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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.27
Data decisione, Autorità:
09.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00027
DP 17/96
leo
Lugano
9 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 gennaio 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 19 dicembre 1995 (n. 6887) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 settembre
1993 con cui il municipio di __________ gli nega il pagamento di prestazioni
lavorative effettuate nel corso del 1989 in qualità di segretario comunale;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
stato alle dipendenze del comune di __________ dal 1979 al 1989 quale
segretario comunale a metà tempo. Nel corso del 1993 il municipio di quel
comune si è accorto di avergli versato indennità di famiglia e per figli
superiori al dovuto. Il 9 aprile 1993 l'autorità comunale gli ha quindi chiesto
di restituire la somma di fr. 1'846.65 versata in eccedenza nel 1989.
La pretesa è rimasta incontestata.
B. In riscontro ad un sollecito
di pagamento del suddetto importo, il 20 agosto 1993 __________ ha chiesto al
municipio il riconoscimento della somma di fr. 2'568.65 per prestazioni
straordinarie effettuate quale segretario comunale nell'ambito di sedute serali
del municipio o dell'assemblea.
Con risoluzione 9 settembre 1993 il municipio ha respinto la
richiesta, ritenendo che lo stipendio versato comprendesse anche queste
prestazioni. Circostanza, questa, che risultava chiaramente dal piano dell'orario
di lavoro concordato fra le parti il 5 dicembre 1988.
C. Con giudizio 19 dicembre
1995 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione, respingendo
il ricorso contro di essa inoltrato da __________.
In sostanza, il Governo ha condiviso i motivi addotti
dall'autorità comunale per respingere la richiesta.
D. Contro i predetto giudizio
governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa
risoluzione municipale e postulando il riconoscimento della pretesa creditoria
fatta valere senza successo davanti alle precedenti istanze.
Secondo il ricorrente, il piano relativo all'orario di lavoro
avrebbe soltanto valore indicativo. In realtà le ore di lavoro effettivamente
prestato sarebbero di gran lunga superiori.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza
formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm. Date le circostanze, il giudizio
può essere reso sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18
PAmm).
-
Secondo l'art. 15 della
legge concernente l'organico dei segretari comunali, il rapporto d'impiego di
questi funzionari dev'essere disciplinato dal regolamento comunale, da un
regolamento organico comunale o da un contratto di lavoro. Questo deve fra
l'altro definire l'orario di lavoro, le prestazioni straordinarie e il relativo
compenso.
A norma dell'art. 15 cifra 2 del regolamento organico dei
dipendenti comunali di __________ (ROD) entrato in vigore il 1. gennaio 1989, "le
prestazioni del personale chiamato fuori orario a partecipare quale segretario
a sedute municipali o commissionali verranno compensate in base all'art.
44".
L'art. 44 ROD, disciplinante il compenso per prestazioni
fuori orario stabilisce a sua volta che:
"1. Le
ore straordinarie comandate verranno compensate con i seguenti aumenti:
. lunedì/venerdì 25 %
. sabato 75 %
. giorni festivi 100 %
. lunedì/venerdì 50 %
. sabato 100 %
. giorni festivi 100 %
- Le
prestazioni fuori orario sono compensate con giornate di congedo o con denaro a
seconda delle esigenze, previo accordo con gli interessati".
La portata della norma è chiara.
La cifra 1 fissa la misura del compenso supplementare
dovuto per prestazioni fornite al di fuori dell'orario di lavoro stabilito dal
municipio (art. 15 cifra 4 ROD).
La cifra 2 stabilisce invece la modalità del compenso:
con congedo o con denaro.
- In concreto, il ricorrente
ha chiesto al municipio il pagamento di 60 ore di lavoro straordinario prestate
dopo le 20.00, in giorni feriali, nel corso del 1989, fungendo da segretario in
41 sedute del municipio e 3 sedute dell'assemblea comunale. L'importo rivendicato
(fr. 2'568.65) è calcolato in base allo stipendio annuo (fr. 57'083.-- lordi),
diviso per 2'000 (art. 45 ROD), moltiplicato per 60 e maggiorato del 50 % (art.
44 cifra 1 ROD). Non tiene conto delle trattenute AVS/AI/AD/CP/AINP.
Il municipio ha respinto la richiesta asserendo che il
compenso dovuto per le prestazioni lavorative fornite dal segretario in occasione
delle sedute serali dell'esecutivo o del legislativo comunali sarebbe già stato
conglobato nello stipendio versato mensilmente.
La tesi difensiva del municipio è ampiamente suffragata dal
piano dell'orario di lavoro allestito dallo stesso ricorrente il 5 dicembre
1989 ed accettato dal municipio. Detto piano prevedeva le seguenti prestazioni
lavorative:
"inverno: novrembre-marzo = 22 settimane
-
martedì 08.00-12.00 e 14.00-18.00
= 8 ore
-
giovedì 08.00-12.00 e 14.00-18.00
= 8 ore
-
seduta settimanale
= 3 ore
19
ore
19 ore x 22 settimane = 418 ore
estate: aprile-ottobre = 30 settimane
-
martedì 08.00-12.00 e 14.00-17.00
= 7 ore
-
giovedì 08.00-12.00
= 4 ore
-
seduta settimanale
= 3 ore
14
ore
14 ore x 30 settimane = 420 ore
Totale: 838 ore/anno".
Dagli atti non risulta se questo piano fosse il frutto di un
accordo particolare tra il municipio ed il ricorrente o se invece avesse
unicamente valore indicativo, come assume quest'ultimo.
Comunque lo si consideri questo documento dimostra tuttavia
in modo inequivocabile l'infondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente.
Anzitutto appare evidente che la retribuzione assegnata al
ricorrente comprendeva anche le prestazioni lavorative riferite alle sedute del
municipio. Altrettanto evidente appare poi che il tempo preventivato per
quest'incombenza (3 ore x 52 settimane = 156 ore) era di gran lunga
superiore a quello effettivamente impiegato (60 ore fuori orario, equivalenti a
90 ore). Non meno incontestabile appare infine la circostanza che l'onere
lavorativo effettivo (16,5 ore/settimana; 838 ore/anno) era sensibilmente
inferiore a quello corrispondente alla retribuzione stabilita (20
ore/settimana: art. 15 cifra 1 ROD; 1'000 ore/anno: art. 45 ROD).
Se poi si considera che il ricorrente, oltre ad avere una
perfetta conoscenza del ROD, sovrintendeva direttamente al pagamento degli
stipendi, ancor più manifesta appare l'inconsistenza della rivendicazione
esame, avanzata a più di due anni dalla fine del rapporto d'impiego, in
riscontro ad un'incontestata richiesta di rimborso di emolumenti indebitamente
percepiti.
- Così stando le cose, il
ricorso va respinto, confermando le decisioni delle precedenti istanze.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 6, 15 LOSC; 15, 44 ROD di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
400.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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