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Numero d'incarto:
52.1996.65
Data decisione, Autorità:
30.07.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00065
DP 55/96
cm
Lugano
30 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 15 marzo 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
i
punti 2 e 3 della decisione 28 febbraio 1996 (no. 835) con cui il Consiglio
di Stato, accogliendo parzialmente l'impugnativa 12 dicembre 1995
dell'insorgente avverso la revoca della licenza edilizia pronunciata il 29
novembre 1995 dal municipio di __________, l'ha condannata al pagamento di
tasse e spese compensando le ripetibili;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. A seguito della mancata
prosecuzione dei lavori di costruzione, il 12 dicembre 1995 il municipio di
__________ ha revocato la licenza edilizia rilasciata alla ricorrente
__________ per l'edificazione di uno stabile d'appartamenti sul mappale no.
__________ RFD. In pari tempo le ha ordinato di sistemare il fondo e la relativa
recinzione, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio in caso d'inadempienza.
Con decisione 28 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha
annullato il provvedimento limitatamente alla revoca della licenza, accogliendo
parzialmente l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
La tassa di giustizia è stata posta a carico della ricorrente
proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza, ovvero soltanto nella
misura di fr. 200.-. Il comune di __________, che aveva resistito
all'impugnativa, è stato per contro mandato esente da qualsiasi aggravio, in
quanto comparso in causa per motivi derivanti dalla sua funzione e non per
tutelare interessi propri.
Le ripetibili sono state integralmente compensate.
B. Contro il predetto giudizio
governativo la __________ si é aggravata innanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando che la tassa di giustizia di fr. 200.- venga posta a
carico del comune di __________ e che lo stesso venga condannato a rifonderle
un'indennità di almeno fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
C. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e la tempestività dell'impugnativa sono
indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43 e 46 PAmm): il ricorso è dunque ricevibile
in ordine.
-
Tasse di giustizia e spese.
2.1. Giusta l'art. 28 PAmm,
l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di
giustizia variante tra fr. 10.- e fr. 10'000.- a seconda della natura e
dell'importanza della causa sottopostale, nonché dell'attività esplicata per
evaderla e condannare al pagamento delle spese.
Nelle procedure di natura contenziosa la tassa di giustizia e
le spese sono poste di regola a carico della parte soccombente.
Soccombente é giuridicamente la parte che ha proposto un'impugnativa
totalmente o parzialmente infondata oppure che ha, in tutto o in parte,
ingiustamente resistito ad un'impugnativa fondata.
Parte del procedimento amministrativo può anche essere l'ente
pubblico, in particolare il comune. Di per sé, anche l'ente pubblico, in caso
di soccombenza, potrebbe quindi essere chiamato a sopportare i costi del
procedimento. A tal proposito va tuttavia considerato che l'ente pubblico, di
solito, non partecipa al procedimento amministrativo allo stesso titolo delle
altre parti. Di regola, la qualità di parte gli deriva infatti dalla funzione
di autorità decidente che ha esercitato nell'istanza precedente. Questo aspetto
porta ad esentare l'ente pubblico da qualsiasi partecipazione alle spese del
procedimento, quantomeno in tutte le ipotesi in cui é comparso in causa senza
successo soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare i
suoi particolari interessi (cfr. STA 23 dicembre 1994 in re S. e STA 30 ottobre
1992 in re comune di C.).
2.2. Ferme queste
premesse, appare evidente come il Consiglio di Stato non potesse addebitare al
comune di __________ i costi e le spese del procedimento. Il municipio, sebbene
sia risultato soccombente, é infatti comparso in causa quale autorità che ha
revocato la licenza edilizia a suo tempo accordata e non per tutelare interessi
particolari.
La ricorrente, d'altro canto, è risultata anch'essa
parzialmente soccombente. L'ordine di sistemare il terreno e la recinzione ha
resistito alla critica.
A giusta ragione il Governo l'ha quindi chiamata a
partecipare al pagamento delle tasse e delle spese in proporzione del grado di
soccombenza.
- 3.1. Giusta l'art. 31 PAmm
il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, condanna la parte soccombente
al pagamento di un'indennità alla controparte.
Di principio anche l'ente pubblico, in quanto parte in un
procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità.
Occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità
della comparsa in causa dell'ente pubblico. In quest'ordine di idee, la
condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità si
giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico
antagonista della controparte. In questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia
comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non
permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la controparte alla quale si é a
torto opposto (cfr. STA 3 aprile 1990 in re Comune di __________).
3.2. Nel caso concreto, sia la ricorrente sia il municipio di
__________ sono risultati soccombenti innanzi al Consiglio di Stato.
Per rapporto all'importanza degli oggetti dell'impugnativa,
il grado di soccombenza del comune è comunque ampiamente superiore a quello
della ricorrente. Fra la revoca della licenza e l'ordine di sistemare
adeguatamente il fondo e la recinzione non esiste in effetti un rapporto di
equipollenza. La compensazione delle ripetibili doveva quindi dare un saldo
attivo a favore dell'insorgente. Non tuttavia nella misura da questi richiesta
(3'000.- fr.). Considerata la prassi del Consiglio di Stato in materia di ripetibili
(raramente oltre i 500.- fr.), il saldo attivo non poteva superare i 300.- fr.
Limite, questo, entro il quale il ricorso va accolto, riformando di conseguenza
il giudizio impugnato.
- Dato l'esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili, commisurate alla pretesa della ricorrente,
seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ di conseguenza, il punto 3 della decisione 28 febbraio 1996 (n.
835) del Consiglio di Stato è annullato e riformato nel senso che il comune di
__________ è condannato a versare alla ricorrente fr. 300.- a titolo di
ripetibili.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
La ricorrente rifonderà al
comune di __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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