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52.1996.269 ΓÇó Revision request to waive court costs dismissed
52.1996.269Other CourtJan 24, 1997Dismissed
The Ticino Administrative Court considered an application for revision of earlier decisions that had dismissed the applicant's prior appeals and taxed him with court costs. The applicant asked to be released from those costs. The court held that none of the revision grounds under Art. 35 PAmm was present and therefore rejected the request by analogy under Art. 48 PAmm. Exceptionally, it ordered that no court fees or costs be charged in the revision proceedings.
Art. 35 PAmm, Art. 48 PAmm; revision of a final administrative judgment is admissible only on the exhaustively enumerated grounds of overlooked relevant facts, contradictory provisions, criminal influence, or subsequently discovered decisive facts or evidence. Mere disagreement with the outcome or with cost allocation does not justify revision. If no revision ground is shown, the request is to be rejected, and the court may exceptionally waive fees and costs in the revision proceeding.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.269
Data decisione, Autorità: 24.01.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00269
Lugano 24 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di revisione (revoca) 12 dicembre 1996 di
che chiede l'esenzione delle tasse di giustizia poste a suo carico
richiamato l'art. 48 Pamm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che __________ negli anni 1992 - 1995 ha più volte adito questo Tribunale;
che i ricorsi sono stati respinti e le relative tasse di giustizia sono quindi state poste a carico del soccombente __________;
che con "l' istanza di revoca tasse di giustizia" 12 dicembre 1996 l'istante postula in sostanza una revisione di quei giudizi nel senso di liberarlo dalle tasse di giustizia addebitategli;
che la revisione è data (art. 35 PAmm):
"a) se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente".
che, negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile motivo di revisione alcuno;
che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia;
che, eccezionalmente, si prescinde dal prelievo di tasse e spese, nella speranza di indurre il comparente a desistere una volta per tutte da scorribande giudiziarie lesive dei suoi interessi economici;
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 35,48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
L'istanza è respinta.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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