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Numero d'incarto:
52.1996.242
Data decisione, Autorità:
08.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00242
Lugano
8 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 novembre 1996 di
contro
la
decisione 16 ottobre 1996 (no. 5228) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 marzo 1996
con cui il municipio di __________ gli ha imposto il pagamento di fr. 411,15
per la tenuta a giorno delle misurazioni catastali dei mappali __________,
__________ e __________ RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
proprietario delle part. n.ri __________, __________ e __________ RFD di
__________, a cavallo delle quali sorge un edificio, ristrutturato all'inizio
degli anni ottanta.
La misurazione catastale di questi fondi è stata aggiornata
soltanto l’11 agosto 1995 dal competente geometra revisore, ing. __________,
che per le sue prestazioni ha esposto una fattura di fr. 641.55, fissante in
fr. 411.15 la partecipazione a carico del proprietario (mutazione n. 3344).
La fattura è stata pagata dal comune, che ancora nel mese di
settembre di quell’anno ha chiesto all'insorgente il rimborso della quota a
carico del proprietario.
Con lettera 21 settembre 1995, __________ ha comunicato all'esecutivo
comunale di ritenere ingiustificata la richiesta, non avendo effettuato sul
fondo negli ultimi 15 anni interventi suscettibili di richiamare un
aggiornamento della misurazione catastale. Dopo un ulteriore scambio di
corrispondenza, l'esecutivo comunale ha formalmente confermato la pretesa con
determinazione del 26 marzo 1996.
B. Contro questa risoluzione
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
In quella sede l'insorgente ha sollevato dubbi circa l'operato
del geometra revisore, obiettando che negli ultimi 15 anni sui fondi di sua
proprietà non vi è stato alcun intervento suscettibile di giustificare
l'aggiornamento delle misurazioni catastali.
In via abbondanziale, l’insorgente ha inoltre eccepito la
prescrizione della pretesa.
C. Con giudizio 16 ottobre
1996, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, confermando integralmente
la censurata risoluzione municipale.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la fattura posta a
carico del ricorrente si riferisse ad aggiornamenti catastali effettuati dal
geometra nel corso del 1995 (mutazione no. 3344), allo scopo di rilevare la
situazione dei mappali in oggetto, in seguito agli interventi edilizi
effettuati all'inizio degli anni ottanta.
Il lungo tempo trascorso tra gli interventi sui fondi e
l'aggiornamento delle misurazioni catastali, non libererebbe il ricorrente dall'obbligo
di assumersi le spese di aggiornamento del catasto.
D. Contro la predetta
risoluzione governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L’insorgente contesta la fattura in oggetto, riproponendo in
questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con
riferimento all’operato del geometra revisore, che non avrebbe proceduto ad
alcun aggiornamento delle misurazioni catastali. Contrariamente a quanto
sostiene il Consiglio di Stato, la mutazione no. 3344 per la quale gli è stato
fatturato l'importo litigioso non potrebbe riferirsi a mutamenti edilizi intervenuti
15 anni fa sui fondi di sua proprietà. Il sommarione delle part. n.__________,
__________ e __________ dimostrerebbe in effetti che quegli interventi furono
registrati dal geometra già nel 1982 ed in seguito ancora nel 1983 (mutazioni
1713 e 1833).
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Consiglio di Stato che il municipio di __________.
Considerato, in
diritto
- Prima di entrare nel merito
dell'impugnativa, occorre verificare se essa sia ricevibile dal profilo della
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).
Il ricorso a questo Tribunale non è infatti dato per clausola
generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi previsti
dalla legge (art. 60 PAmm).
- Giusta l’art. 208 LOC
contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato,
le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo a meno
che la legge non disponga altrimenti.
Determinante ai fini del giudizio sulla deducibilità di un
atto amministrativo reso da un organo comunale è la legge concretamente
applicata.
- Controversa, in concreto, è
la legittimità della pretesa avanzata dal comune di __________ nei confronti
del ricorrente al fine di ottenere il rimborso della quota di partecipazione ai
costi della tenuta a giorno della misurazione catastale, che il geometra revisore
ha fissato a carico di quest’ultimo in quanto proprietario di fondi coinvolti
in un’operazione di aggiornamento di tale misurazione. Oggetto di contestazione
è in sostanza una risoluzione di un organo comunale fondata su un provvedimento
(mutazione n. 3344 dell’11 agosto 1995) adottato dal geometra revisore in base
alle norme che disciplinano la misurazione catastale.
Applicabile alla fattispecie in esame è in particolare l’art.
97 del regolamento sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935 (in seguito:
RMC; cfr. RL 4.1.4.1), adottato in esecuzione della legge sul registro
fondiario del 2 febbraio 1933 (in seguito: LRF; cfr. RL 4.1.3.1); norma, che
definisce la remunerazione dei geometri revisori per le operazioni di tenuta a
giorno della misurazione catastale.
In base a tale norma, il geometra è tenuto ad allestire
immediatamente, sulla base dell’apposita tariffa (cfr. RL 4.1.4.4.3), il calcolo
del costo delle operazioni di tenuta a giorno della misurazione catastale,
indicando la ripartizione fra cantone, comune e proprietario interessato ed
inviando il conteggio al comune, che - previo preavviso della __________ -
procede al pagamento, rispettivamente all’incasso degli importi fissati a
carico dei proprietari.
Ora, nessuna norma di legge prevede la possibilità di
sottoporre al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo le contestazioni
relative a provvedimenti adottati dal geometra revisore nell’ambito della tenuta
a giorno della misurazione catastale.
Contro le decisioni relative al riparto delle spese di
aggiornamento della misurazione catastale la legge prevede unicamente la
possibilità di ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio è inappellabile
(art. 122 LRF). Contro l’operato del geometra revisore nell’ambito della tenuta
a giorno della misurazione catastale, l’art. 125 RMC prevede a sua volta la
possibilità di ricorrere al Dipartimento delle pubbliche costruzioni (ora al
DFE cui è subordinata la __________), le cui decisioni possono essere ulteriormente
impugnate davanti al Consiglio di Stato. Anche in base a tale norma di
regolamento il Governo statuisce tuttavia quale ultima istanza.
Così stando le cose, si deve pure escludere la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro
decisioni del Consiglio di Stato aventi per oggetto pretese di rimborso delle
spese di aggiornamento della misurazione catastale, fissate dal geometra
revisore a carico dei proprietari ed anticipate dal comune in base all’art. 97
RMC.
- Abbondanzialmente si può
comunque ancora rilevare che il ricorso non potrebbe essere accolto nemmeno nel
caso in cui questo Tribunale fosse competente a statuire nel merito.
Il ritardo con cui il geometra revisore ha rilevato in sede
di aggiornamento della misurazione catastale le modifiche edilizie apportate
agli edifici all'inizio degli anni ottanta non è in effetti atto a sollevare
l'insorgente dall'obbligo di partecipare ai costi della tenuta a giorno delle
mappe.
L'obbligo di aggiornare la misurazione catastale è per sua
natura imprescrittibile. Soggetti alla prescrizione decennale sono unicamente i
crediti derivanti dalle operazioni di aggiornamento. Ipotesi, questa, che in
concreto non si verifica, stante il credito in esame è sorto solo nel 1995.
- Ferme queste premesse, il
ricorso deve quindi essere respinto siccome irricevibile per incompetenza del
Tribunale cantonale amministrativo.
Dato che il ricorrente è stato indotto a ricorrere dall’erronea
indicazione dei mezzi d’impugnazione datagli dal giudizio governativo in esame,
insuscettibile di modificare l’ordinamento delle competenze giurisdizionali
fissato dalla legge, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 122 LRF; 97, 125 del RMC; 208 LOC; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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