Cantonal administrative court lacks jurisdiction over municipal ordinances

52.1996.194Other CourtOct 23, 1996Inadmissible

Summary

The appellant challenged a municipal ordinance regulating funerals at the municipal cemetery. After the State Council rejected the administrative complaint, the appellant appealed to the cantonal administrative court. The court held that it lacked jurisdiction because Article 208 LOC allows appeals only against concrete municipal decisions, not against normative ordinances. It further noted that challenges to municipal normative acts follow special procedures that do not include this court. The incorrect remedy notice in the State Council's decision did not create jurisdiction, but it justified waiving the judicial fee.

Regest

Art. 60 PAmm, art. 208 LOC; jurisdiction of the cantonal administrative court over municipal acts. The system is enumerative: the court may hear only those administrative matters for which the law expressly provides access. Under art. 208 cpv. 1 LOC, appellate review before the cantonal administrative court is confined to concrete and individual municipal decisions; general and abstract normative acts, such as regulations and ordinances, are excluded. Challenges to such normative acts are governed by special provisions of the LOC and related regulations, which do not provide an appeal to that court. A mistaken indication of the available remedy cannot confer jurisdiction, since competence is determined by law (consid. 2). However, such an error may justify exemption from court fees under art. 28 PAmm (consid. 3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1996.194

Data decisione, Autorità: 23.10.1996, TRAM

Incarto n. 52.96.00194

Lugano 23 ottobre 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 settembre 1996 di

contro

la risoluzione 20 agosto 1996 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 26 giugno 1996 dell'insorgente avverso l'ordinanza concernente l'organizzazione di funerali presso il cimitero comunale adottata il 10 giugno 1996 dal municipio di __________;

viste le risposte:

  • 17 settembre 1996 del Consiglio di Stato;

  • 3 ottobre 1995 del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che in data 10 giugno 1996 il municipio di __________ ha adottato un'ordinanza concernente l'organizzazione di funerali presso il cimitero comunale, che é stata pubblicata agli albi comunali il 13 giugno successivo;

che, con ricorso 26 giugno 1996, __________ __________ ha impugnato la menzionata ordinanza innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla;

che, con risoluzione 20 agosto 1996, il Governo ha respinto il ricorso;

che, con gravame 3 settembre 1996, __________ __________ insorge davanti a questo Tribunale contro il giudizio suddetto, chiedendo il suo annullamento oltre a quello dell'ordinanza municipale;

che il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, ed il municipio di __________ hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa;

considerato, in diritto

che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);

che, giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;

che l'art. 208 cpv. 1 LOC prevede dunque l'impugnabilità in seconda istanza al Tribunale cantonale amministrativo dei soli provvedimenti di natura concreta ed individuale degli organi comunali, ossia delle decisioni: non permette di contestare anche l'adozione di atti normativi di natura generale ed astratta, tali i regolamenti o le ordinanze;

che l'impugnazione (diretta) degli atti normativi comunali ha invece luogo secondo specifiche disposizioni, che non prevedono il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 187 lett. a LOC per i regolamenti e 192 cpv. 3 LOC e 44 RALOC per le ordinanze);

che, d'altra parte, quando il Governo evade i ricorsi volti a censurare l'adozione di un regolamento o di un'ordinanza comunali agisce in veste di autorità di vigilanza sui comuni, per cui le relative decisioni non sono suscettibili di impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. da 187 a 190, 192, da 194 a 196, 207 LOC; inoltre alle precisazioni di cui in RDAT I-1992 N. 5);

che di conseguenza il ricorso si appalesa irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo a conoscere le contestazioni mosse dall'insorgente avverso l'ordinanza municipale 10 giugno 1996;

che alla detta conclusione non osta evidentemente il fatto che nell'impugnato giudizio il Consiglio di Stato abbia indicato a torto, quale rimedio di diritto, il ricorso a questo Tribunale: la competenza delle autorità é infatti stabilita dalla legge (art. 2 PAmm);

che l'erronea indicazione del rimedio di diritto esperibile contenuta nel giudizio impugnato permette tuttavia al ricorrente di essere sollevato dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm);

visti gli art. 2, 3, 28, 60 PAmm; da 187 a 190, 192, da 194 a 196, 207, 208 LOC

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso é irricevibile.

  2. Non si preleva una tassa di giudizio.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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