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Numero d'incarto:
52.1996.259
Data decisione, Autorità:
03.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00259
Lugano
3 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 novembre 1996 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 13 novembre 1996 del Consiglio di Stato (n. 5866) che respinge
l'impugnativa presentata dalla ricorrente contro il contributo sostitutivo
per posteggi mancanti impostole dal municipio di __________ con la licenza 26
luglio 1996 rilasciatale per coprire parzialmente la terrazza del __________
(part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26 luglio 1996 il
municipio di Locarno ha autorizzato la ricorrente __________ a ricoprire 47 mq
della terrazza esterna del bar __________ con una struttura in metallo e vetro
chiusa lateralmente e direttamente collegata con l'interno del locale. La licenza
è stata assoggettata alla condizione di versare un contributo sostitutivo per
posteggi mancanti di fr. 70'000.--, calcolato in ragione di un valore del
terreno di fr. 1'500.--/mq, di una superficie di 25 mq per posteggio, di fr.
100.-- /mq per costi di costruzione e di un posteggio ogni 6 mq di superficie
coperta.
B. Con giudizio 13 novembre
1996 il Consiglio di Stato ha confermato il contributo imposto, respingendo il
ricorso contro di esso inoltrato dal__________ __________.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'aumento della SUL dell'esercizio
pubblico giustificasse il prelievo di un contributo sostitutivo per posteggi
mancanti. La superficie di 25 mq per posteggio sarebbe conforme alle norme VSS
richiamate all'art. 32 NAPR, mentre il valore del terreno di fr. 1'500.--/mq
corrisponderebbe ai prezzi dei terreni nella zona circostante.
C. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che il contributo impostole venga annullato o
quantomeno ridotto a
fr. 22'312.50.
L'insorgente rileva che il controverso intervento non
determinerà alcun aumento della superficie utile lorda a disposizione dell'esercizio
pubblico. Già per questo motivo, il contributo richiesto si porrebbe in
contrasto con l'art. 32 cpv. 1 lett. b NAPR: norma che non fonda sulla SUL
l'obbligo di dotare le costruzioni di un adeguato numero di posteggi.
In via subordinata, la ricorrente contesta poi i parametri di
calcolo applicati per determinare il contributo sostitutivo. Per ogni posteggio,
obietta, basterebbero 15 mq di terreno. Determinante sarebbe inoltre il valore
di stima del terreno (fr. 750.--/mq) e non quello commerciale ritenuto dal
municipio.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che non
formulano particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente peraltro sollecita
l'assunzione di prove.
-
Giusta l'art. 32 NAPR di
Locarno, "per costruzioni, ricostruzioni e riattamenti con cambiamento di
destinazione è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse su area
privata, secondo le norme VSS 640601-607". In particolare è richiesto:
"a) un posto auto per appartamento e per ogni 100 mq di SUL; b) un posto
auto per ogni sei posti a sedere od ogni 6 mq per ristoranti, caffé, bar,
ecc."
Deroghe, soggiunge la norma, possono venir concesse dal municipio
solo quando la formazione dei posteggi è tecnicamente impossibile. In questo
caso, il municipio impone il versamento di un contributo pari al 25 % del costo
di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno.
La norma in questione sancisce l'obbligo di dotare tutte le
nuove costruzioni di un numero di posteggi commisurato alla loro destinazione
ed al fabbisogno di posti auto da essa indotto. Per le costruzioni esistenti,
realizzate prima dell'entrata in vigore del PR e prive dei posteggi prescritti
dall'art. 32 NAPR, l'obbligo di adeguamento al nuovo diritto è invece limitato
ai casi di ricostruzione (e non potrebbe essere diversamente) e di riattamento
con cambiamento di destinazione: disciplina, questa, che si scosta
dall'ordinamento sancito dall'art. 39 RLE, ma che non deve essere necessariamente
esaminata ai fini del presente giudizio.
A differenza di quanto dispone l'art. 32 cpv. 1 lett. a NAPR
per gli appartamenti, le regole applicabili agli esercizi pubblici non fanno
dipendere il numero di posteggi dalla SUL, ma dal numero di posti a sedere, o,
alternativamente, da una non meglio precisata "superficie": criterio,
questo, che per mantenere una certa equivalenza con quello relativo ai posti a
sedere, dev'essere inteso facendo riferimento a quella parte di SUL
direttamente destinata al servizio alla clientela.
- In concreto, è pacifico che
lo stabile in cui è ubicato il bar __________ non risponde ai requisiti posti
dall'art. 32 NAPR. Esso dispone infatti soltanto di 18 posti auto per una
trentina di appartamenti ed uffici, un negozio e l'esercizio pubblico di cui si
discute. Si tratta quindi, a non averne dubbio, di una costruzione non conforme
al diritto entrato in vigore in epoca successiva alla sua realizzazione.
Altrettanto pacifica è l'impossibilità tecnica di adeguare la
costruzione al nuovo diritto, dotandola dei posteggi mancanti. Lo spazio a
disposizione non lo consente.
Controversa è invece la questione a sapere se la prevista
copertura della terrazza con una struttura chiusa, stabile e permanente
giustifichi l'imposizione di un contributo per posteggi mancanti in quanto non
realizzabili in natura.
Orbene, che l'intervento configuri una costruzione non può
essere ragionevolmente negato. Nemmeno la ricorrente pretende in definitiva che
l'opera non sia una costruzione e non rientri nel novero degli interventi che
danno luogo all'obbligo sancito dall'art. 32 NAPR.
La ricorrente si limita in effetti a sostenere che la
superficie della terrazza scoperta avrebbe già fatto stato ai fini della
determinazione del numero di posteggi necessari. La sua trasformazione mediante
copertura sarebbe quindi irrilevante.
La tesi non può tuttavia essere accreditata, già perché il
comune di Locarno, a differenza di altri comuni, non tiene conto delle superfici
esterne degli esercizi pubblici ai fini della determinazione del numero di
posti auto prescritti dall'art. 32 NAPR. La soluzione non sarebbe comunque
diversa nemmeno nel caso in cui il comune, applicando tale norma, tenesse conto
anche di queste superfici esterne. La semplice costruzione di un'opera edilizia
che incrementa tanto l'i.s., quanto l'i.o. basterebbe infatti a legittimare
l'obbligo di realizzare almeno i posteggi corrispondenti alla superficie
occupata, dei quali quest'ultima è in ogni caso priva. La garanzia
costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite,
non permetterebbe peraltro all'insorgente di sottrarsi a quest'obbligo.
Nella misura in cui è volta a contestare l'obbligo di coprire
il fabbisogno di posteggi indotto dalla costruzione in esame, l'impugnativa va
quindi respinta.
- Scopo precipuo del
contributo sostitutivo per posteggi mancanti è quello di ristabilire una certa
parità di trattamento fra i proprietari che devono soddisfare in forma reale
l'obbligo di dotare le costruzioni di un adeguato numero di posteggi ed i
proprietari che invece sfuggono a tale obbligo perché il loro fondo non permette
di realizzare effettivamente i posteggi prescritti.
Da questa finalità discende direttamente che il contributo
sostitutivo deve essere calcolato in base al valore commerciale dei terreni
della zona in cui è ubicata l'opera edilizia che lo determina.
Tale valore deve per principio essere stabilito secondo gli
stessi criteri applicabili in ambito espropriativo.
Infondata è quindi la pretesa della ricorrente di far capo ad
un valore di stima ufficiale risalente il 1982, manifestamente inferiore al
valore commerciale attuale.
Quanto al valore di fr. 1'500.-/mq, ritenuto dal municipio di
Locarno, è sufficiente rilevare che lo stesso appare ampiamente inferiore al
valore commerciale reperibile dei terreni della zona circostante. Basti pensare
che per terreni situati in via __________ (zona R5a; i.s. 1,2), una zona
sicuramente meno pregiata del lungolago di __________ (PPQR: i.s. 2,6), questo
tribunale ha recentemente riconosciuto indennità espropriative di fr.
1’500.-/mq (STA 22.1.97 in re Stato del Canton Ticino).
- La ricorrente obietta
infine che la superficie necessaria per costruire un singolo posteggio sarebbe
inferiore ai 25 mq ritenuti dal municipio.
Anche questa eccezione non può essere accolta.
Le norme VSS recepite dall'art. 32 NAPR, segnatamente la
norma 640 603 a, indicano le dimensioni che i vari tipi di posteggio (aperto)
devono avere a seconda della loro configurazione geometrica (parallelo,
obliquo, perpendicolare rispetto all'accesso) e della loro destinazione specifica
(caso normale: per abitazioni o per il pubblico; casi speciali: per negozi o
alberghi, per i dipendenti ecc.).
Le superfici non sono indicate in modo esplicito, ma possono
essere facilmente calcolate sulla base delle dimensioni richieste per lo spazio
destinato allo stazionamento dei veicoli ed allo spazio che serve alle manovre
di accesso. Spazio che deve necessariamente essere computato, affinché il
posteggio risulti conforme alle norme VSS.
Queste disposizioni, vincolanti in quanto richiamate dall'art.
32 NAPR, servono anzitutto a concretizzare l'estensione dell'obbligo di
costruzione. Esse servono tuttavia anche a determinare la misura del
contributo. Sennonché, in questo caso, le distinzioni sulle misure dei posteggi
non sono applicabili, poiché i posteggi non vengono costruiti.
In assenza di particolari indicazioni sulla superficie
determinante per il calcolo del contributo sostitutivo, occorre necessariamente
riferirsi alle dimensioni minime prescritte per un posteggio normale, ovvero
alla restrizione meno onerosa per il proprietario (cfr. STA 26.2.1988 in re
INSAI).
Ciò posto, si deve escludere che il municipio di __________,
calcolando il contributo sostitutivo su una superficie di 25 mq, sia incorso in
una violazione del diritto. La superficie minima risultante dalle tabelle
riportate dalle norme VSS 640 603 a è infatti superiore (cfr. Tab. 3: mq 28.75
per un posteggio perpendicolare all'accesso).
Anche da questo punto di vista, il ricorso non può di
conseguenza essere accolto.
- In esito alle
considerazioni sin qui esposte, il giudizio governativo impugnato, immune da
violazioni del diritto va senz'altro confermato.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 32 NAPR di Locarno; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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