AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.81
Data decisione, Autorità:
30.07.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00081
DP 72/96
cm
Lugano
30 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 27 marzo 1996 di
contro
la
risoluzione 13 marzo 1996 (n. 1155) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso degli insorgenti avverso la deliberazione 9 ottobre 1995 con cui il
consiglio comunale di __________ ha adottato il piano generale di smaltimento
delle acque;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Con messaggio 14
settembre 1995 il municipio di __________ ha sottoposto al consiglio comunale
l'adozione del piano generale di smaltimento delle acque (PGS) e del regolamento
delle canalizzazioni. Il messaggio é stato trasmesso per preavviso alle
commissioni dell'edilizia, per quanto concerneva il PGS, e delle petizioni, per
la parte relativa al regolamento delle canalizzazioni. La commissione delle
petizioni ha presentato un rapporto favorevole all'adozione del regolamento
delle canalizzazioni il 22 settembre 1995. Con rapporto 27 settembre 1995 i tre
ricorrenti, che costituivano la maggioranza della commissione dell'edilizia,
hanno proposto la reiezione del messaggio ed il rinvio dell'adozione del PGS,
argomentando in particolare che la commissione dell'edilizia non aveva avuto
sufficiente tempo per esaminare il piano ed inoltre perché la stessa non era
stata coinvolta nello studio e nella stesura dei progetti. Quei commissari
hanno altresì sollecitato un chiarimento della posizione del municipale ing.
__________, dipendente dello studio di ingegneria che aveva allestito il PGS
per incarico del municipio, domandando pure l'allestimento di una perizia. Con
rapporto di identica data la minoranza della commissione dell'edilizia ha
invitato il consiglio comunale ad accogliere il messaggio in discussione.
b) Nella seduta del 9 ottobre 1995 il consiglio comunale di
__________ ha adottato il PGS ed il regolamento delle canalizzazioni con 14
voti favorevoli, 4 contrari ed 1 astenuto.
B. a) __________, __________ e
__________ hanno impugnato quella deliberazione limitatamente all'adozione del
PGS con ricorso 23 ottobre 1995 davanti al Consiglio di Stato, ribadendo le
censure già svolte in sede di rapporto della commissione edilizia ed eccependo
altresì che il messaggio non fosse stato sottoposto per preavviso anche alla
commissione della gestione.
b) Con risoluzione 13 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso. Per quanto concerneva la competenza delle commissioni del
Legislativo a preavvisare l'adozione del PGS esso ha considerato che la
decisione del municipio di investire esclusivamente la commissione
dell'edilizia non fosse impugnabile e che comunque fosse corretta nel merito.
Il Governo ha inoltre considerato che la commissione dell'edilizia non avesse
il diritto di partecipare alla stesura dei progetti contemplati dal PGS e che
la mancanza di tempo per esaminarli e preavvisare il messaggio municipale in
parola al Legislativo avrebbe dovuto esser fatta valere ed essere evasa direttamente
in sede commissionale. Ha infine respinto la richiesta di perizia, rilevando
altresì come non sussistesse collisione di interessi ai sensi dell'art. 100 LOC
per il municipale ing. __________.
C. Con ricorso 27 marzo 1996 i
ricorrenti indicati in ingresso sono insorti davanti a questo Tribunale contro
l'anzidetta risoluzione governativa, al quale hanno domandato di annullarla,
ribadendo in parte le motivazioni già svolte in precedenza.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto
di quest'ultimo, così come il municipio di __________ hanno sollecitato la
reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso é
dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. I ricorrenti criticano
in primo luogo il fatto che il municipio abbia sottoposto alla sola commissione
dell'edilizia la proposta di adozione del PGS. Essi ritengono che anche la
commissione della gestione avrebbe dovuto essere investita dell'oggetto.
2.2. Giusta l'art. 10 RALOC il municipio é l'organo
competente a designare la commissione cui sottoporre per preavviso il messaggio
e le proposte municipali. Al consid. 3.2. della sentenza 1 marzo 1993 in re __________
e llcc, pubbl. in RDAT II-1993 N. 5, concernente la contestazione di una
deliberazione di un consiglio comunale, questo Tribunale aveva lasciato aperto
il quesito a sapere se la designazione da parte del municipio della commissione
competente a preavvisare un messaggio potesse essere contestata in sede di
impugnazione della successiva deliberazione del Legislativo, come pretendevano
i ricorrenti, oppure dovesse essere oggetto di impugnazione autonoma e pertanto
immediatamente posteriore alla decisione dell'Esecutivo. In effetti foss'anche
stata ricevibile, quella censura avrebbe comunque dovuto essere disattesa in
quella sede. Al consid. 3.3. di quel giudicato il Tribunale aveva inoltre
diffusamente spiegato i criteri con i quali il municipio doveva procedere ai
fini dell'individuazione della commissione competente rispettivamente delle commissioni
competenti a preavvisare un determinato messaggio municipale in applicazione
degli art. 56 cpv. 2, 68, 72 cpv. 1, 172 cpv. 3 LOC e 39 cpv. 1 lett. l RALOC.
Quelle considerazioni sono state correttamente riprodotte al considerando 2
della risoluzione governativa impugnata. L'art. 45 del regolamento comunale di
__________ stabilisce infine che "la commissione edilizia ed opere
pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico le
costruzioni e le infrastrutture pubbliche ...".
2.3. Ai fini della soluzione della presente contestazione é
preliminarmente necessario chiarire se la censura sollevata dai ricorrenti sia
o meno ricevibile. In effetti - come si vedrà nel seguito - dalla risposta data
a quel quesito dipende l'esito del gravame. Ora, il tribunale ritiene che la
prima soluzione sopraindicata sia quella corretta: la designazione da parte del
municipio della commissione competente a preavvisare un messaggio municipale
segue la stessa sorte del messaggio da preavvisare. Trattasi pertanto di atto
amministrativo non impugnabile in quanto tale ma, se viziato, suscettibile di
pregiudicare la validità della deliberazione del Legislativo adottata sulla
base dello stesso (cfr. RDAT I-1995 N. 1 consid. 3.2 e rinvii). La censura,
ripetutamente sollevata dai ricorrenti in sede di consiglio comunale, é dunque
ricevibile in ordine.
2.4. I ricorrenti sostengono che la commissione della
gestione doveva preavvisare il PGS dal momento che il piano finanziario che lo
accompagna prevede investimenti per quasi 5 milioni di franchi, di cui oltre 2
milioni a carico del comune. Il municipio controbatte che detti investimenti
sono semplicemente riferiti al progetto di massima facente parte del PGS: per
ciascun intervento previsto dal piano dovrà quindi essere stanziato uno specifico
credito, sul quale la commissione della gestione sarà puntualmente chiamata a
presentare un preavviso al Legislativo.
2.5. Le giustificazioni addotte da parte del municipio non
convincono pienamente. In effetti é ben vero che, da un profilo strettamente
formale, l'adozione del PGS non comporta direttamente degli oneri a carico del
comune, i necessari crediti d'opera dovendo ancora esser sanciti volta per
volta dal consiglio comunale. Non va tuttavia dimenticato, d'altra parte e
sotto l'aspetto sostanziale, che il PGS rappresenta lo strumento pianificatorio
per lo smaltimento delle acque e costituisce di conseguenza il fondamento per i
singoli interventi di attuazione. Ma su questo punto le tesi del municipio, che
fruisce di un certo margine di interpretazione del concetto di competenza
esclusiva ai sensi dell'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC (= art. 43 cpv. 1 lett. f
del regolamento comunale di __________), potrebbero ancora meritare tutela. Il
municipio omette però di considerare - e questa circostanza assume carattere
decisivo nella fattispecie - che contestualmente all'evasione della trattanda
costituita dall'adozione del PGS il Legislativo ha votato anche il
finanziamento delle opere previste dallo stesso proprio sulla base di quel
piano finanziario, stabilendo al 60% dei costi a carico del comune la
percentuale di prelievo dei contributi di costruzione delle canalizzazioni e
degli impianti di depurazione da porre a carico dei privati in applicazione
dell'art. 96 cpv. 2 LALIA. Questa votazione che, una volta approvato il PGS,
facoltizza il municipio a prelevare presso i pro-prietari di fondi allacciati o
allacciandi l'importo di fr. 435'000.--, testimonia già oggi l'intenzione e
l'impegno di principio del comune di spendere in futuro gli importi indicati
nel piano finanziario (poiché non si prelevano contributi su importi che non si
intende spendere). Questo importante aspetto (economico) della procedura, volto
a dimostrare che le scelte operate dai tecnici siano coperte da adeguati mezzi
finanziari (in definitiva la fattibilità del PGS), non é però stato né
esaminato né preavvisato da parte della commissione edilizia, già per il fatto
che simile preavviso non rientra nelle sue specifiche competenze, la commissione
dell'edilizia non occupandosi dei risvolti economici delle realizzazioni
pubbliche. La predetta commissione non beneficiava pertanto della competenza esclusiva
ai sensi dell'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC (e 43 cpv. 1 lett. f del regolamento
comunale) ad esaminare il messaggio relativo all'adozione del PGS, con la conseguenza
che del preavviso di quest'ultimo messaggio avrebbe dovuto occuparsi anche
(eventualmente solo) la commissione della gestione. E' ben vero, come obietta
il municipio, che per mettere il Legislativo in condizione di validamente deliberare
su di un certo messaggio municipale basta in definitiva che quest'ultimo venga
preavvisato da una sola commissione (art. 56 cpv. 2 LOC). Tuttavia, come é
stato compiutamente spiegato nella sentenza pubblicata in RDAT II-1993 N. 5, in
applicazione dell'art. 172 cpv. 3 lett. b LOC quando non vi sia competenza
esclusiva di una determinata commissione ad occuparsi del preavviso di un certo
messaggio municipale, se il municipio intende designare una sola commissione
dovrà necessariamente optare per quella della gestione.
2.6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il
ricorso deve essere accolto. Deve di conseguenza essere annullata la
risoluzione governativa 13 marzo 1996 e la deliberazione 9 ottobre 1995 con cui
il consiglio comunale di __________ ha adottato il PGS (dispositivi n. 1, 2 e
3). L'adozione del regolamento delle canalizzazioni non é invece stata
impugnata: il dispositivo riferito alla stessa (dispositivo n. 4) rimane quindi
salvo. Il municipio di __________ dovrà quindi nuovamente designare la commissione
(della gestione) o le commissioni (edilizia e della gestione) cui trasmettere
per preavviso il messaggio 14 settembre 1995 accompagnante l'adozione del PGS.
Il Tribunale affronta comunque brevemente, nel seguito, le ulteriori censure
avanzate dai ricorrenti, allo scopo di togliere possibili ulteriori
contestazioni future.
-
I ricorrenti ribadiscono la
censura secondo cui la commissione edilizia avrebbe dovuto partecipare
attivamente all'elaborazione dei progetti contemplati dal PGS. A torto,
tuttavia. In effetti quando, come nel caso in esame (che costituisce anche la
regola), é il municipio a sottoporre al Legislativo una proposta di deliberazione,
la sua elaborazione spetta ad esso solo. Il Legislativo potrà indi esercitare
le sue competenze - dapprima per il tramite delle sue commissioni ed in seguito
direttamente - una volta che sarà in possesso della relativa proposta
municipale.
-
I ricorrenti rimettono
infine nuovamente in discussione la posizione del municipale ing. __________.
Ora, come é stato spiegato dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, la
circostanza che questi é semplice dipendente dello studio di ingegneria che ha
allestito il PGS dietro incarico del municipio non costituisce un caso di
conflitto di interesse giusta l'art. 100 LOC. Il fatto che il precitato
municipale e capodicastero dell'edilizia abbia offerto la collaborazione alla
commissione di cui facevano parte i ricorrenti sottoponendo loro una bozza di
rapporto assolutamente innocuo, poiché semplicemente descrittivo del contenuto
del PGS e privo di indicazioni sull'accettazione del messaggio, non permette di
mutare questa conclusione.
-
Il Tribunale non preleva
una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 56, 68, 72, 100, 172, 208, 209 LOC, 10, 39 RALOC, 18, 28, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 13 marzo 1996 (n.
1155) del Consiglio di Stato e la deliberazione 9 ottobre 1995 con cui il consiglio
comunale di __________ ha adottato il piano generale di smaltimento delle acque
(dispositivi n. 1, 2 e 3).
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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