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Numero d'incarto:
52.1996.79
Data decisione, Autorità:
20.05.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00079
DP 70/96
cm
Lugano
20 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 26 marzo 1996 di
__________,
tutti
rappr. da: __________
contro
la
decisione 15 marzo 1996 (no. 31/96) del Dipartimento delle istituzioni -
Ufficio permessi e passaporti - pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone
Ticino no. __________ del , mediante la quale è stata accolta
l'istanza 15 gennaio 1996 della Cassa pensioni del Comune di __________
tendente ad ottenere il rilascio di un'assicurazione di massima per
l'apertura di una nuova "" cat. B2) al mappale no.
__________ di __________, in via al __________
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In data 15 gennaio 1996 la
Cassa pensioni del Comune di __________ ha chiesto all'Ufficio permessi e
passaporti che le fosse rilasciata un'assicurazione di massima per l'apertura
di un nuovo esercizio pubblico, classificato come "__________" cat.
B2), sulla part. no. __________ di __________, in via __________.
B. Con decisione __________,
pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino no __________ di medesima
data, il Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - ha concesso
all'istante la predetta garanzia di massima, subordinandola al rispetto di
alcune condizioni.
La decisione è stata resa in applicazione dell'art. 22 cpv. 2
della Legge sugli esercizi pubblici del 11 ottobre 1967.
Nella pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale, è stato
indicato che contro la predetta risoluzione dipartimentale era data la facoltà
ad ogni interessato di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro 15
giorni, ai sensi dell'art. 60 della Legge sugli esercizi pubblici sopra
menzionata.
C. Con atto ricorsuale 26 marzo
1996, i signori __________, titolare del __________ di __________, ,
titolare del __________ di __________, e le società __________,
titolare del __________ e __________ di __________, e __________, titolare del
__________ di __________, hanno impugnato la predetta risoluzione dipartimentale,
chiedendo la revoca della concessione di una patente d'esercizio pubblico cat.
B2) per l'apertura di una nuova osteria senza alloggio al mappale no __________
di __________.
I ricorrenti riconoscono che, in base ai recenti sviluppi
intervenuti a livello legislativo, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
ad evadere l'impugnativa è perlomeno dubbia, ma aggiungono di aver seguito le
indicazioni di ricorso contenute nella decisione impugnata.
Per ciò che invece concerne il merito, i ricorrenti
sostengono in sostanza che l'apertura di un nuovo esercizio pubblico nella zona
del Comune di __________ denominata "__________" costituirebbe una
seria minaccia per la sopravvivenza economica dei già numerosi ritrovi pubblici
esistenti in quell'area.
Gli insorgenti chiedono quindi che nel caso concreto si tenga
conto della clausola del bisogno.
Allegano inoltre, che l'apertura di un nuovo esercizio
pubblico sprovvisto di sufficienti posti di stallo per veicoli, contribuirebbe
ad acuire in modo inaccettabile l'attuale grave problema del traffico e dei
posteggi nella zona.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia la Cassa pensioni del
Comune di __________ per le ragioni che verranno riprese, se del caso, qui di
seguito.
Considerato, in
diritto
- Il 21 dicembre 1994, il
Gran Consiglio del Cantone Ticino ha adottato la nuova legge sugli esercizi
pubblici, modificando in modo sostanziale il previgente regime normativo.
La legge in questione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale
del __________. Il termine di referendum è di conseguenza scaduto infruttuoso
il 3 febbraio 1995, tant'è che la nuova legge è stata pubblicata il 14 luglio
1995 sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone
Ticino, con entrata in vigore prevista per il 1. gennaio 1996.
Nel frattempo tuttavia, e più precisamente il 2 febbraio
1995, la Federazione __________ aveva inoltrato al Tribunale federale un
ricorso di diritto pubblico, censurando la costituzionalità di un certo numero
di disposizioni contenute nella nuova __________.
Pertanto, dando seguito a una precisa richiesta della
Federazione, con decreto presidenziale del 29 agosto 1995, il Tribunale
federale ha conferito effetto sospensivo al ricorso, ciò che ha impedito alla
legge di entrare in vigore alla data prevista dal Consiglio di Stato.
- Con giudizio 7 marzo 1996,
il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico interposto
dalla __________ __________ __________ __________.
Pertanto, considerato che giusta l'art. 38 OG le sentenze del
Tribunale federale acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo
essere state pronunciate, si deve ammettere che per ciò che concerne la Legge
sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994, la stessa è entrata in vigore il
giorno successivo al predetto giudizio, vale a dire l'8 marzo 1996, senza che
da parte delle autorità cantonali si rendessero necessarie altre formalità in
tal senso.
La nuova legge ha introdotto delle novità anche a livello
procedurale.
Per ciò che in questa sede maggiormente interessa, vale la pena
di sottolineare che in base a quanto disposto dall'art. 71 cpv. 1 Les pubb
1994, le decisioni del Dipartimento vanno impugnate entro 15 giorni davanti al
Consiglio di Stato e non più davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
come in precedenza.
- Si pone quindi il quesito
di sapere se alla presente fattispecie sia applicabile la vecchia o la nuova
__________, onde così determinare la competenza o meno di questo Tribunale ad
evadere il ricorso in oggetto.
La nuova legge non prevede delle disposizioni transitorie
specifiche su quest'ultimo aspetto.
La questione deve quindi essere risolta facendo capo ai
principi generali del diritto amministrativo.
Salvo esplicita regolamentazione contraria, in materia di
procedura, vige il principio secondo il quale le nuove regole si applicano
immediatamente a tutte le pratiche pendenti davanti all'autorità adita,
indipendentemente dal fatto che le medesime siano rette già dal nuovo diritto
materiale o ancora da quello vecchio.
Un'eccezione al predetto principio è data quando le nuove disposizioni
procedurali comportano delle restrizioni del diritto di ricorrere,
introducendo, per esempio, dei termini più brevi per far uso dei mezzi
d'impugnativa (Knapp, Précis di droit administratif, IV ed., no. 594).
Nel caso in esame, come si è detto, la decisione impugnata è
stata resa dal Dipartimento il 15 marzo 1996, ossia poco più di una settimana dopo
l'entrata in vigore della Les pubb 1994.
Ora, visto quanto sopra esposto, si deve per forza ammettere
che il Dipartimento, al momento di pronunciarsi sull'istanza 15 gennaio 1996
della resistente, doveva già applicare le nuove disposizioni procedurali
introdotte dalla nuova legge. Ciò senza riguardo al diritto materiale
applicabile al caso concreto.
Il Dipartimento ha quindi indicato in modo errato i rimedi di
diritto esperibili contro la decisione litigiosa in oggetto: in effetti nella
stessa si sarebbe dovuto fare riferimento in modo esplicito all'art. 70 cpv. 1
Les pubb 1994, precisando che eventuali ricorsi erano da inoltrare al Consiglio
di Stato.
Ne consegue che questo Tribunale non è competente ad evadere
il ricorso interposto dagli insorgenti contro la decisione dipartimentale in
oggetto.
Il gravame va pertanto trasmesso d'ufficio all'autorità competente,
vale a dire al Consiglio di Stato, giusta quanto disposto dall'art. 4 LPAmm.
- Vista la particolarità del
caso non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 60 Les pubb 1967; 71 cpv. 1 Les pubb 1994; 4, 60 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è irricevibile
per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.
§. Di conseguenza gli atti vengono trasmessi al lodevole Consiglio
di Stato, Bellinzona.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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