AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.23
Data decisione, Autorità:
10.04.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00023
DP 13/96
leo
Lugano
10 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 gennaio 1994 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 11 gennaio 1994 (n. 45) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso 21 settembre 1993 degli insorgenti avverso la decisione 16 settembre
1993 del municipio di __________ di autorizzare la posa di un palco per la
tenuta della manifestazione __________ in __________ nei giorni 23-26
settembre 1993;
viste
le risposte:
-
8 febbraio 1994 del Consiglio di Stato;
-
28 febbraio 1994 della __________;
-
15 marzo 1994 del Municipio di __________;
richiamata
la sentenza 2 agosto 1995 del Tribunale federale
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ e __________ sono
proprietari del mapp. __________ di __________, al cui pianterreno é ubicato un
esercizio pubblico denominato __________, che si affaccia sull'angolo della
__________ formato dagli stabili ove hanno sede il __________ e la __________.
In quell'angolo vengono di regola posati i palchi che ospitano le più
importanti manifestazioni musicali che si tengono nella __________. Nel 1993,
ad esempio, sono stati posati cinque palchi in quel luogo, per complessivi 30
giorni (montaggio e smontaggio compreso), per permettere lo svolgimento delle
seguenti manifestazioni: __________, __________, __________, __________,
__________.
B. a) Il 21 settembre 1993
__________ e __________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso la
decisione del municipio di __________ di autorizzare la posa nel luogo di cui
si é detto del palco per lo svolgimento del __________. Dopo aver evidenziato
che siffatta realizzazione rendeva inattrattivo il __________, cagionando loro
un rilevante pregiudizio economico, essi hanno affermato che la posa del palco
in esame difettava delle necessarie licenza edilizia ed autorizzazione per
l'uso accresciuto del suolo pubblico. A questo riguardo essi hanno parimenti
sostenuto che - da un profilo sostanziale - l'avversata posa dovesse ossequiare
anche la legislazione sulla protezione dell'ambiente.
b) Con risposta 26 ottobre 1993 il
municipio di __________ ha contestato la necessità di dover rilasciare una
licenza edilizia per la posa dei vari palchi che si succedono durante il corso
dell'anno in __________. Con riferimento all'avversata posa del palco per lo
svolgimento del __________, esso ha invece ammesso di aver rilasciato, in data
16 settembre 1993, un'autorizzazione per l'uso speciale del suolo pubblico ai
sensi dell'art. 7 del regolamento comunale sui beni amministrativi a favore
della __________. L'Esecutivo di __________ ha infine contestato
l'applicabilità nel concreto caso della legislazione sulla protezione
dell'ambiente.
c) Con risoluzione 11 gennaio 1994
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per il motivo che la posa di un
palco per un periodo limitato di tempo - 4 giorni nel caso del Festival in
discussione - non soggiaceva a licenza di costruzione; che la circostanza
secondo cui detta posa avesse luogo a scadenze regolari non mutava quel
risultato poiché non si concretizzava un cambiamento di destinazione della
__________; che infine l'interesse pubblico al rilascio dell'autorizzazione
all'uso speciale della __________ per lo svolgimento del __________ era
superiore all'interesse privato degli insorgenti a mantenere sgombra la piazza
medesima per l'intero anno.
C. Con sentenza 2 maggio 1994
questo Tribunale ha respinto il gravame presentato il 28 gennaio 1994 da
__________ e __________ contro l'anzidetto giudicato del Governo, avallandone
le motivazioni. Il Tribunale ha inoltre considerato che al municipio fosse
sottratta la competenza di applicare la legislazione sull'ambiente (LPAmb, OIAt,
OIF in particolare), ma che nella fattispecie il municipio di __________ aveva
comunque senz'altro tenuto in debito conto gli effetti inquinanti indotti dalla
manifestazione nell'ambito dell'esercizio del potere di apprezzamento che gli
spettava ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'uso speciale del suolo
pubblico.
D. Con sentenza 2 agosto 1995
il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo
presentato dagli insorgenti contro la sentenza appena ricordata. L'alta Corte
federale ha considerato che il Tribunale amministrativo non aveva verificato
l'applicazione (rectius: l'applicabilità) e, se del caso, il rispetto della legislazione
federale sulla protezione dell'ambiente né curato l'applicazione coordinata
(sotto il profilo materiale e formale) della stessa con il diritto cantonale
strettamente connesso con essa: poco importava dunque che il municipio fosse
incompetente ad applicare la menzionata legislazione federale. Il Tribunale federale
ha pertanto annullato la sentenza 2 maggio 1994 di questo Tribunale, al quale
ha rinviato la causa per un nuovo giudizio.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La
legittimazione dei ricorrenti é certa (art. 209 lett. b LOC, 43 PAmm), ritenuto
che nella fattispecie si deve derogare al requisito dell'attualità del loro
interesse legittimo, dal momento che la contestazione verte su di un problema
suscettibile di ripresentarsi in futuro nelle medesime circostanze (cfr. tra
tante STA 24.8.1992 in re P. R. cons. 1.2.; Grisel, Traité de droit administratif,
pag. 900, Rampini, Interesse legittimo e giurisdizione amministrativa, pubbl.
in RDAT 1978, pagg. 203 segg., in particolare pag. 216). Il ricorso é quindi ricevibile
in ordine. Esso può inoltre essere deciso senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il Tribunale procede, nel
seguito, al solo esame dell'applicabilità alla fattispecie della legislazione
sulla protezione dell'ambiente. Le altre censure svolte nel gravame 28 gennaio
1994 (mancato esperimento di un sopralluogo da parte del Consiglio di Stato, necessità
di conseguire una licenza edilizia per la posa di un palco in una piazza
pubblica durante una manciata di giorni onde permettere lo svolgimento di una
manifestazione musicale, bontà di principio dell'autorizzazione municipale
sotto l'aspetto dell'uso speciale del demanio pubblico) possono invece essere
respinte tramite il semplice rinvio alle considerazioni sviluppate nei considerandi
2, 3 e 4 della sentenza 2 maggio 1994.
-
3.1. Al considerando 2 b e
c della sentenza 2 agosto 1995 testé menzionata il Tribunale federale ha avuto
modo di spiegare che a partire dal 1. gennaio 1985 la protezione delle persone
dagli effetti dannosi e molesti, in particolare dai rumori, è disciplinata
dalla legislazione federale (art. 1 cpv. 1 LPAmb). Considerati gli interessi
pubblici che queste norme tutelano, la LPAmb e le sue ordinanze trovano, di
massima, immediata applicazione in tutte le procedure pendenti al momento della
loro entrata in vigore (DTF 113 Ib 62 consid. 4a, 399 consid. 3, 112 Ib 42). Le
disposizioni di diritto cantonale che hanno quale unico scopo la limitazione
quantitativa delle immissioni moleste non hanno portata propria rispetto al
diritto federale: dall'entrata in vigore della LPAmb esse conservano un valore
autonomo solo laddove completino, nei limiti consentiti (art. 65 cpv. 2 LPAmb),
il diritto federale (art. 3 Disp. trans. Cost.; DTF 118 Ib 595 consid. 3a, 117 Ib
157 consid. 1a, 115 Ib 355 consid. 2c, 114 Ib 352, 113 Ib 399 e rinvii). Giusta
l'art. 1 cpv. 1 LPAmb, la legge ha quale scopo di proteggere l'uomo, la fauna,
la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti.
Effetti che potrebbero divenire tali devono essere limitati tempestivamente (art.
1 cpv. 2 LPAmb). La legge è segnatamente applicabile alla costruzione e
all'esercizio di impianti (art. 7 cpv. 1 in fine e 7 LPAmb; DTF 118 Ib 593 consid.
2d - e). Secondo l'art. 11 cpv. 1 LPAmb gli inquinamenti atmosferici, il
rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla
fonte. Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni,
nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima
consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità
economiche (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Le limitazioni delle emissioni sono
inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico
inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb). La
costruzione di nuovi impianti fissi è di regola autorizzata solo se le immissioni
foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle
vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione
preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1 LPAmb e art. 7 cpv. 1 lett. b OIF; DTF
120 Ib 440 consid. 2, 119 Ib 386 consid. 3a, 118 Ib 32 consid. 5b, 238 consid.
2a, 596 consid. 3b). I valori limite delle immissioni per il rumore e le
vibrazioni sono stabilite in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le
immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la
popolazione (art. 15 LPAmb).
3.2. I ricorrenti
affermano che la posa del controverso palco costituisca un impianto ai sensi dell'art.
7 cpv. 7 LPAmb. Giusta questa disposizione per impianti si intendono le
costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni
del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le altre macchine, i veicoli, i
battelli e gli aeromobili. A mente del Tribunale, il manufatto in discussione,
integrato dell'apparecchiatura tecnica necessaria per diffondere il suono, non
sfugge alla qualifica anzidetta. La sua utilizzazione per lo svolgimento di
importanti manifestazioni a carattere musicale é infatti suscettibile di
provocare immissioni dirette (musica) ed indirette (richiamo di pubblico e di
traffico) sotto forma di inquinamento tanto fonico che atmosferico. Il suo
esercizio é pertanto suscettibile di provocare quegli effetti dannosi o molesti
dai quali la LPAmb si prefigge di proteggere l'uomo (art. 1 cpv. 1, 7 cpv. 1 LPAmb).
Il carattere provvisorio del palco, destinato a soddisfare un bisogno contingente
e di durata prestabilita, non permette di mutare questa conclusione. L'art. 7
cpv. 7 LPAmb non richiede che un impianto sia in esercizio permanente od anche
solo stabilmente posato in un certo luogo per poter essere considerato tale.
Per ricercare quali fattispecie soddisfino la definizione di impianto giusta la
menzionata disposizione bisogna infatti riferirsi in primo luogo alle finalità
di prevenzione della LPAmb, e quindi alle ripercussioni ecologiche delle
stesse, piuttosto che ai criteri usualmente applicabili in materia di polizia
delle costruzioni e di pianificazione del territorio (DTF 116 Ib 443, consid. 5
d bb; 118 Ib 593 segg., consid. 2). Che la posa del palco in discussione
costituisca un impianto giusta l'art. 7 cpv. 7 LPAmb é pure sostenuto nelle
osservazioni che l'UFAFP ha presentato il 27 settembre 1994 al Tribunale federale
per conto del DFI. Il Tribunale amministrativo del Canton Vaud, per parte sua,
aveva del pari qualificato di impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb la
tenuta di una manifestazione musicale (concerti) all'aperto di una durata di 6
giorni implicanti delle sistemazioni ed installazioni importanti al
considerando 2b della sentenza 29 aprile 1994, pubblicata (non su questo punto)
in RDAF 1995, pag. 75 segg.. Nella sentenza 1 aprile 1993 in re comune di
__________ ed A. questo Tribunale non aveva invece dovuto risolvere il quesito
a sapere se i raduni mensile di un numero consistente di pellegrini in un bosco
che pregavano, cantavano e ricevevano, tramite un veggente, il messaggio che la
Madonna loro inviava, dovesse essere assoggettato al rispetto della
legislazione ambientale: il Tribunale aveva comunque avuto modo di rilevare che
l'apparecchiatura di amplificazione del suono utilizzata in quella sede dovesse
essere considerata un impianto giusta l'art. 7 cpv. 7 LPAmb (RDAT II-1993 N.
27, consid. 3.2.). Nella presente sede il Tribunale non ritiene tuttavia
necessario, ai fini del giudizio, di dover stabilire ulteriormente se il palco
in esame debba essere qualificato di impianto fisso, come hanno concluso sia l'UFAFP
che il Tribunale amministrativo del Canton Vaud nelle sedi appena indicate:
accertamento che implicherebbe l'assoggettamento dell'impianto, per quanto concerne
la protezione contro il rumore, alle prescrizioni complementari di cui agli art.
23 e 25 LPAmb e, pertanto, all'ossequio dei valori limite di pianificazione, com'é
noto inferiori a quelli delle immissioni. Non sembra del resto, prima facie,
che simile precisazione possa avere un rilevanza decisiva, sol se si pensa che
lo stesso UFAFP ha affermato, nella successiva presa di posizione 26 gennaio
1995 davanti al Tribunale federale, che la molestia sottoforma di rumore
riconducibile alla tenuta di una manifestazione musicale non può essere
misurata sulla scorta dell'allegato 6 all'OIF e che pertanto in assenza di
valori limite delle immissioni (e di riflesso di valori limite di
pianificazione) stabiliti per ordinanza, spetterà all'autorità esecutiva di
stabilire nel singolo caso, sulla scorta dei principi sanciti all'art. 15 LPAmb
e tenendo altresì conto degli art. 19 e 23 LPAmb, quanto deve essere ritenuto
dannoso o molesto (art. 40 cpv. 3 OIF; DTF 118 Ib 596, consid. 3c; DTF 116 Ib
439 consid. 5a e rinvii; URP 1995 , pag. 33 seg., consid. 3c; RDAT I-1994 N.
67, consid. 2.2. e rinvii). Ad identica conclusione é pure pervenuto il
Tribunale amministrativo del Canton Vaud al consid 5b della sentenza poco sopra
citata, pubbl. in RDAF 1995, pag. 75 segg.. Ai fini dell'evasione del presente
gravame appare invece sufficiente rilevare che, in presenza di un impianto
giusta l'art. 7 cpv. 7 LPAmb, i suoi effetti ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LPAmb,
ossia - segnatamente - gli inquinamenti atmosferici ed il rumore dovuti alla
sua costruzione od esercizio sono assoggettati al rispetto della strategia a
due tempi di limitazione delle emissioni sancita all'art. 11 LPAmb, ricordata
sub 3.1. che precede (inoltre DTF 116 Ib 438 seg., consid. 5a, RDAT I-1994 N.
67, consid. 2.2. e rinvii). Limitazione che in applicazione dell'art. 12 cpv. 1
lett. c e 2 LPAmb può se necessario essere concretizzata, per quanto concerne
l'inquinamento fonico direttamente riconducibile alla musica, vuoi in
prescrizioni di orario e di durata dei concerti vuoi in limitazioni della
potenza di amplificazione.
Sebbene ininfluente ai
fini del presente giudizio é infine opportuno ricordare che il 1 aprile 1996 é
entrata in vigore l'ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni
dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996
(RU 1996, pag. 807 segg.), la quale si applica alle manifestazioni all'interno
ed all'aperto in cui il pubblico é esposto a stimoli sonori prodotti od amplificati
per via elettroacustica (art. 2 cpv. 1) e che fissa il principio della
limitazione delle emissioni foniche in modo che le immissioni prodotte non
superino il livello di LAeq 93 dB mediato sull'arco di 60 minuti (art. 3).
Quell'ordinanza, sia aggiunto per completezza, non abroga tuttavia l'obbligo di
sottoporre simili manifestazioni alla limitazione delle emissioni sancita dagli
art. 11, 12 e 15 LPAmb di cui si é detto precedentemente: non solo perché
quest'ultima non abbraccia solo l'inquinamento fonico della manifestazione, ma
anche perché l'ordinanza appena citata ha come scopo la tutela del pubblico
della manifestazione (art. 1), ossia chi presenzia alla stessa di propria
iniziativa, non invece le persone che dalla manifestazione sono toccati loro malgrado.
- 4.1. Una volta assodato che
lo svolgimento del __________ rientrava nel campo di applicazione della
legislazione sulla protezione dell'ambiente é giocoforza concludere che questo
avrebbe pure dovuto essere preventivamente autorizzato dal dipartimento (del
territorio) giusta l'art. 3 cifra 4 del decreto legislativo di applicazione
della LPAmb del 16 dicembre 1991, al quale il municipio di __________ avrebbe
dovuto trasmettere la relativa richiesta di autorizzazione in applicazione dell'art.
4 PAmm. Com'é noto infatti - e come del resto era già stato spiegato nella
sentenza 2 maggio 1994 - i municipi non hanno la competenza di applicare la
citata legislazione federale (art. 5 del decreto suddetto; inoltre RDAT I-1993
N. 22, consid. 6, pag. 65 seg.). Ora, questo non é avvenuto.
4.2. Ferme queste
premesse, la seconda domanda subordinata dei ricorrenti, attraverso la quale
postulano l'annullamento delle decisioni impugnate lamentando un diniego di
giustizia a seguito di mancato esame della domanda di autorizzazione sotto
l'aspetto della legislazione di protezione ambientale, merita accoglimento. La
risoluzione governativa, che non affronta nemmeno quella censura deve essere senz'altro
annullata. Così come deve essere per lo meno accertata l'illegalità dell'autorizzazione
municipale 16 settembre 1993, rilasciata senza che l'Esecutivo avesse
preventivamente raccolto l'avviso dipartimentale circa la compatibilità della
manifestazione con la legislazione di protezione ambientale ed avesse di
conseguenza proceduto alla sua coordinazione con la propria autorizzazione.
- Né la città di __________
né la __________ sono intervenute a tutela di interessi economici propri, per
cui possono essere sollevate dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
La città di __________, la quale direttamente ed inoltre attraverso l'ente
turistico ed il comitato __________ in festa ha curato gli aspetti organizzativi
ed autorizzativi della manifestazione, non può tuttavia sottrarsi all'obbligo
di rifondere delle ripetibili ai ricorrenti, a valere per le due sedi ricorsuali
(art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC; 1,2,3
LE 1991; 3 RLE 1992; 1, 11, 12, 13, 15, 23, 25 LPAmb, 18, 28, 31, 43, 46, PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. E' di conseguenza annullata la risoluzione 11 gennaio 1994 (n.
45) del Consiglio di Stato ed accertata l'illegalità della decisione 16
settembre 1993 del municipio di __________ di autorizzare la posa di un palco
per la tenuta della manifestazione __________ in piazza __________ nei giorni
23-26 settembre 1993
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. La città di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 1'000.-- (mille)
per il titolo di ripetibili
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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