla domanda di costruzione.
- Come giustamente rileva il
Consiglio di Stato, riprendendo alla lettera le considerazioni sviluppate da
questo Tribunale nella sentenza 4.6.96 in re A. SA, le NAPR di __________ non
stabiliscono limiti d'altezza per le opere di cinta. Ravvisando in questo
silenzio della legge una lacuna vera e propria, il Governo ha quindi ritenuto
che il vuoto normativo fosse da colmare facendo capo alle disposizioni della
LAC disciplinanti le opere di cinta, piuttosto che alle norme di PR
disciplinanti l’altezza delle costruzioni accessorie.
La tesi del Consiglio di Stato, conforme ai più recenti
indirizzi giurisprudenziali di questo Tribunale (STA 4.6.96 in re A. SA) ed
alle indicazioni della dottrina (Scolari, Commentario, II ed., N. 1186), merita
di essere condivisa.
Dalle conclusioni del Consiglio di Stato occorre invece
dissentire laddove si pretende indebitamente di dedurre dalla succitata
sentenza di questo Tribunale che le cosiddette "siepi morte"
sfuggirebbero a qualsiasi limite d'altezza. L'affermazione del Consiglio di
Stato è gratuita e fuorviante, poiché in quel giudizio, riguardante un muro di
sostegno, il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato ad ammettere che
la lacuna delle NAPR sull'altezza massima delle opere di cinta potesse essere
colmata facendo capo all'art. 134 LAC, che la limita a m 2.50. Nulla ha per
contro detto in merito all'altezza massima delle siepi morte ed all'art. 141
LAC.
- Confermata l'ammissibilità
del ricorso alle disposizioni della LAC, segnatamente all'art. 134 LAC, per
sopperire alle lacune delle NAPR sullo sviluppo verticale massimo delle opere
di cinta, resta da stabilire se le "siepi morte", alle quali sono
riconducibili le reti metalliche, sfuggano effettivamente a qualsiasi limite
d’altezza.
L'art. 141 LAC, disciplinante le siepi morte (cfr.
marginale), dispone invero che queste opere di cinta possono "piantarsi
liberamente in confine". Il termine "liberamente" non sancisce
tuttavia la libertà di erigere siepi morte senza limiti di altezza. Esso va
semplicemente inteso in contrapposizione all'art. 139 LAC che per le
"siepi vive" fissa una distanza minima di 50 cm dal confine. La
libertà garantita dall'art. 141 LAC si estende quindi soltanto alla distanza
dal confine e non anche all'altezza di queste opere di cinta.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, anche
le siepi morte devono rispettare l'altezza massima di m 2.50 prescritta per i
muri di cinta (art. 134 cpv. 2 LAC; Scolari, op. cit. N 1482;
Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Canton Ticino, pag. 122). Vero è
che questi manufatti non impediscono il passaggio di luce ed aria come i muri
di cinta. Essi creano nondimeno ingombro ed ostacolano la visuale in misura più
o meno rilevante a seconda della loro consistenza (dimensioni delle maglie),
rispettivamente dell'angolo con cui la vista incide sulla rete. Non si
giustifica pertanto trattare queste opere in modo diverso dai muri di cinta,
dispensandole dall'obbligo di rispettare l’altezza massima di m 2.50 fissata
per questi ultimi dall'art. 134 cpv. 2 LAC (cfr. in tal senso D. Piotet, Le
droit privé vaudois de la proprieté foncière, N 1485).
A torto reputa peraltro il Consiglio di Stato che l’altezza
massima ammissibile debba essere individuata in base alle esigenze del campo da
gioco. Il limite va stabilito secondo criteri oggettivi e non partendo dalle
necessità del proprietario del terreno. Né l'appartenenza del fondo ad una zona
AP/EP per la quale non è stato fissato alcun parametro edilizio (cfr. art. 36
NAPR) permette di riservare al comune un trattamento più favorevole di quello
applicabile ai privati.
- Ferme queste premesse, la
posa di una rete di cinta alta oltre 4 m va quindi ritenuta lesiva dell'altezza
massima di m 2.50 fissata dagli art. 134 e 141 LAC applicati a titolo di norme
di diritto pubblico suppletorio.
Conformemente al principio di proporzionalità, la licenza impugnata
deve pertanto essere annullata nella misura in cui autorizza la costruzione di
un'opera di cinta di altezza superiore a tale limite.
Entro questi termini, il ricorso va accolto.
- Dato l'esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 134, 141 LAC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 16 aprile 1997, n. 1819, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la
licenza edilizia 24 gennaio 1997 è confermata limitatamente alla posa di una
rete di cinta alta sino a m 2.50.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Il comune di __________
rifonderà fr. 1'000.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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