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Numero d'incarto:
52.1996.24
Data decisione, Autorità:
26.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00024
DP 14/96
cm
Lugano
26 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 16 gennaio 1996 di
contro
la
decisione 19 dicembre1995, no. 6904, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti contro la risoluzione 13 novembre
1995 dell' Amministrazione patriziale di __________ in materia di pubblico
concorso per opere del genio civile relative alla costruzione di un nuovo
porto;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con pubblicazione sul Foglio Ufficiale cantonale no.
__________ del __________, il Patriziato di __________ ha messo a pubblico
concorso le opere di genio civile (lotto 2) inerenti alla costruzione del nuovo
porto patriziale in località __________;
che l'ente appaltante ha precisato nel bando pubblicato che
la scadenza del concorso era stata fissata per lunedì 13 novembre 1995 alle ore
18.00, che l'apertura pubblica delle offerte era prevista alle ore 18.15 dello
stesso giorno e che le offerte dovevano pervenire all'Amministrazione
patriziale di __________;
che le ditte ricorrenti hanno spedito per posta semplice le
loro offerte all'indirizzo sopra menzionato, consegnando dopo le ore 16.00 di
lunedì 13 novembre 1995 due pacchi allo sportello dell'ufficio postale di
__________, presso il quale si trova la casella postale __________;
che al momento della pubblica apertura delle offerte, avvenuta
alle ore 18.15 di quel medesimo lunedì 13 novembre 1995, i due pacchi spediti
dalle ricorrenti non erano ancora stati recapitati all'ente appaltante;
che in seguito alle rimostranze dei rappresentanti delle
ricorrenti presenti all'apertura delle offerte, il presidente del Patriziato ha
immediatamente verificato se nella casella postale fosse depositato un avviso
di ritiro: la verifica ha dato esito negativo;
che pertanto con decisione 13 novembre 1995 l'Amministrazione
patriziale di __________ ha risolto di non ammettere al concorso le ditte in
parola, ritenendo tardive le loro offerte;
che con decisione 19 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha
confermato la premessa pronuncia patriziale, respingendo il ricorso interposto
dalle ricorrenti; l'Esecutivo cantonale ha considerato che le ricorrenti, con
il loro invio postale, non hanno rispettato le condizioni del concorso, le
quali facevano loro obbligo di far pervenire le offerte al patriziato entro il
giorno e l'ora indicati sul bando;
che contro predetto giudizio governativo le soccombenti insorgono
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che in sostanza le insorgenti affermano, come già di fronte
alla precedente istanza di giudizio, di essere state a torto escluse dal
concorso: a sostegno del gravame contestano la pretesa tardività delle loro
offerte, rilevando di averle tempestivamente inviate al recapito indicato nel
bando;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva delle ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa
discendono dagli art. 146, 147 lett. b LOP, 43 e 46 LPamm: il presente ricorso
è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
che si renda necessaria l'assunzione di ulteriori prove (art. 18 LPamm);
che tra le formalità d'asta ritenute essenziali vi è
l'ossequio delle condizioni previste dal bando di concorso, tra le quali
rientra la data di scadenza del concorso stesso;
che giusta l'art 8 lett. e) RLOP nell'avviso di concorso il
patriziato deve indicare il giorno e l'ora nei quali le offerte devono pervenire
all'Ufficio patriziale;
che dal testo del bando di concorso in esame risulta in modo
del tutto chiaro che le offerte dovevano pervenire all'indirizzo indicato
dall'ente appaltante entro le ore 18.00 di lunedì 13 novembre 1995, visto tra
l'altro che per le ore 18.15 ne era stato previsto lo spoglio in pubblica
seduta;
che risulta dalla documentazione agli atti, ed è stato ammesso
dalle ricorrenti stesse, che le offerte sono state spedite per posta semplice
dopo le ore 16.00 del 13 novembre 1995 e che attorno alle ore 18.30 di quello
stesso giorno, ossia dopo la scadenza del concorso, non erano ancora state
depositate nella casella postale designata dalla stazione appaltante;
che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il
principio secondo il quale un termine si considera rispettato se l'invio è
consegnato alla posta prima del suo scadere è valido unicamente in ambito
processuale e non può di conseguenza essere applicato per analogia alla
presente fattispecie;
che, per contro, nel caso in esame trova senz'altro
applicazione un altro principio generale del diritto svizzero in base al quale
si ritiene che una dichiarazione di volontà è tempestiva soltanto se giunge al
destinatario prima che sia spirato il termine di scadenza stabilito, ritenuto
comunque che il mittente deve sopportare le conseguenze di un eventuale ritardo
nel recapito del messaggio anche se ciò non è in alcun modo imputabile a sua
negligenza (cfr. E. Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht allgemeiner Teil,
II ed., pag.133); le offerte inoltrate in un pubblico concorso sono
dichiarazioni di volontà di natura ricettizia;
che pertanto, come ha giustamente rilevato il Consiglio di
Stato nella decisione impugnata, la responsabilità per la corretta e tempestiva
consegna dell'invio è ad esclusivo carico delle ricorrenti;
che un invio postale va considerato come pervenuto a destinazione
solo quando l'oggetto spedito è stato consegnato direttamente al destinatario
oppure è stato depositato in una bucalettere o in una casella postale a lui
intestata;
che di conseguenza la semplice consegna delle offerte allo
sportello postale di __________ per la spedizione non può in alcun modo essere
parificata al recapito delle stesse al destinatario né la presenza delle
offerte nell'ufficio postale equivale a tempestivo recapito;
che le ricorrenti, se diligenti, dovevano considerare che tra
il momento della spedizione e la distribuzione dell'invio postale intercorre
necessariamente un certo lasso di tempo, più o meno lungo a dipendenza di
fattori in parte prevedibili ed in parte imponderabili;
che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve
concludere che le offerte inviate dalle ricorrenti poco prima della scadenza
del concorso, ma pervenute all'indirizzo indicato dall'Amministrazione
patriziale (casella postale) dopo tale termine, non possono in nessun modo
essere considerate valide, poiché chiaramente tardive;
che così stando le cose, il ricorso va respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
visti
gli art. 12 e segg., 95, 146, 147 LOP; 8 e segg. RLOP; 1, 3, 18, 28, 61 LPamm.
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr.600.-- sono a carico delle ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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