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Numero d'incarto:
52.1996.34
Data decisione, Autorità:
26.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00034
DP 25/96
cm
Lugano
26 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 gennaio 1996 di
Comune
di __________
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 1° gennaio 1996, no. 47, del Consiglio di Stato che annulla la
risoluzione 16 ottobre 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato
all'associazione __________ di sospendere immediatamente e completamente ogni
e qualsiasi attività sul territorio giurisdizionale del comune;
viste le risposte:
-
5 febbraio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
14 febbraio 1996 di __________;
-
7 marzo 1996 dell'associazione
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'Associazione __________ è
un'associazione culturale che a norma di statuto "si propone di
diffondere la fede e l'ideale di vita degli __________, di istituire luoghi di
culto di preghiera, biblioteche, di organizzare corsi e conferenze e di
diffondere pubblicazioni d'ogni genere".
Per perseguire questi scopi, l'associazione ha locato dalla
ditta __________ parte di un capannone industriale situato nella zona
artigianale, lungo la strada cantonale che da __________ sale verso .
In questi locali, a partire dall'anno scorso, l' ha iniziato ad
organizzare manifestazioni ricreative durante i fine settimana. Il massiccio
afflusso di partecipanti (oltre un centinaio), l'inadeguatezza delle
infrastrutture sanitarie e logistiche (WC e posteggi) ed i disturbi connessi a
questi raduni hanno tuttavia suscitato le rimostranze di alcuni abitanti della
zona, che hanno sollecitato il municipio ad intervenire per riportare l'ordine
nel quartiere.
B. Con scritti del 14 marzo
1995 e del 13 giugno seguente il municipio di __________ ha quindi invitato
l'associazione ad adottare i provvedimenti necessari affinché le turbative
avessero a cessare. Nonostante gli sforzi intrapresi dall'__________ (impiego
di un agente della __________), gli inconvenienti lamentati dagli abitanti
della zona non sono scomparsi.
Con decisione 17 ottobre 1995, il municipio di __________ ha
pertanto ordinato all'associazione "l'immediata e completa sospensione
di ogni e qualsiasi attività sul territorio giurisdizionale del comune".
C. Con giudizio 10 gennaio 1996
il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso
contro di esso inoltrato dall'associazione qui resistente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che un simile divieto
violasse il principio di adeguatezza e di proporzionalità. Il Consiglio di
Stato ha comunque riservato al municipio la facoltà di adottare ulteriori
provvedimenti fondati sull'apparente contrasto fra la destinazione assegnata ai
locali dell'associazione e la funzione artigianale della zona.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino del
divieto pronunciato nei confronti dell'Associazione . Dopo aver dato
atto al Consiglio di Stato di aver riassunto i fatti in modo corretto,
l'insorgente contesta le deduzioni operate dalla precedente istanza in
relazione al principio di proporzionalità. Secondo l'insorgente, il divieto in
contestazione sarebbe del tutto adeguato alla gravità degli inconvenienti
derivanti dall'attività dell'associazione. Il disturbo della quiete arrecato al
vicinato dalle manifestazioni ricreative organizzate dall' travalicherebbe
ampiamente i limiti della tolleranza ammissibile.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni. Ad identica
conclusione perviene la proprietaria dell'immobile, che rileva come gli
inconvenienti si verifichino al massimo una o due volte al mese e come siano
nel frattempo scomparsi in seguito alle restrizioni imposte a titolo
provvisionale dal municipio nelle more del giudizio di prima istanza.
Ad identica conclusione perviene l'associazione resistente,
che contesta partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui semmai
si dirà più avanti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono in effetti
chiaramente date.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti ,senza
istruttoria (art. 18 PAmm). Lo stesso ricorrente riconosce invero che i fatti
sono stati correttamente accertati. La situazione dei luoghi è peraltro
sufficientemente nota a questo Tribunale. Non mette quindi conto di procedere
ad ulteriori accertamenti.
-
Il principio di
proporzionalità esige che i mezzi adottati dall'autorità per raggiungere un
determinato scopo siano idonei a conseguire il risultato auspicato e si
collochino in un rapporto ragionevole con le restrizioni imposte (DTF 110 I a
102 e rimandi; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed, N 58 B
I seg.; Scolari, Diritto amministrativo vol I N. 171).
-
Nel caso in esame, il
municipio di __________ è intervenuto nei confronti dell'associazione
resistente allo scopo di tutelare l'ordine pubblico, perturbato dai partecipanti
alle manifestazioni ricreative che questa organizza durante il fine settimana
negli spazi locati in un capannone industriale/artigianale della ditta
__________. Con il divieto censurato, l'autorità comunale intendeva in particolare
assicurare la quiete notturna della zona (turbata dal rumore prodotto
dai partecipanti alle manifestazioni e dai loro veicoli), la sicurezza della
circolazione (messa a repentaglio dall'insufficienza dei posteggi a
disposizione) e la salute dei partecipanti, che gli scarsi servizi
igienici disponibili nel capannone non sarebbero in grado di assicurare.
Per fronteggiare e porre rimedio a questi inconvenienti il
municipio ha completamente vietato ogni e qualsiasi attività su tutto il
territorio del comune.
Ora, è evidente che un simile divieto non è adeguatamente rapportato
agli scopi perseguiti dall'autorità. Per porre rimedio ad inconvenienti tutto
sommato limitati dal profilo temporale e territoriale, l'autorità ha in effetti
adottato una misura di carattere generale e di portata illimitata, che colpisce
in modo indiscriminato anche tutte le altre attività che l'associazione
esercita nel capannone senza arrecare alcun disturbo al vicinato. Già per
questo motivo, il provvedimento censurato non può essere confermato.
Per raggiungere gli scopi perseguiti dal municipio sarebbe
infatti bastato adottare misure di gran lunga meno severe ed incisive, quali la
limitazione della frequenza delle manifestazioni, restrizioni di orario, la
limitazione del numero dei partecipanti, l'imposizione di un divieto di
parcheggio lungo la strada cantonale e di un servizio d'ordine, nonché
l'approntamento di servizi igienici adeguatamente commisurati al numero di
partecipanti. Misure, queste, che nelle more del procedimento il municipio ha
in parte imposto a titolo provvisionale, ottenendo risultati apparentemente apprezzabili.
- Ferme queste premesse, la
risoluzione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto va quindi
senz'altro confermata.
Dato l'esito si prescinde dall'applicazione di una tassa di
giustizia.
Le ripetibili sono invece a carico del comune.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 115, 116 RC di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Il comune di __________
rifonderà fr. 500.-- all'associazione resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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