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Numero d'incarto:
52.1996.188
Data decisione, Autorità:
20.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00188
Lugano
20 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 agosto 1996 di
contro
la
decisione 16 luglio 1996 del Consiglio di Stato (n. 3684) che annulla la
decisione 5 febbraio 1996 con cui il municipio di __________ ha negato al dr.
__________ il permesso di ampliare la sua casa d'abitazione (part. n.
__________ RFD);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il resistente, dr. __________, è proprietario di una casa
d'abitazione situata a __________ in via __________ (part. n. __________ RFD);
che l'edificio, alto m 8,76, sorge a 4 m dal confine con la
part. n. __________ RFD di __________, rispettivamente a 8 m dalla casa
d'abitazione alta meno di m 7.50, che sorge su questo fondo;
che la fascia di terreno tra il suddetto confine e lo stabile
principale è occupata su un fronte di circa 5 m da una costruzione accessoria
adibita a ripostiglio;
che il 27 settembre 1995 il dr. __________ ha chiesto al
municipio di __________ il permesso di ampliare leggermente lo spazio
abitativo, integrandovi circa 2 mq del ripostiglio, in modo da formare un
corridoio per uscire in giardino direttamente dalla cucina (cfr. schizzo);
che con decisione 5 febbraio 1996 il municipio di __________
ha respinto la domanda, ritenendo che l'ampliamento non rispettasse nè la
distanza di 4 m dal confine W, nè quella di 7 m dalla casa d'abitazione del vicino
__________;
che con giudizio 16 luglio 1996 il Consiglio di Stato
ha annullato la predetta risoluzione municipale, accogliendo il ricorso contro
di essa interposto dal dr. __________;
che con diffuse argomentazioni il Governo ha in sostanza ritenuto
che una difformità di pochi centimetri non giustificasse un diniego della
licenza;
che con ricorso 26 agosto 1996 il municipio di
__________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
l'annullamento del predetto giudizio governativo;
che, scusandosi per la telegrafica motivazione dovuta all'imminente
scadenza del termine di ricorso (prolungato a 40 giorni, grazie alle ferie
giudiziarie), l'insorgente si limita a richiamare le osservazioni presentate
davanti alla precedente istanza;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il dr. __________, con argomenti
di cui si dirà qui appresso;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta
l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm);
che giusta l'art. 9.2. NAPR di __________, per edifici con facciate
sino a 14 m, la distanza minima dal confine è graduata in funzione dell'altezza
degli edifici: m 3 per edifici sino a m 7,50 di altezza, m 4 per edifici sino a
m 10,50 di altezza e via di seguito;
che la distanza tra edifici è invece definita come "la
somma delle rispettive distanze dallo stesso confine" (art. 9.1. NAPR = 39
LE);
che le distanze da confine stabiliscono unicamente i criteri
di ripartizione della distanza tra edifici tra proprietari di fondi contermini:
a differenza di quest'ultima, possono quindi essere oggetto di convenzioni in
deroga (art. 9.2.2. NAPR);
che, come rettamente ha rilevato il Consiglio di Stato, la
distanza da confine, determinata dall'altezza dell'edificio, va rispettata in
ogni punto della facciata;
che edifici di altezza compresa tra m 7,50 e m 10,50 devono
quindi rispettare una distanza di 4 m dal confine anche a livello del terreno e
non soltanto alla quota compresa tra m 7,50 e m 10,50: in quanto unica,
l'altezza dello stabile determina la distanza minima dal confine anche nella
parte inferiore dell'edificio;
che, contrariamente a quanto assume il resistente, non è pertanto
ammessa la costruzione di edifici strutturati su gradoni situati ad una
distanza dal confine pari alla distanza minima prescritta dall'art. 9.2. NAPR
per l'altezza corrispondente;
che, nel caso in esame, l'aggiunta all'edificio principale,
alto m 8,76, deve di conseguenza rispettare la distanza minima di 4 m dal
confine verso la part. n. __________ RFD, rispettivamente la distanza di 7 m
dalla casa d'abitazione che sorge su questo fondo a 4 m dallo stesso confine
pur non superando l'altezza di m 7.50;
che le predette distanze vanno rispettate, anche se l'ampliamento
non determina alcun aumento degli ingombri esistenti e non supera l'altezza di
m 7.50;
che la distanza di soli 3 m dal confine può essere comunque
ammessa, poichè il vicino __________ si è assunto il metro mancante (art.
9.2.2. NAPR);
che l'ampliamento si avvicina sino ad una distanza di m 6.14
dall'angolo E della casa del vicino;
che non rispettando la distanza minima di 7 m tra edifici,
l'aggiunta interna non può essere autorizzata così come chiede il resistente;
che la difformità non è tuttavia nemmeno tale da giustificare
un diniego della licenza: il principio di proporzionalità vieta infatti di
respingere una domanda di costruzione non conforme al diritto quando il difetto
può essere facilmente corretto rilasciando una licenza subordinata ad opportune
clausole accessorie;
che, in concreto, il difetto può essere eliminato arretrando
il muro dell'aggiunta prevista all'interno del ripostiglio di quei pochi centimetri
necessari per assicurare il rispetto della distanza minima prescritta dall'art.
9 NAPR tra edifici principali;
che analoghe considerazioni valgono semmai per il colmo del
tetto leggermente più alto del limite fissato dall'art. 8.5. NAPR per le costruzioni
accessorie;
che entro questi limiti il ricorso va parzialmente accolto,
riformando tanto la decisione governativa, quanto quella municipale impugnate;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
visti
gli art. 21 LE; 8, 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate:
1.1.1. la decisione 16 luglio 1996 del Consiglio di
Stato (n. 3684) limitatamente al punto 1,
1.1.2. la decisione 5 febbraio 1996 del municipio di
__________,
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di __________, affinchè
rilasci al resistente la licenza richiesta, subordinandola alla condizione di
arretrare l'angolo del muro interno al ripostiglio in modo da rispettare la
distanza di 7 m dalla casa del vicino __________.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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