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Numero d'incarto:
52.1996.98
Data decisione, Autorità:
04.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00098
DP 89/96
cm
Lugano
4 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 aprile 1996 di
__________ rappr. da: dott. __________
contro
la
decisione 3 aprile 1996, no. 1619, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 dicembre
1995 con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso di costruire
un muro di sostegno lungo il confine del suo fondo (part. no. __________
RFD);
viste le risposte:
-
8 maggio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
10 maggio 1996 del Dipartimento del
territorio;
-
14 maggio 1996 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29 settembre 1995 la
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un
muro di sostegno alto al massimo m 2.50 lungo i confini W e S del fondo di cui
è proprietaria in località __________ (part. n. __________ RFD; zona Re/Rb). Il
manufatto, lungo circa 30 m sul versante W e 10 sul lato contiguo, è destinato
a sorreggere un terrapieno.
B. Esperita la procedura di
pubblicazione e raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 21
dicembre 1995 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che la lunghezza
del manufatto superasse quella massima ammessa per le costruzioni accessorie (10
m).
C. Con giudizio 3 aprile 1996
il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
Dopo aver rilevato che le NAPR di __________ non disciplinano
l'altezza dei muri di sostegno e di cinta, il Governo ha in sostanza ritenuto
che fossero applicabili le disposizioni relative alle costruzioni accessorie.
Ne ha quindi dedotto che l'opera non potesse essere autorizzata poiché supera
la lunghezza massima (10 m) prescritta per questo genere di costruzioni.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che venga fatto ordine
al municipio di rilasciare la licenza rifiutata.
Rievocati i fatti, l'insorgente nega che le opere di cinta
soggiacciano alla lunghezza massima prescritta per le costruzioni accessorie.
Accreditando la tesi del municipio, obietta, verrebbe in pratica preclusa
qualsiasi possibilità di cintare i fondi.
Applicabile al caso concreto sarebbe a suo avviso il limite
d'altezza (m 2,50) prescritto dall'art. 134 LAC.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio impugnato
senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
che contesta le tesi dell'insorgente, rilevando, fra l'altro, di aver appena
risolto di introdurre nelle NAPR in via di revisione un'altezza massima di 2 m
(+ 1 m di recinzione leggera) per i muri di sostegno.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono in effetti
chiaramente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
Data la natura delle questioni poste a giudizio,
l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti ,senza istruttoria (art.
18 PAmm).
- Le NAPR di __________ non
stabiliscono limiti di edificabilità per le opere di cinta ed i muri di
sostegno eretti lungo il confine dei fondi. Che a questi manufatti non tornino
applicabili i parametri edilizi previsti per le costruzioni principali appare
evidente. Che non soggiacciano a limiti di sorta e possano quindi essere
edificati a piacimento appare altrettanto incontestabile. Assai meno ovvio è
che le opere di cinta non ricadano sotto le disposizioni disciplinanti le
costruzioni accessorie.
Di fronte alla mancanza di risposte esplicite agli
interrogativi che inevitabilmente si pongono in relazione ai limiti di
edificabilità delle opere di cinta questo tribunale ha ritenuto che siffatti
vincoli dovesso essere desunti da altre norme del diritto edilizio locale, in
particolare dalle disposizioni disciplinanti le costruzioni accessorie, ovvero
quei manufatti di servizio che grazie ad un ingombro limitato possono di regola
sorgere lungo il confine dei fondi (STA 6.5.91 in re __________; 29.3.91 in re __________;
16.10.87 in re __________.). Alla stessa conclusione è pervenuto anche quando
ha ritenuto che il silenzio della legge fosse da interpretare come una lacuna
vera e propria (STA 6.5.91 in re __________). Conformemente alla regola generale
sancita dall'art. 1 cpv. 2 CC, il vuoto normativo è stato colmato facendo capo
alle disposizioni relative alle costruzioni accessorie. Questo tribunale ha
comunque precisato che l'applicazione per analogia delle disposizioni
disciplinanti le costruzioni accessorie si giustificava soltanto entro limiti
da individuare caso per caso, ponendo mente all'insieme delle norme che
regolano l'attività edilizia in un determinato comune. Il ricorso all'art. 134
LAC, che fissa a m 2,50 l'altezza massima dei muri di cinta, è invece stato
escluso a causa della natura giusprivatistica e quindi dispositiva di tale vincolo
(STA 6.5.91 in re __________ e 16.10.87 in re P.).
Essendo le opere di cinta destinate, per la loro specifica
funzione, a sorgere sul confine dei fondi, senza essere tenute a rispettare
particolari distanze da costruzioni esistenti sul fondo contermine, risponde,
tutto sommato, ad una certa logica assoggettare questi manufatti alle norme che
limitano l'altezza delle uniche opere edilizie che possono sorgere sul confine.
Dal profilo degli ingombri verticali e delle ripercussioni derivanti ai fondi
contermini la soluzione appare sostenibile. Anche dal profilo funzionale non
sono ravvisabili controindicazioni. Al pari delle costruzioni accessorie, anche
le opere di cinta non sono infatti destinate all'abitazione o al lavoro. Pur
non essendo necessariamente poste al servizio di costruzioni principali,
anch'esse non sono inoltre fini a sè stesse, ma si collocano in un rapporto di
subordinazione rispetto al fondo che recingono.
Se si ammette l'edificazione a confine di costruzioni
accessorie alte sino a 3 m, appare d'altra parte difficile vietare, in assenza
di norme precise, la costruzione di opere di cinta di pari altezza. L'unica
riserva che si oppone a questa soluzione riguarda la lunghezza di questi
manufatti. A differenza delle opere di cinta, le costruzioni accessorie non si
estendono infatti lungo tutti i confini di un fondo. La stessa funzione di
queste costruzioni ne limita l'estensione. Taluni ordinamenti edilizi pongono
loro precisi limiti di lunghezza. Applicando per analogia le norme sulle
costruzioni accessorie alle opere di cinta, i limiti di lunghezza previsti per
le prime possono quindi tradursi in un impedimento a recingere compiutamente un
fondo.
Fermo restando che le opere di cinta non possono comunque
superare l'altezza massima prescritta per le costruzioni accessorie, per
evitare che i vincoli di lunghezza fissati per questi manufatti si traducano in
un'insostenibile limitazione dell'estensione orizzontale delle opere di cinta
occorre quindi individuare un limite d'altezza inferiore a quello previsto per
le costruzioni accessorie.
Quantomeno nei casi in cui il diritto edilizio comunale pone espliciti
limiti alla lunghezza delle costruzioni la soluzione più confacente appare
quella di applicare per analogia il limite d'altezza di m 2,50 fissato dall'art.
134 LAC. A favore di questa soluzione, propugnata con convinzione dalla
ricorrente anche se contraria ai suoi interessi in quanto più restrittiva,
militano la tradizione ultracentenaria della norma e la sua diffusione a tutto
il territorio cantonale; circostanze, queste, che ne attestano l'alto grado di
accettazione. Nel silenzio della legge, limiti di altezza ancor più incisivi di
quello sancito dall'art. 134 LAC per le opere di cinta, non appaiono
giustificabili.
Aperta, ai fini del presente giudizio, può rimanere la
questione a sapere se l'altezza massima fissata dalla norma succitata sia
applicabile anche nel caso in cui le norme sulle costruzioni accessorie,
applicabili per analogia per porre rimedio all'assenza di norme esplicite sulle
opere di cinta, non stabiliscano limiti di lunghezza.
- Nel caso concreto, le
precedenti istanze hanno ritenuto che il muro di sostegno non potesse essere
autorizzato poichè supera la lunghezza massima (10 m) fissata dall'art. 14 NAPR
per le costruzioni accessorie. Norma applicabile per analogia in assenza di
disposizioni specifiche disciplinanti le opere di cinta. La tesi non può essere
accreditata, perché altrimenti verrebbe seriamente ostacolata la possibilità di
cintare i fondi. L'applicazione indiscriminata dalla norma succitata alle opere
di cinta porterebbe infatti a vietare la realizzazione di opere di cinta di
lunghezza superiore a 10 m indipendentemente dalla loro altezza.
Conclusione, questa, che non appare ragionevolmente sostenibile.
Per i motivi esposti al precedente considerando, si deve per
contro ritenere che nessun impedimento di diritto pubblico si opponga alla
realizzazione dell'opera in contestazione.
Anche ammettendo che nell'ambito dell'applicazione per analogia
del limite d'altezza fissato dall'art. 14 NAPR non si possano ignorare i
vincoli di lunghezza che questa norma pone, il muro di cinta e di sostegno
risulta infatti contenuto nel limite d'altezza previsto dall'art. 134 LAC,
applicabile come norma di diritto pubblico suppletorio, per colmare il vuoto
normativo di cui si è detto.
Da questo profilo, il ricorso va quindi accolto.
- In sede di risposta, il
municipio ha rilevato di aver recentemente deciso di introdurre nelle norme di
attuazione del PR in via di revisione un limite di altezza di 2 m (+ 1 m di
recinzione leggera) per i muri di sostegno (a confine).
L'emendamento previsto non osta tuttavia all'accoglimento del
ricorso, poiché la difformità (+ 50 cm) non è comunque tale da legittimare
l'adozione di un provvedimento sospensivo fondato sugli art. 65 LALPT e 25
RLALPT. E' in effetti evidente che il difetto non è tale da pregiudicare
l'attuazione degli obbiettivi della revisione pianificatoria in atto.
- Così stando le cose, la
decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma vanno
quindi annullate siccome lesive del diritto. Gli atti pertanto rinviati all'autorità
comunale affinché rilasci la licenza richiesta.
Dato l'esito non si preleva una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE, 134 LAC, 14 NAPR di Cadro; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 21 dicembre
1995 del municipio di __________.
1.2. la decisione 3 aprile 1996,
no. 1619, del Consiglio di Stato.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Il comune di __________
rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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