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Numero d'incarto:
52.1997.102
Data decisione, Autorità:
07.09.2000, TRAM
Incarto n.
52.1997.00102
Lugano
7 settembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 gennaio 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 19 dicembre 1995 (n. 6877) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 3-5 luglio 1995 del municipio di __________ in tema di
assunzione di operai avventizi;
viste le risposte:
richiamata la sentenza 11 aprile 1997 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
durante l'estate 1994 il ricorrente __________, figlio dell'allora segretario comunale
di __________, ha lavorato per alcune settimane per il comune come operaio
avventizio rimunerato a ore;
che, come
da prassi invalsa, l'assunzione era stata disposta dal responsabile della
squadra comunale, con il benestare del municipale capodicastero;
che nella primavera del 1995 il padre del
ricorrente ha chiesto al responsabile della squadra comunale se poteva
nuovamente assumerlo come operaio avventizio durante tre settimane nel mese di
luglio;
che il responsabile della squadra comunale
ha interpellato il municipale capodicastero, che ha dato il suo benestare;
che il 26 giugno 1995, nel corso di una
seduta tenutasi in assenza del segretario comunale, il municipio ha risolto di
non più assumere studenti nel corso di quell'anno al fine di offrire opportunità
di lavoro ai disoccupati della __________;
che, come da accordo preso dal padre del
ricorrente con il responsabile della squadra comunale, il 3 luglio 1995
__________ si è presentato al lavoro;
che il sostituto del responsabile della
squadra comunale l'ha rinviato a casa, in considerazione della decisione di non
più assumere studenti come operai avventizi, presa nel frattempo dal municipio;
che, interpellato da __________, il 4 ed il
5 luglio 1995, il municipio ha confermato la decisione adottata il 26 del mese
precedente;
che con decisione 19 dicembre 1995 il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la
predetta risoluzione, disattendendo la richiesta di risarcimento di fr.
1'890.-, avanzata dall'insorgente per violazione del principio della buona fede;
che con giudizio 4 giugno 1996 il Tribunale
cantonale amministrativo ha confermato la predetta risoluzione governativa, respingendo
a sua volta il ricorso contro di essa interposto da __________;
che con sentenza 11 aprile 1997 il Tribunale
federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il ricorso di diritto
pubblico contro di esso inoltrato da __________;
che l'Alta Corte federale ha in sostanza
ritenuto che l'autorità comunale avesse violato il principio della buona fede,
venendo meno all'assicurazione data in merito all'assunzione dell'insorgente;
che il Tribunale federale ha demandato a
questo tribunale il compito di "stabilire se ed in quale misura al
ricorrente ne sia derivato un pregiudizio pecuniario, ovvero esaminare se
questi avrebbe potuto trovare un lavoro equivalente se le assicurazioni relative
alla sua assunzione non gli fossero state fatte o se fossero state revocate per
tempo";
che l'8 dicembre 1999 il patrocinatore del
ricorrente ha sollecitato l'emanazione del giudizio, che questo tribunale è
chiamato a rendere, rilevando "che ogni tentativo di giungere ad un
accordo bonale con il municipio di __________ si è scontrato con un rifiuto di
principio dell'autorità comunale, chiusa in un silenzio inerte";
considerato in diritto
che le considerazioni poste dal Tribunale
federale a fondamento della sua sentenza vincolano questo tribunale;
che la violazione del principio della buona
fede ravvisata dal Tribunale federale nel comportamento dell'autorità comunale
porta inevitabilmente ad annullare tanto la decisione 4 luglio 1995 con cui il
municipio di __________ si è implicitamente rifiutato di dar seguito
all'impegno assunto dal responsabile della squadra comunale nei confronti del
ricorrente, quanto il giudizio 19 dicembre 1995 con cui il Consiglio di Stato
ha confermato questa determinazione;
che la violazione del principio della buona
fede può dar luogo ad una pretesa di risarcimento del pregiudizio economico
arrecato (DTF 108 Ib 357 seg.; Rhinow Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., N. 74 B XIV c);
che la pretesa di risarcimento fatta valere
dal ricorrente è per certi aspetti riconducibile ad inadempienza del datore di
lavoro;
che pretese di risarcimento di questa natura
possono essere fatte valere davanti all'autorità amministrativa, in via di
ricorso o mediante azione diretta (art. 71 PAmm), soltanto nei casi in cui il
rapporto d'impiego è retto dal diritto pubblico;
che, salvo diversa disposizione di legge, il
rapporto d'impiego del personale avventizio di enti pubblici è retto dal
diritto privato (DTF 118 II 218; Rhinow, Privatrechtliche Arbeitsverhältnisse
in der öffentlichen Verwaltung, in Festschrift für Frank Vischer, 429; T. Jaag,
Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich, ZBl
1994, 439)
che, considerata la natura precaria del
rapporto di lavoro prospettato al ricorrente e l'assenza di normative che
l'assoggettino alla giurisdizione amministrativa, la pretesa di risarcimento
che questi avanza nei confronti del comune non può essere fatta valere né in
via di ricorso, né mediante azione diretta fondata su una delle ipotesi di cui
all'art. 71 PAmm;
che la pretesa in questione può di
conseguenza essere fatta valere soltanto davanti al competente giudice civile,
al quale spetta anche il compito di procedere, dietro analoga sollecitazione,
agli accertamenti prospettati dal Tribunale federale;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia;
che le ripetibili di questa e della
precedente istanza seguono invece la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 14 ROD di __________;3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 19 dicembre 1995 del
Consiglio di Stato (n. 6877) è annullata;
1.2. la decisione 4 luglio 1995 del municipio di
__________ è annullata nella misura in cui conferma il rifiuto di dar seguito
alla promessa di assumerlo quale operaio avventizio.
1.3. per la domanda di risarcimento il
ricorrente è rinviato al competente giudice civile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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